Entrate tributarie dai casinò, un incremento possibile e auspicabile
L'analista di gaming Mauro Natta analizza l'andamento delle entrate tributarie provenienti dai casinò e il loro collegamento con l'imposta sugli intrattenimenti.
Con vero piacere apprendo che il Comune di Venezia ha ricevuto dal Casinò un importo, in entrate tributarie, superiore a quello dell’anno precedente.
Non sono in grado di aggiungere altro in quanto, non essendo in possesso di introiti netti e presenze dei due periodi, separati tra Ca’ Vendramin e Ca’ Noghera, non posso permettermi quelle considerazioni che, solitamente, commentano le notizie relative alle altre case da gioco italiane.
D’altra parte, non conoscendo i totali separati dei risultati dei singoli giochi da tavolo e delle slot machines, ritengo sarebbe difficoltoso produrre apprezzamenti sulle differenze, sull’incidenza dei vari proventi sul totale, relativamente ai singoli giochi ed alle slot.
Personalmente ritengo che un molto probabile indizio sulla qualità possa dipendere dal confronto dei proventi slot sul totale e dai proventi dei singoli giochi con le presenze, pur dovendo rilevare anche un dato statistico in questo secondo esempio, pur sempre di qualche utilità.
Ma bando a quello che non sono in grado di fare o scrivere. Mi pare che il plus derivante dalla casa da gioco al Comune andrebbe a pareggiare l’imposta sugli intrattenimenti (Isi) che la tariffa prevede nella misura del 10 percento dei proventi di gioco.
In altre parole penso di poter affermate che un importo, pari o quasi a quello oggi rilevato in incremento sull’anno precedente, passerebbe dalle casse del Comune a quelle della fiscalità generale.
Personalmente credo che la mia precedente affermazione possa trovare equo conforto in quanto aggiungo di seguito.
Mi è sembrato, infatti, il caso di riportare il Regio decreto legge in data 22 dicembre 1927, n. 2448.
Visto l’art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n.100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell’interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. È data facoltà al Ministro dell’interno di autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, purché senza aggravio per il bilancio dello Stato, il comune di San Remo ad adottare tutti i provvedimenti necessari per poter addivenire all’assestamento del proprio bilancio e all’esecuzione delle opere pubbliche inderogabili.
L’autorizzazione del Ministro per l’interno ha efficacia giuridica anche in confronto a terzi.
Nell’atto dell’autorizzazione, il Ministro per l’interno può riservarsi di subordinare alla propria approvazione l’esecuzione dei singoli provvedimenti, stabilendone, se del caso, i termini e le modalità.
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il capo del governo, Ministro per l’interno. Proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Al Comune di Venezia fu esteso decreto, poi convertito in legge, nel 1937 identico decreto che, in sostanza, ha autorizzato le rispettive case da gioco.
Che si tratti di entrate tributarie non credo possa esistere dubbio. La legge n. 488/86, di conversione del decreto ministeriale n. 318/86 afferma chiaramente, con la locuzione privatistica, la natura giuridica delle entrate in parola.