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Futura gestione Casinò St. Vincent, disciplinare sotto osservazione

07 ottobre 2024 - 09:38

In vista delle scelte sulla futura gestione del Casinò di St. Vincent, l'analista di gaming Mauro Natta mette sotto la lente il disciplinare vigente.

© Agence Olloweb / Unsplash

Alla pagina 47 del bilancio al 31 dicembre 2023 del Casinò di Saint Vincent, troviamo: “In particolare gli introiti di gioco, regolati dal rapporto di concessione esistente tra Regione sutonoma Valle d’Aosta ai sensi della legge regionale n. 36 del 30 novembre 2001...”

Questa è la legge che ho cercato e ho trovato: “Legge regionale 30 novembre 2001, n.36 – Testo vigente. All’art. 10 (Disciplinare) e nell’oggetto n. 636 del 24 giugno 2009 possiamo leggere: 'Disciplinare per la gestione della Casa da gioco di Saint Vincent ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 36'.

Art.5 Cambio assegni. Ai fini di incrementare la produttività della Casa da gioco, Casinò spa, nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia, ….. è tenuta a garantire, tramite il proprio ufficio cassa assegni ed a proprio rischio, la provvista in gettoni di gioco alla clientela, contro il rilascio di assegni di conto corrente o circolari. Resta esclusa ogni partecipazione di Regione ai rischi e ai danni conseguenti a tali operazioni".

Premesso che è normale, il giocatore “forte” potrebbe essere ricompreso nell’elenco dei clienti cosiddetti "affidati" compilato, a seguito delle dovute informazioni bancarie, a cura del gestore; considerato che il rischio di impresa comprende anche il non immediato pagamento del titolo di credito e, in casi estremi, il protesto; a mente che il debito di gioco è, a mio parere e non solo, giuridicamente ascritto tra le obbligazioni naturali di cui all’art. 1933 codice civile e, quindi, privo di azione volta al recupero del credito; stante appunto, il richiamato rischio di impresa, si deve precisare che rimane esclusa ogni partecipazione del concedente ai rischi, ai danni e alle perdite derivanti dal cambio assegni.

È mia intenzione commentare questa norma nel caso delle due tipologie di gestione, pubblica quella attuale e privata. Eventualmente, la futura.

Domandarsi chi è l’azionista di riferimento della società pubblica di gestione attuale ha una sola risposta: per la quasi totalità la Regione Autonoma Valle d’Aosta. Al Comune di Saint Vincent spetta una partecipazione infinitesimale.

Per quanto posso ricordare, avendo lavorato all’ufficio fidi, esisteva un regolamento con l’indicazione dei massimi di affido consentiti che tenevano conto di altre condizioni. Per farla breve, chi supera questi minimi è responsabile per i danni e i rischi conseguenti alle operazioni di cambio assegni. Soltanto in caso di gestione privata mi pare calzante la disposizione di cui all’articolo in questione.

La ratio è la seguente: se così non fosse sarebbe difficile comprendere come la risultanza della perdita non si possa riflettere nel conto economico tra i costi di produzione. E l’eventuale recupero interverrebbe, in altro esercizio, a modificare la perdita tramite l’iscrizione del recupero, totale o parziale, tra le sopravvenienze attive.

Cambia, infatti ed è comprensibilissimo, se consideriamo la gestione affidata in concessione ad una società a capitale privato.

Tutt'al più, visto l’incremento possibile per le entrate del concedente a seguito del cambio assegni e del rischio del solo concessionario, si potrebbe prendere in considerazione un contributo forfetario a favore del concessionario.

Quest’ultimo soggetto si deve impegnare a far controllare da un rappresentante del concedente la documentazione a riprova del versamento in banca dei titoli di credito oggetto del cambio assegni.

In ultima analisi desidero esporre quale sia stata la motivazione a conforto del possibile contributo forfetario ipotizzato.

Eccola!

Sia chiaro che non intendo passare per un esperto di diritto ma applico quelle poche nozioni che mi sono rimaste da quando studiavo e, devo ammettere, il diritto mi piaceva, specialmente quanto riguardava il codice civile, ed ora stante l’utile certo per il concedente.

