Come preannunciato (e temuto), principalmente per motivi di tempo è stata operata una ulteriore selezione degli emendamenti al disegno di conversione in legge del decreto Milleproroghe e che erano stati inizialmente segnalati. E tra quelli che vengono definiti "prioritari" e che saranno dunque oggetto di voto, ne resta in campo, per quanto riguarda Campione d'Italia, solo uno.
Si tratta di quello a firma dei deputati del Pd Braga, Fragomeli e Lorenzin, con il quale si chiede di prorogare al 2027 il criterio su cui calcolare l'anticipazione di tesoreria (la media delle Entrate dei primi 3 Titoli accertate dal 2015 al 2017, anziché dell'ultimo bilancio consuntivo approvato) e ciò in quanto nel 2018-2019 e 2020 non è stato fatto alcun Rendiconto Consuntivo e si prorogano di un anno i benefici previsti per chi investe a Campione d'Italia, soprattutto alla luce del fatto che nel 2020 non c'é stato quasi nessuno che è venuto a investire a causa della pandemia.
IL TESTO
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. Per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all’Unione europea, la misura di cui all’articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogata all’anno 2027 alle medesime condizioni di cui all’articolo 1, comma 547 della citata legge n. 160 del 2019.
11-ter. All’articolo 129-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), dopo le parole: « per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 » sono inserite le seguenti: « e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021 »;
b) al comma 1, lettera f), dopo le parole: « per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 » sono inserite le seguenti: « e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021 ».
3.87. Braga, Fragomeli, Lorenzin.
Non prioritario, invece l'emendamento dei deputati di Italia Viva Del Barba e Marco Di Maio, relativo ai conti del Comune e al trattamento dell'imposte sui redditi.
18-bis. Al comma 2-quinquies dell’articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le posizioni debitorie contratte successivamente alla data del 31 dicembre 2017, non confluite nella massa passiva dell’organo straordinario di liquidazione, rientrano nella competenza dell’ente. A tale fine, nell’anno 2021, è anticipato un importo, in un’unica soluzione e nei termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pari a due annualità della misura del contributo massimo di cui all’articolo 1, comma 433 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l’erogazione del contributo di competenza per l’anno 2021.
L’anticipazione di cui al periodo precedente è rimborsata mediante riduzione di importo costante del contributo annuale, erogato ai sensi dell’articolo 1 comma 433 sino alla scadenza di cui all’articolo 1, comma 438 della legge n. 232 del 2016 ». 18-ter. All’articolo 1, comma 547, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte le seguenti parole: « e fino all’esercizio 2025 ».
18-quater. All’articolo 188-bis comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Relativamente ai redditi in euro, diversi da quelli di impresa delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, la riduzione forfetaria prevista al comma 1, fatto salvo l’abbattimento minimo di euro 26.000, si applica anche se sono prodotti al di fuori del territorio di detto comune ».
18-quinquies. Agli oneri di cui ai commi da 18-bis a 18-quater, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2021 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.177. Del Barba, Marco Di Maio.
Stessa sorte, quindi di non priorità, pure la proposta di modifica a firma congiunta di Pd, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle, relativa nello specifico al Casinò. Essa puntava a prorogare un termine scaduto il 28 febbraio 2013, al 31 marzo 2021, in relazione alla revisione dello statuto della società per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia, nonché ad abrogare le disposizioni in merito alla quantificazione del contributo che deve essere annualmente costituito a valere sui proventi della casa da gioco.
Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
19. All’articolo 10-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Il termine del 28 febbraio 2013 di cui al comma precedente è prorogato al 31 marzo 2021 per consentire alla società già costituita di approvare e trasmettere al Ministero dell’interno una revisione dello statuto funzionale al risanamento societario conseguente alla cessazione del fallimento e al superamento della crisi socio-occupazionale di Campione d’Italia di cui all’articolo 25-octies del decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136 ».
20. Il comma 2 dell’articolo 10-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 è abrogato.
1.161. Braga, Currò, Butti, Fragomeli.