Sarà la seconda commissione Affari generali del Consiglio Valle a esaminare l'atto amministrativo atto amministrativo dal titolo "Razionalizzazione periodica alla data del 31 dicembre 2023 delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 del d.lgs. 175/2016. Individuazione delle partecipazioni da mantenere e da razionalizzare e fissazione degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ex articolo 19 del medesimo decreto".
L'atto si occupa ovviamente anche della Casino de la Vallèe Spa, di cui la Regione possiede il 99,96 percento delle quote (la parte restante è appannaggio del Comune di Saint Vincent) e per la quale è previsto il “mantenimento senza interventi”.
La società, si spiega nella scheda che correda l'atto, è stata costituita con legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent.). La legge regionale e le sue successive modificazioni ed integrazioni, "nell'ambito della realizzazione dell'interesse pubblico prioritario dello sviluppo economico, turistico ed occupazionale della Valle d'Aosta ", hanno declinato come segue l'oggetto sociale: a) la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent; a bis) la gestione del complesso aziendale del Grand Hôtel Billia; b) lo svolgimento di tutte le attività, interne ed esterne, conseguenti e strumentali relative alle suddette gestioni, ivi compresa la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa idonea ad incentivare lo sviluppo della Casa da gioco e degli specifici obiettivi di gestione; c) la qualificazione professionale del personale dipendente; d) lo sviluppo dell'indotto economico e turistico locale; Con specifico riferimento alle società pubbliche di gestione delle case da gioco, l'articolo 26, comma 12-sexies, del decreto legislativo n. 175/2016, con disposizione dal contenuto ricognitivo della situazione normativa delle case da gioco operanti nel territorio nazionale, stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. L'articolo 26, comma 12-sexies, del decreto legislativo 175/2016 esclude espressamente le società per la gestione delle case da gioco dalle disposizioni cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e).
Per essa sono in corso delle procedure concorsuali, si fa notare: si tratta del concordato che andrà in scadenza a fine 2024 e che aveva avuto inizio il 27 maggio del 2021.
I DATI – La scheda evidenzia buoni e e crescenti risultati di esercizio, ovviamente tenendo presente la variabile Covid: 13.543.624 euro di utile nel 2019, una perdita di 7.077.604 euro nel 2020 e poi sempre utili: 1.620.949 euro nel 2021, 8.374.831 euro nel 2022 e 15.219.127 euro nel 2023.
Parallelamente, i “ricavi delle vendite e prestazioni” sono stati pari a 31.820.112 euro nel 2021, a 64.314.505 nel 2022 e a 72.179.468, cui aggiungere “altri ricavi e proventi: 2.622.368 euro nel 2021, 1.149.151 nel 2022 e 919.438 euro nel 2023.