È dal gioco che deriva la mia impressione. Promuovendo il contributo in parola, bene inteso a fondo perso ma alle condizioni che saranno logicamente poste, è che, dal cambio del titolo di credito e la eventuale perdita per il solo concessionario in caso di protesto, totale o rimborsata motu proprio del giocatore, mi pareva una sorta di patto leonino o poteva sembrare tale.

L’aver letto su Gioconews nell’articolo “Entro il 2026 la gara per dare in gestione il Casinò di Saint Vincent” mi ha incentivato alla ricerca che ho narrato. Spero di aver preso visione della esatta documentazione. Ciò che maggiormente mi interessa, avendo lavorato sino al giugno 1994 come dipendente di un gestore privato, sono le modifiche relative alle norme, sicuramente non quelle di competenza politica ma soltanto quelle tecniche, che a mio parere sono di agevole comprensione.

Nell'art. 8 "Proventi di gestione", ad iniziare dal quarto capoverso troviamo delle definizioni che mi sembrano abbastanza strane. Durante la partita si verificano fatti diversi che, potendo influire sui risultati di gioco, devono, obbligatoriamente esse trattati, discussi e definiti in presenza di un controllore regionale.

Ecco di seguito qualche esempio: Orfanelle. Il termine definisce una vincita non ritirata dal giocatore che non è dato conoscere quale puntatore. “La vincita sarà opportunamente registrata su apposito registro e immessa nel risultato del tavolo e una percentuale del 10 percento sarà devoluto a titolo di mancia”.

Poussette. La stessa procedura sarà seguita per le poussettes, puntate irregolari effettuate dal giocatore dopo l’uscita del numero, quando non sia possibile l’individuazione del giocatore per la restituzione della puntata. Il fatto mi pare costituire, alla richiesta di pagamento o al ritiro della vincita con la puntata, appunto, vincente ma non regolare, una tentata truffa.

Falsi, biglietti e gettoni. Possibili i primi, meno i secondi.

Pagamenti di opportunità. Può avvenire che due clienti Vip si contendano, in buona fede, una puntata. Ecco un argomento che dovrebbe essere trattato con attenzione e riguardo anche alle conseguenze. È perfettamente inteso che nel caso di falsi il concedente, in caso di gestione privata. non ne risponde e il danno ricade esclusivamente sul concessionario. Ne consegue che i biglietti falsi saranno conteggiati come in corso di validità concorrendo, così, alla formazione del risultato.

La questione mi pare si presenti in modo ben differente nel caso di gestione pubblica al verificarsi di biglietti falsi.

Relativamente alle contestazioni solite tra giocatori diversi dai precedentemente indicati è possibile accedere alle registrazioni fatte dalla sala controlli audiovisivi.

ART. 12 - CONTROLLI SULLA REGOLARITÀ DEL GIOCO - In questa occasione provo a dimostrare l’utilità di quello che considero il più efficace metodo per controllare la regolarità del gioco e degli incassi che è anche l’intendimento che l’articolo in parola ma che non posso condividere se non parzialmente. Sia chiaro che non sto affermando che è errato o che quanto vado a descrivere sia l’unico, ma provo ugualmente a renderlo comprensibile a molti anche non necessariamente del mestiere. Premesso che il controllo è esercitato dal concedente tramite personale proprio facente parte del corpo controllori regionali e avviene in due modalità differenti:  a) la prima, de visu, con il controllore che lo esercita tramite la presenza attiva nella sala da gioco con la possibilità di accedere, in qualunque momento, alla sala controllo audiovisivo, 1) provvedendo alla verifica delle dotazioni all’apertura e alla chiusura del tavolo che non può essere né aperto, né chiuso se non in presenza del controllore regionale, 2) provvedendo al conteggio delle mance rigorosamente tavolo per tavolo, 3) provvedendo al conteggio biglietti (il contante cambiato direttamente dai giocatori al tavolo), 4) firmando la documentazione relativa a: aggiunte al tavolo, cambi al tavolo e rifornimento, a fine taglia, dello changeur nei giochi di circolo e/o misti. Ovvero ogni modificazione economica e non della dotazione iniziale e/o in corso di partita; b) la seconda, a posteriori utilizzando tutti gli elementi raccolti giornalmente allo scopo dichiarato di poter dar corso ad un raffronto tra risultati e mance, tra biglietti cambiati direttamente al tavolo dai giocatori e i risultati dei giochi da tavolo.

