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Casinò, il valore suggestivo del marchio

25 gennaio 2025 - 11:14

Anche i casinò sono in cerca di tutele legali per proteggere le loro proprietà intellettuali: una guida agli strumenti disponibili.

Foto di Alexander Shatov su Unsplash

Foto di Alexander Shatov su Unsplash

Se chiudiamo gli occhi e pensiamo a un prodotto o un servizio, le prime cose che ci vengono in mente sono i loghi, ancor prima dei nomi che essi contengono, e i valori e le caratteristiche del marchio: se pensiamo a shopping online per esempio, la prima cosa a cui pensiamo è il noto simbolo di Amazon,  così come se pensiamo ai social la prima immagine a cui la mente rimanda sono il noto fumetto di whatsapp, oppure la macchina fotografica squadrata di instagram o l’uccellino di twitter, prima che cambiasse nome. 
Allo stesso modo ciascun logo a cui pensiamo rinvia alle caratteristiche del prodotto stesso ad esempio fiducia, affidabilità ma anche allegria, divertimento, genuinità: è il valore suggestivo del marchio, cioè la sua capacità non solo di distinguere i prodotti o servizi, ma anche di richiamare i valori e le caratteristiche a essi collegati. 

E nell’industria del gaming e dell’intrattenimento? 
Nel mondo del gaming questo è tanto più rilevante se consideriamo il possibile utilizzo del marchio di una attività terrestre (Case da gioco), a cui attribuiamo determinate caratteristiche di affidabilità e serietà, al gioco online: in questo sito sono già stati riportati i casi denunciati dal Casinò di Campione d’Italia e di Saint Vincent. Alcuni operatori online avevano utilizzato loghi e immagini che ricordavano le note case da gioco per proporre soluzioni di gioco online che non avevano alcun nesso con i casinò considerati. A parte la natura legale o meno della proposta gaming, l’illecito riguarda in questi casi la contraffazione dei marchi e dei segni notori: ne deriva infatti sicuramente uno sviamento di clientela, ma soprattutto un inganno dovuto al fatto che gli utenti, confidando nella genuinità e nelle caratteristiche che collegano a quei marchi e segni notori, si rivolgono senza indugio a quella proposta gaming. Il danno che ne deriva è sia quello per la Casa da gioco che ai consumatori, oltre che alla fede pubblica, definita come la fiducia che la collettività ripone negli oggetti, segni o forme esteriori ai quali l’ordinamento giuridico conferisce un determinato valore probatorio: il delitto di contraffazione è  infatti  inserito nel Titolo VII del codice penane intitolato ‘Dei Delitti contro la fede pubblica’.

Il codice di proprietà industriale (art. 20 Cpi) prevede che il titolare di un marchio registrato ha il diritto esclusivo di utilizzarlo e conseguentemente di vietarne l’uso a terzi non autorizzati. In particolare ha il diritto di vietare, salvo il proprio consenso, di usare nell’attività economica: 
a) un segno identico al marchio registrato per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio è stato registrato:
b) un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità  o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; 
c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

La norma  inserisce anzitutto una presunzione assoluta di contraffazione in presenza di identità dei segni, dando rilievo al valore pubblicitario incorporato nel segno distintivo, a prescindere dal pregiudizio che ne possa derivare. Il titolare in sostanza ha un vero e proprio un monopolio sull’utilizzo del marchio registrato. 
Le lett. b) e c) della norma introducono una tutela maggiore: la protezione del marchio registrato va oltre l’ipotesi dell’identità (utilizzo di un segno identico per gli stessi beni o servizi offerti sul mercato), e si estende ad ipotesi di somiglianza. La prima ipotesi riguarda l’uso di un marchio simile per prodotti o servizi simili quando ciò comporti un rischio di confusione: la valutazione in questo caso viene fatta tenendo conto di tutti i fattori, ciò significa che un tenue grado di somiglianza dei marchi, può essere compensato da una elevata somiglianza dei prodotti immessi sul mercato. Il rischio in questo caso è la confusione nel pubblico, ovvero la possibilità che il consumatore finale possa attribuire i prodotti al titolare del marchio registrato. In tal modo, infatti, il concorrente trarrebbe un indebito vantaggio e il consumatore subirebbe un inganno circa il reale produttore/fornitore del bene o servizio considerato. 

Il Cpi prevede inoltre una tutela rafforzata per il marchio rinomato, cioè quello che gode di una certa diffusione nel pubblico, ma soprattutto quelli che sono divenuti idonei a trasmettere ai consumatori messaggi ulteriori rispetto alla mera indicazione della provenienza di un prodotto o un servizio da una determinata azienda. Si tratta cioè di quei marchi che hanno un particolare potere suggestivo, al di là appunto della funzione distintiva tipica del marchio. I giudici comunitari ritengono che per determinare se un marchio è rinomato occorre considerate alcuni elementi: la quota di mercato detenuta dal marchio, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, nonché l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo. 

In presenza di un marchio rinomato infatti la tutela si estende a marchi simili utilizzati per prodotti e servizi affini, cioè come potrebbero essere servizi di intrattenimento di tipo diverso, cioè per esempio come potrebbero essere la fornitura di servizi di gioco con quella della ristorazione  oppure di intrattenimento televisivo. Per esempio se si commercializzasse un gioco con il nome X factor il consumatore potrebbe essere indotto ad immaginare un qualche collegamento con il noto programma televisivo.

La notorietà di un marchio può derivare anche dal prolungato utilizzo dello stesso, in quanto i consumatori tenderanno a conferire a quel determinato segno un valore maggiore, connesso appunto alla sua capacità di durare nel tempo.
Lo Stato italiano ha infatti avviato un'iniziativa finalizzata a rafforzare l’importanza storica dei marchi registrati e non registrati, inserendo la categoria dei marchi storici di interesse nazionale.

Il ministero dello Sviluppo economico ha istituito il registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale, e individuato un logo molto rappresentativo, che potrà essere utilizzato da coloro che si iscrivono in questo registro. I titolari di marchi di impresa registrati da almeno 50 anni, o per i quali sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno cinquant’anni, utilizzati per  la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza, storicamente collegata al territorio nazionale, possono ottenere l'iscrizione del marchio nel registro dei marchi storici di interesse nazionale. Il marchio ora detto potrà essere utilizzato per finalità commerciali e promozionali. Ciò è emblematico dell’importanza attribuita all’uso prolungato di un segno, anche al di là della registrazione, che pur naturalmente consente di ottenere maggiore tutela del proprio diritto di monopolio di utilizzo. 

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