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Futura gestione Casinò St. Vincent, le condizioni discriminante principale

20 dicembre 2024 - 09:35

L'analista di gaming Mauro Natta esamina il tema della futura gestione del Saint Vincent Resort & Casino: la prima variabile da considerare sono le condizioni, economiche e non.

Scritto da Mauro Natta
Foto di Glenn Carstens-Peters su Unsplash

Foto di Glenn Carstens-Peters su Unsplash

La fine del 2024 segna anche il termine del periodo concordatario e, con l’anno nuovo la politica valdostana incomincia a lavorare per il futuro gestionale della casa da gioco di Saint  Vincent e del complesso alberghiero.
Il primo impegno, se la scelta per la concessione al privato resterà quella definitiva è, a mio parere, rivolta allo studio delle condizioni, economiche e non, che interessano il relativo contratto.
Nel mio piccolo, ma con una discreta  esperienza, mi accingo a leggere l’attuale disciplinare che mi risulta in vigore salvo errori, dal disposto dell’art. 2  sino al 31 dicembre 2033.

La norma, che al momento stabilisce che le attività di gioco devono essere esercitate direttamente dal gestore e non può delegarle a terzi, non può che essere condivisa così come la limitazione ad introdurre nuovi giochi se non autorizzati dal concedente, ad esempio, aggiungo, i tornei di poker. È più che giusto e comprensibile che le attività accessorie e complementari non collegate direttamente all’attività produttiva possono essere affidate a terzi a seguito di preventiva informazione (e autorizzazione, mi permetto aggiungere motu proprio) al concedente, escluso il cambio assegni.

A proposito del cambio assegni si legge: al fine di incrementare la produttività della Casa da gioco, il concessionario, nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento alla normativa antiriciclaggio, è tenuto a garantire (che mi pare sostituita da consentire), tramite il proprio ufficio cassa assegni ed a proprio rischio, la provvista di gettoni di gioco alla clientela, contro il rilascio di assegni di conto corrente o circolari e di bonifici (che mi pare sia stato aggiunto unitamente alla  accennata sostituzione. Resta esclusa ogni partecipazione del concedente ai rischi e ai danni conseguenti a tali operazioni.

Quanto in grassetto mi pare appropriato per una tipologia  che prevede la gestione affidata al privato, certamente non nel caso attuale. Le reminiscenze scolastiche da ragioniere mi suggeriscono che l’azionista di riferimento, la Regione, non può sottrarsi ai rischi e ai danni conseguenti al cambio assegni a meno che non esista un apposito regolamento per l’addebito al dipendente che ha ecceduto nell’operazione. Se, però,  si tratta di una operazione avvenuta nel pieno rispetto del mandato (il quantum consentito dal regolamento) logicamente mi chiedo chi deve accollarsi la perdita se non l’azionista. Non si può sottacere che il rischio esiste ed è insito nel disposto dell’art. 1933 Cod. civ. che annovera tra le obbligazioni naturali i debiti di gioco. 

Allora mi dispongo all’esame del bilancio, specificatamente del 2023 per verificare se tra le voci di bilancio e allegati trovo traccia di quanto possa confermare il mio dubbio sulle perdite su crediti (casa da gioco) ed eventuali fondi specifici.
Dallo stato patrimoniale, attivo, 2023: crediti verso clienti esigibili entro l’esercizio successivo 2.277.245;  passivo B) Fondi per rischi e oneri 4) altri 11.552.988, a pagg. 5 e 6.
A pag. 30, crediti verso clienti di  gioco 6.680.896, fondo svalutazione crediti verso clienti di gioco 6.763.292 e conferma dei crediti verso clienti in 2.277.245. Accantonamento 514.872 per cui il dato del 2022 relativo al fondo 6.621.398 addizionato all’accantonamento  del 2023 514.872 dedotti gli utilizzi (90.500) e le proventizzazioni (*) (273.823) si giunge a 6.763.292.
Sicuramente ben poco rileva il conteggio in confronto alla osservazione relativa alla impossibilità, bene inteso per mio conto, che la perdita su crediti, non sia ascrivibile al concedente e azionista di riferimento nel caso di gestione pubblica.

Chiaramente quanto precede, per ciò che riguarda la problematica più importante, non è frutto di un esperto nella materia ma soltanto una osservazione che consegno al lettore. Ringrazio anticipatamente per le motivazioni che mi perverranno se il tutto o in parte sarà ritenuto errato. Allo stesso tempo mi impegno a esaminare altri argomenti trattati dal Disciplinare a mie  mani che, come ripeto, mi risulta in vigore.
Rammento, in chiusura, che la precedente gestione privata sino al giugno 1994 relativamente al citato rischio di impresa beneficiava di un contributo a fondo perso con l’obbligo di poter verificare la documentazione dell’invio all’incasso dei titoli di credito negoziati all’ufficio  cambio assegni del casinò. 
*) credo si tratti del surplus  di quanto conteggiato come attribuibile al fondo calcolato sui crediti ammesso, il 5 percento.

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