Tutti i dati ai quali si è fatto cenno verranno immessi in un programma computerizzato, fornito al tavolo all’occorrenza, a cura del controllore. Sarà compito del dirigente del servizio o suo incaricato svolgere le operazioni elencate e successive verifiche a mente lo scopo del controllo susseguente.

Al fine esclusivamente dimostrativo e teorico, ecco un esempio riguardante un controllo di cui alla lett. b) così come lo intendo: In una casa da gioco ci sono sette tavoli del gioco X, dopo sei mesi presentano questi risultati: vincita totale 7000, mance 4200. Il rapporto tra mance ed introiti considerato regolare va, nell’esempio, dal 50 al 60 percento. Quindi 4200, corrispondendo al 60 percento, lo possiamo considerare in regola. Ma se avessimo conteggiato le mance tavolo per tavolo, avremmo potuto trovare sei tavoli col 50 percento e un tavolo col 120 percento.

Sei tavoli al 50 percento danno questo risultato: netto 6000, mance 3000; un tavolo al 120 percento dà questo: netto 1000 mance 1200.

Non cambia assolutamente il totale dei sette tavoli (proventi e mance) è vero. Ma, sicuramente, cambia qualcosa!

Chiaramente non è detto che un ritrovamento irregolare significhi che c’è qualcosa che non va come dovrebbe. Infatti occorre verificare l’incidenza dei proventi slot sul totale, quella del gioco in esame sul complessivo dei giochi da tavolo e qualche altra incombenza necessaria. Non vado avanti per non complicare il ragionamento oltre l’indispensabile e quanto agevolmente comprensibile.

Ma se il gestore, come mi pare di aver anticipato, aggiunge ai dati precedentemente descritti le ore tavolo, il numero di tavoli aperti e conseguentemente il personale impiegato e il costo del lavoro non credo si possa nascondere che la metodologia di ricerca, inizialmente prevista per il concedente, diviene utile anche per il gestore fornendo gli elementi atti a stabilire, prima di ogni altra indicazione, il costo del lavoro.

Da questo alla resa oraria del gioco in oggetto di verifica il passo non è molto lungo e/o complicato magari aggiungendo il tipo di giornata e la eventuale presenza di particolari manifestazioni.

Il disposto dell’art. 10 "Quota dei proventi spettanti alla Regione": A partire dal 1° gennaio 2009, per le attività di cui al presenta disciplinare, Casinò Spa versa a Regione una quota pari al 10 percento degli introiti lordi dei giochi.

È la medesima percentuale in corso di validità.

All’art.2 "Decorrenza e validità del disciplinare" a mie mani si legge: il presente disciplinare entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua sottoscrizione e ha validità fino al 31 dicembre 2033. La validità potrà essere prorogata...

Lo avevo scritto ed ecco che appena inviato il mio ho letto che il prossimo anno sarà dedicato all’esame del futuro disciplinare. Ho letto la notizia su Gioconews, ho fatto le ricerche che mi parevano necessarie se non indispensabili stante la mia curiosità, per cui mi sono sentito, in seguito, in dovere di scrivere il mio pensiero in merito al disciplinare che, l’esito delle mie indagini su internet, mi ha dato come vigente.

Un dato, tra tutti, mi ha fatto riflettere non poco: come e dove avevo pensato alla percentuale del 60 percento parlando di roulette francese e relative mance. Mi pare di ricordare che in un disciplinare si accennava alla percentuale in parola con una precisazione, cioè che il supero sarebbe stato considerato alla stregue dei proventi di gioco. Non ho il mezzo per verificarlo ma, certamente, non posso averlo sognato o, tanto meno immaginato.

Venivano indicati i massimi accettabili per ogni singolo gioco da tavolo ma non ricordo a quale periodo possa risalire il disciplinare accennato.

La sola curiosità che mi rimane, ma non conosco al momento come potrei soddisfarla, è proprio quella riguardante il periodo al quale risale il disciplinare in discorso.

Chiudo ricordando che non avrei trattato, per Saint Vincent, se non di disciplinare. Invito il lettore ad esaminare l’operato dei controllori comunali al casinò di Sanremo; lo si trova in internet con l’indicazione di Mauro Rossi. Ciò in riferimento ai controlli (art.12).

 

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