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Casinò St. Vincent, disciplinare tra modifiche e domande

02 settembre 2024 - 09:29

L'analista di gaming Mauro Natta analizza il disciplinare in vigore e che regola i rapporti tra il Casinò di St. Vincent e la sua proprietà, la Regione Valle d'Aosta.

Scritto da Mauro Natta
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Nei giorni passati ho scritto in tema di rapporti tra concedente-proprietario e concessionario-gestore che recentemente avevo letto di “pagamenti di opportunità”, precisamente all’art. 7 del disciplinare in vigore al Casinò di St. Vincent.
Infatti mi sono dedicato alla ricerca del documento sul quale avevo trovato quella espressione, ho potuto constatare che la memoria, nell’occasione, mi aveva sostenuto; l’ho trovato e già che ero intento a leggere ho rinvenuto alcune cose che non capisco al contrario di molte che, facendo riferimento all’art. 19 del Dm 318/86, indicano l’importo del versamento del gestore al concedente natura di entrata di diritto pubblico.
Inizio con quanto devo condividere e che ho capito agevolmente: “L’eventuale utilizzo di altre attrezzature e l’introduzione di nuovi giochi dovranno essere preventivamente autorizzati... Le attività di gioco devono essere esercitate direttamente dal gestore che non può delegarle a terzi... escluso il cambio assegni...”.
Passando a quanto mi è difficile comprendere, anche per le nozioni scolastiche delle superiori che forse non mi sostengono più come un tempo, non posso esimermi da porre una premessa che mi pare necessaria e che risponde a questa domanda: se il proprietario è al tempo stesso gestore tramite una società a capitale pubblico, il risultato di bilancio si riversa o no sull’Ente pubblico concedente? A meno che questo non fosse sottinteso...

Eccomi all’esposizione dei dubbi: “Resta esclusa ogni partecipazione del concedente ai rischi e ai danni conseguenti a tali operazioni (cambio assegni) nota: aggiunte in corsivo per non rivelare la provenienza.
“La stessa procedura sarà seguita per le poussettes, puntate non regolari effettuate dai giocatori dopo l’uscita del numero, quando non sia possibile l’individuazione del giocatore per la restituzione della puntata”. 
Non vorrei invadere un campo certamente non mio, mi permetto di esprimere il dubbio che i gettoni della puntata irregolare siano una dimostrazione della tentata truffa. 

“Nel caso di verificasse l’immissione in gioco di denaro e gettoni falsi o fuori corso, o si verificassero eventuali ammanchi di cassa, nessuna detrazione potrà essere operata  sui proventi di spettanza del concedente, dovendosi intendere che il rischio e il conseguente danno ricadono unicamente ed interamente sul gestore”. (vedi nota precedente). Mi pare una clausola inutile ma è solo un mio parere personale e non fa testo.
E termino così: “I cosiddetti ‘pagamenti di opportunità’ sono effettuati dal gestore a proprio carico e non comportano detrazioni sui proventi di spettanza del concedente”.
Desidero, anche se vado fuori tema ma per poco, ritornare sulle divise al personale di controllo dipendente dell’ente pubblico concedente.
La citazione dell’art. 192 del Testo unico degli Enti locali, relativamente al Comune di Venezia e al Corpo Ispettivo al casinò, mi ha indotto a leggerlo, eccolo per quanto al punto a): il fine che con il contratto si intende perseguire.
A prescindere dall’indicazione della quarta misurazione delle componenti la divisa in questione, mi chiedo, ritengo legittimamente, quale sia, a monte della presente decisione, il fine per il quale si è preferito fornire le divise al personale in parola e, così operando, renderli maggiormente individuabili.
Non mi pare che il compito affidato al Corpo ispettivo si possa ridurre al fatto che, solitamente, nessun tavolo può essere aperto o chiuso senza la presenza di un ispettore comunale in quanto rappresentante dell’Ente concedente.

Non credo che la mansione inerente il controllo della regolarità della partita, quindi, del gioco e degli incassi, sia migliore con il controllore in divisa anziché meno riconoscibile.
Come ho già ammesso, che l’introduzione delle telecamere, il supporto non sempre adottato dei gettoni di colore, l’attenzione degli addetti della gestione quali capi tavolo ecc., possano giustificare la scelta operativa che, personalmente, non condivido anche se ciò conta come il due di picche quando cuori è la briscola, non riesco a comprenderlo.
Forse l’aver lavorato ai tempi delle cosiddette vacche grasse e dei numeri grandissimi delle presenze, il Controllo ricopriva una maggiore rilevanza, ciò non toglie che la mia esperienza mi attiva al ragionamento precedente che, come già affermato, non condivido e che, forse, circostanze che non conosco hanno consigliato di adottare.

Avevo dimenticato di specificare che la fonte di cui cito unicamente l’art. 7 e non la provenienza, relativamente all’art. 5 è stata oggetto di aggiornamenti, mi pare abbastanza recentemente dall’allora assessore competente. Vado a memoria che per alcune cose funziona più che per altre ma non sempre e rammento, mi pare, che è stata aggiunta la parola consentire in luogo di garantire o in aggiunta e le parole e di bonifici. Ne avevo presa visione su gioconews.it. 

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