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Casinò e controlli, un obbligo per tutti e a beneficio di tutti

23 ottobre 2023 - 11:56

Il controllo sulla regolarità del gioco nei casinò è un obbligo di legge che vale per tutti, con ricadute positive a iniziare dalla proprietà.

Scritto da Mauro Natta
Foto di Mikhail Pavstyuk su Unsplash

Foto di Mikhail Pavstyuk su Unsplash

Non desidero criticare né la situazione della casa da gioco di Campione d'Italia né le puntualizzazioni che ho potuto leggere sull’articolo in data 8 agosto che mi era, senza dubbio alcuno, sfuggito. Mi preme indicare quanto segue relativamente alla normativa di riferimento che mi è dato conoscere:
Regio decreto legge in data 2 marzo 1933, n. 201
Visto l’art.3, n.2, della legge 31 gennaio 1926 n.100;
Ritenuta la necessità assoluta e urgente di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell’interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. È data facoltà al Ministro dell’interno di autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, purché senza aggravio per il bilancio dello Stato, il comune di Campione ad adottare tutti i provvedimenti necessari per poter addivenire all’assestamento del proprio bilancio e all’esecuzione delle opere pubbliche inderogabili.
L’autorizzazione del Ministro per l’interno ha efficacia giuridica anche in confronto a terzi.
Nell’atto dell’autorizzazione, il Ministro per l’interno può riservarsi di subordinare alla propria approvazione l’esecuzione dei singoli provvedimenti, stabilendone, se del caso, i termini e le modalità.
Non credo di errare affermando che quanto precede è il decreto che ha permesso l’istituzione del casinò di Campione come di legge “anche in deroga alle leggi vigenti”. Codice penale dall’articolo 718 al 722, gioco d’azzardo.
L’articolo 19 del decreto legge n. 318 del 1 luglio 1986 convertito in legge n.488/86, dal titolo: Entrate speciali a favore dei comuni di  Sanremo e Venezia, recita al comma 1: “Le entrate derivanti ai Comuni di Sanremo  e Venezia alle gestione di cui al Rdl 22 dicembre 1927, n. 2448 convertito dalla L. 27 dicembre 1928 n. 3125, nonché al Rdl 16 luglio 1936, n. 1404 convertito dalla L. 14 gennaio 1937 n. 62, sono considerate, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica da classificarsi nel bilancio al titolo I, entrate tributarie. Non si dà luogo al rimborso delle imposte dirette già pagate”. 

Da parte mia e non  solo c’è da credere che la disposizione precedente sia valida anche per Campione; da ciò, sempre a mio parere, ritengo ne derivino alcune obbligazioni, tra queste il controllo diretto delle entrate tramite quello sulla regolarità del gioco e degli incassi.
Non mi esprimo sul fatto auspicato e sulla formula di gestione che può essere svolta con una società a capitale pubblico, o a capitale privato o, ancora, a capitale misto. 

Rimane il fatto che il controllo di cui sopra non può essere ignorato dal concedente che è sempre un ente pubblico periferico e anche proprietario dell’immobile adibito a casa da gioco. Non mi soffermo su questa ultima affermazione in quanto le motivazioni sono fin troppo evidenti.
Sicuramente, come è agevole evincere dal citato decreto del 1933 e da quello in data 1986, per ottenere i risultati normalmente attesi c’è la necessità, forse sarebbe meglio nel caso in discorso parlare di indispensabilità, di un management all’altezza del compito che anche nel caso di una società benefit, e mi dichiaro immediatamente non esperto in materia societaria, non potrebbero essere differenti dal fine originario: “Il Comune di Campione ad adottare tutti i provvedimenti necessari per poter addivenire all’assestamento del proprio bilancio e all’esecuzione delle opere pubbliche inderogabili”.

Non mi esprimo sul come dovrebbero svolgersi i controlli perché non ho la verità in tasca e nemmeno lo pretendo; non intendo esporre le mie idee sulla organizzazione del lavoro e della produzione o sui criteri generali da adottare nella gestione di un'attività tanto particolare. 
Anche se in pensione da parecchio tempo, all’alba degli 83 anni e con 40 anni di esperienza  alle dipendenze di società privata dal 1959 al giugno del1994 e pubblica sino al 2000, posso solo raccomandare l’impiego del decisionismo e della conseguente snellezza funzionale.  
Il tutto fonda sulla netta e chiara dimostrazione della professionalità e della esperienza maturata nel settore specifico, bene inteso in Italia perché la conoscenza della clientela e dalla stessa essere stimato è una qualità che non può essere ignorata.

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