skin

Ddl di Bilancio, la stangata del Governo: 'Più tasse su gioco fisico e online'

13 dicembre 2024 - 16:50

Il Governo presenta il suo emendamento sul gioco al disegno di legge di Bilancio, aumentando la tassazione per quasi tutte le tipologie fisiche e online: cala solo per le scommesse ippiche.

Scritto da Amr
Foto di Recha Oktaviani su Unsplash

Foto di Recha Oktaviani su Unsplash

Altro che "semplice" aumento della tassazione sulle scommesse online! L'intervento del Governo in materia di giochi al disegno di legge di Bilancio è più corposo e pesante rispetto a quanto si temeva e non riguarda soltanto le disposizioni relative all'articolo 66, quello sul fondo sull'Osservatorio sulle dipendenze.

L'emendamento presentato alla commissione Bilancio stabilisce l'introduzione di un comma 3 bis all'articolo 12, quello che prevede disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e Bingo, e recita testualmente:

A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita:
a)    per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, inclusi i giochi di carte in modalità torneo e i giochi di carte in modalità diversa dal torneo, nonché i giochi di sorte a quota fissa, e per il gioco del bingo a distanza, nella misura del 25,5 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;

b)    per le scommesse sportive a quota fissa, nelle misure del 20,5 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24,5 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;

c)    per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del 24,5 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.

3-ter. Il prelievo sui prodotti di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e di cui all'articolo 1, comma 1053, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura, rispettivamente, del 20,5 per cento per le scommesse ippiche a quota fissa raccolte su rete fisica e del 24,5 per cento per quelle raccolte a distanza, applicato sulla differenza tra somme giocate e vincite corrisposte, ferma restando la ripartizione del prelievo conseguito ai sensi dell'art. 1, comma 1051, secondo periodo, della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Si tratta dunque di un aumento sul margine generalizato dello 0,5 percento, che vale per poker, casinò, bingo online, scommesse. Le uniche aliquote a calare sono quelle delle scommesse ippiche: per quelle a quota fissa la precedente aliquota era al 47 percento de online e del 33 se fisica, e passano invece al 24,5 e al 20,5 percento.

 

Altri articoli su

Articoli correlati