Razionalizzazione partecipate: 'Tre eccedenze di personale al Casinò di St. Vincent'
Il piano di razionalizzazione periodica delle partecipate della Regione Valle d'Aosta evidenza che al Casinò di Saint Vincent ci sono tre eccedenze di personale.
Come ogni anno, la Regione Valle d'Aosta avvia la sua "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20, del d.lgs. 175/2016 alla data del 31 dicembre 2021. Individuazione delle partecipazioni da mantenere e da razionalizzare e fissazione degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ex articolo 19, d.lgs. 175/2016", affidando alla seconda commissione Affari generali l'esame dell'atto relativo. Un atto dal quale emerge un'eccedenza di personale per quanto attiene la Casino de la Vallèe Spa, società per la quale, tra l'altro, è previsto "il mantenimento senza interventi di razionalizzazione" avendone verificato "il permanere del perseguimento delle proprie finalità istituzionali".
Il piano rileva infatti che è stato accertato, dagli uffici regionali competenti in materia, che "la ricognizione effettuata dalle diverse società controllate, ai fini dell’individuazione di eventuali eccedenze in materia di personale, in applicazione dell’articolo 25 del Tusp, è stata riscontrata negativamente da parte di tutte le società controllate dalla Regione, eccezion fatta per la società Casinò de la Vallée Spa che ha comunicato, in data 23 settembre 2022, un’eccedenza di 3 unità, le quali, in mancanza di apposita disciplina applicabile (regolamento di cui all’articolo 25, comma 1, del Tusp), non risultano, allo stato, trasferibili in altra società controllata dalla Regione".
Sempre in riferimento alla società Casinò de la Vallée Spa, il piano ricorda che "l’articolo 26, comma 12-sexies, Tusp, in deroga a quanto previsto dall’articolo 4, prevede la possibilità di mantenere partecipazioni in società che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente (legge regionale 30 novembre 2001, n. 36) e che, a tali società, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), mentre le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018".