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Cds: 'Calcolo distanze sala scommesse-scuola, rispettare Codice della strada'

22 aprile 2024 - 15:46

Il Consiglio di Stato accoglie appello del gestore di una sala scommesse contro il Comune di Rubiera (Reggio Emilia) che non ha applicato il Codice della strada nel calcolo delle distanze dai 'luoghi sensibili'.

Scritto da Fm
© Markus Spiske / Unsplash

© Markus Spiske / Unsplash

“Il percorso pedonale è stato calcolato dal Comune intimato senza rispettare l’articolo 190 del Nuovo codice della strada. Ciò vale per l’attraversamento pedonale, in quanto la misurazione eseguita dal Comune presuppone che i pedoni attraversino la strada in un punto non consentito, mentre secondo la norma dovrebbero invece servirsi del passaggio pedonale posto nelle vicinanze a distanza utile”. Quindi, assumendo il rispetto della norma dell’articolo 190 sul punto specifico, la distanza correttamente calcolata è pari al minimo a 523 metri, ovvero ad un valore consentito”.

 

A statuirlo sono i giudici del Consiglio di Stato nella sentenza con cui accolgono l'appello di una società, gestrice di una sala scommesse, per l’annullamento ovvero la riforma

della sentenza del Tar Emilia Romagna che aveva confermato i provvedimenti del Comune di Rubiera (Reggio Emilia) dai quali deriverebbe per essa la necessità di chiudere o delocalizzare entro un termine la sala stessa perché situata a distanza non consentita da un luogo cosiddetto sensibile – nella fattispecie una scuola primaria - ai sensi della normativa regionale vigente.

 

Con determinazione 20 agosto 2018 n.480 del dirigente competente del Comune di Rubiera ha individuato gli esercizi situati a distanza non consentita dai luoghi sensibili individuati da una delibera di giunta comunale,  prevedendo che il calcolo della  distanza di rispetto si effettui “dall'ingresso principale, precisando che il calcolo va effettuato dalle mezzerie di tali ingressi, che nel caso di edifici sprovvisti di numero civico (come ad esempio le chiese), il calcolo va effettuato dalla mezzeria dell'ingresso centrale della facciata principale e che nel caso di luoghi sensibili o locali di gioco dotati di aree verdi o cortilive, l'ingresso da considerare è la porta di accesso all'edificio e non l'ingresso alle pertinenze” nonché “secondo il percorso pedonale più breve, dove la definizione di percorso pedonale non può essere che quella prevista dall'art. 190 del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i. Nuovo codice della strada”, tenendo conto che il regolamento regionale di attuazione della normativa per il contrasto del gioco patologico (n° 831/2017) prevede che il “percorso pedonale più breve” da considerare secondo la l.r. 5/2013 per calcolare la distanza di rispetto venga misurato “dall’ingresso considerato come principale rispettivamente della sala giochi o della sala scommesse o dell’esercizio in cui l’apparecchio è installato e quello del luogo sensibile”.

 

Ricordando che il Codice della strada prevede che “I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione… (comma 1)” e che “ I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri (comma 2)”.

 

 

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