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Mance e imposte su reddito, una proposta operativa per i casinò

27 settembre 2024 - 10:04

L'analista di gaming Mauro Natta esamina il tema delle mance dei croupier e delle imposte sul reddito, lanciando una proposta innovativa.

Scritto da Mauro Natta
Foto di Riccardo Annandale su Unsplash

Foto di Riccardo Annandale su Unsplash

Nei miei precedenti articoli mi sono ritrovato a scrivere, anche spesso, di costo del personale di gioco, di rischio di impresa, di controllo, di diversificazione dell’offerta e di altro ancora.
Nell’ultimo, credo a memoria per la seconda volta e la prima è abbastanza lontana nel tempo, accenno alla diversità del versamento al concedente di quanto dovuto a seguito della concessione, tra gestire giochi francesi o americani. Questo avveniva tanti anni or sono quando, al Casinò di Saint Vincent, furono introdotti, appunto, i giochi americani.
Dal rammentato fatto intendo ragionare, ancora una volta, del ruolo che la mancia al croupier riveste nel particolare ambiente produttivo: conforto al costo del personale addetto al gioco.
Molto brevemente desidero rammentare che la percentuale  sulle mance in discorso a beneficio del gestore, che tra l’altro può variare e non è fissa come molti credono, è pacificamente definibile come  quello che ho appena scritto.

Inizio con l’evidenziare che i giochi americani comprendono le slot machine che, contrariamente ai giochi da tavolo non si accompagnano alle mance di cui trattasi. Ecco la motivazione regina della particolarità di tassa di concessione diversa, per cui era minore di quella applicata ai proventi netti dei giochi francesi. 
Seguito con l’affermare che il rapporto tra mance ed introiti nei giochi francesi è, complessivamente parlando, più alta. Il numero del personale occupato non rileva se non per il fatto che l’attribuzione totale è data dalla retribuzione ordinaria e dalle mance, attualmente soggette a tassazione Irpef sul 75 percento a norma dell’art. 3  del decreto n. 314/1997.
Il costo del lavoro del dipendente, quindi, è comprensivo della retribuzione ordinaria maggiorata dalla contribuzione ai fini pensionistici Inps, lett. i, art. 3 decreto precedentemente citato.

Non mi pare il caso di richiamare tutte le sentenze che si sono susseguite in argomento mance al croupier, ritengo sufficiente:

- che la mancia (al croupier) è una parte della vincita lo si ricava dalla sentenza n. 1776 del 18 maggio 1976 della Sezione lavoro della Suprema corte di cassazione di cui uno stralcio recita:  “... del particolare rapporto che obbliga il giocatore vincente ad elargire una parte della vincita al croupier...”

- che la vincita al gioco realizzata nei casinò autorizzati è esente da imposizione in capo al giocatore vincente.
Quanto precede credo sia più che idoneo a sostenere una soluzione che,  se da un lato tende all’incremento delle entrate tributarie a favore degli enti pubblici periferici autorizzati ad avere sul proprio territorio una casa da gioco, dall’altro mira alla sistemazione definitiva di una situazione che da moltissimi anni attendeva una soluzione sostenibile e che aveva visto una certa applicazione già nella Riforma pensionistica del 1969, n.153 del 30 aprile, art. 35, lett. e), il cosiddetto “stipendio convenzionale”.

Non mi pare logico, oggi come allora, trattare in modo differente la parte principale della vincita ottenuta dal giocatore e quella minore della quale beneficia il croupier.
Ed ecco la proposta: la mancia al croupier così come la vincita al gioco conseguita nei casinò autorizzati è esente da imposta sul reddito delle persone fisiche e il lavoratore dovrà provvedere a una forma di pensione integrativa in aggiunta a quella relativa alla retribuzione ordinaria.

Così operando, con il calo del costo di produzione si incrementa l’utile della gestione sia pubblica che privata e, conseguentemente,  anche le entrate tributarie a favore dell’ente pubblico concedente con una percentuale migliore quale tassa di concessione. Non andrebbe sottovalutato il minor impatto sul sistema pensionistico anche se modesto ma rivolto nella giusta e attendibile direzione.

Mi sento in dovere di citare quanto segue:
- la vincita al gioco realizzata nei casinò autorizzati è esente da imposizione in capo al giocatore vincente a mente l’art.10 ter della Legge n. 30 del 28 febbraio 1997 che provvede alla conversione in legge della Finanziaria per il 1997, L. 31 dicembre 1996, n.699 che recita: all’art. 30 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, dopo il sesto comma è aggiunto 1: “la ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nell’imposta sugli spettacoli di cui all’art.3 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640”.

A parere dello scrivente il citato provvedimento rappresenta il modo evidente che, scongiurando il calo facilmente prevedibile dei ricavi dei casinò e, quindi, delle entrate tributarie degli enti pubblici in discorso, ha rimediato alla eventualità ventilata dall’incremento del costo di produzione nelle case da gioco.
 

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