skin

Tar Lazio: 'Legittimo oscurare sito online non autorizzato senza comunicarglielo'

03 gennaio 2023 - 17:05

Il Tar Lazio respinge il ricorso di un operatore di gioco online che si era visto oscurare il proprio sito in quanto non autorizzato in Italia.

Scritto da Anna Maria Rengo
Created by Libby Levi for opensource.com

Created by Libby Levi for opensource.com

"Non è revocabile in dubbio" che "l’attività non autorizzata di gioco d’azzardo sia sussumibile in quei servizi svolti 'secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti nei citati settori'" che "facoltizzano Adm ad oscurare il relativo sito, così come accaduto nel caso di specie".
Lo rileva il Tar Lazio, nella sentenza con cui respinge il ricorso presentato da un operatore austriaco che offriva anche in Italia poker, casinò, bingo e slot machines online senza essere regolarmente autorizzato in Italia.

LA DIFESA DEL RICORRENTE - In questo caso specifico, il ricorrente aveva ritenuto di non essere tenuto ad avere una preventiva autorizzazione amministrativa, in quanto da un lato gli utenti possono giocare sulla sua piattaforma anche senza sostenere alcun esborso economico (non essendo quindi necessario pagare una posta in denaro) e, dall’altro lato, i premi conseguibili sono privi di qualsiasi utilità economica, non essendo convertibili né in denaro né in qualsiasi altro bene di diversa natura.  

LE TESI DEL TRIBUNALE - Tesi però respinta al mittente, in quanto il Collegio ritiene che "questa lettura del caso concreto – seppur suggestiva – non sia meritevole di positiva valutazione, siccome basata su un’interpretazione eccessivamente letterale, asistematica e lesiva della ratio più profonda dell’art. 1 del d.lgs. n. 496/1948, che è anche (e soprattutto) quella di riservare al controllo dello Stato ogni gioco di abilità e concorso-pronostico atto a generare rischi di ludopatia", Infatti, sottolineano i giudici, "tali rischi ben possono nascere non soltanto da una piattaforma di giochi che consente all’utente di giocare soltanto se egli paga una posta in denaro, ma anche da una piattaforma di giochi (come per l’appunto quella della ricorrente) che grazie al pagamento di alcune poste in denaro consente all’utente di giocare ad un maggior numero di giochi e per più tempo rispetto a quanto non possa fare in assenza di qualsiasi pagamento".

In sintesi, "il primo requisito legale del gioco d’azzardo (id est il pagamento di una posta in denaro per partecipare) è sicuramente riscontrabile nel caso di specie, atteso che il sistema di gioco in questione è obiettivamente congegnato allo scopo di incentivare gli utenti (soprattutto quelli più esposti al rischio di ludopatia) a pagare i Twist (la moneta virtale usata dall'operatore austriaco Ndr) per giocare in misura sempre maggiore".
Inoltre, il Collegio ritiene che sussista nel caso di specie anche il secondo requisito, e cioè quello dell’erogazione – in caso di vincita al gioco – di “una ricompensa di qualsiasi natura”.

Tale secondo requisito – per come testualmente positivizzato dal legislatore e al contrario di quanto affermato da parte ricorrente – "non deve consistere necessariamente in una somma di denaro o valuta virtuale" e nella nozione estremamente ampia di ricompensa “di qualsiasi natura” può ben rientrare, infatti, "il diritto dell’utente di partecipare – grazie al conseguimento di ulteriori Twist – alla stessa piattaforma di gioco nella quale si è già vinto".

Quanto alla violazione del principio di contraddittorio, sempre lamentato dal ricorrente, "deve ritenersi che le ragioni di urgenza e di celerità sottese alla misura della rimozione del sito attraverso il suo oscuramento escludano la necessità della previa comunicazione di avvio del procedimento, risolvendosi l’interlocuzione procedimentale che allo stesso accede in un ostacolo alla pronta risposta che l’Amministrazione è chiamata a fornire in caso di violazione della normativa di riferimento che disciplina l’offerta di gioco, tenuto conto degli interessi coinvolti e delle finalità sottese a siffatto strumento di repressione del gioco non autorizzato".

Altri articoli su

Articoli correlati