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Riordino giochi, Vaccari (Pd) chiede nuovi casinò e società unica di gestione

21 marzo 2023 - 12:00

Il deputato del Pd presenta una proposta di legge sul riordino del gioco che si sofferma anche sul tema casinò.

Scritto da Anna Maria Rengo

Mentre i casinò sono esclusi, almeno per ora, dal riordino del gioco inserito nel disegno di legge Delega in materia fiscale approvato nei giorni scorsi dal consiglio dei ministri, in casa Pd il tema è oggetto di attenzione. In particolare, nella proposta di legge del deputato Stefano Vaccari, di cui è stato ora pubblicato il testo integrale, c'è un intero articolo, il numero 41, dedicato ad "Altre disposizioni in materia di case da gioco".

Esso non solo va a intervenire sulla tassazione delle vincite, ma, soprattutto, prevede la possibilità che vengano istituiti nuovi casinò, in deroga alle norme del codice penale che vietano il gioco d'azzardo. Questo, per ben precise finalità: il contrasto al gioco illegale, ma anche la sicurezza del gioco dove esso è svolto.
Torna inoltre d'attualità un tema che era stato ipotizzato anche negli anni passati, ovvero la creazione di una unica società di gestione per i casinò, a partecipazione statale.

Resta da vedere se, alla luce del riordino proposto ora dal Mef, i contenuti di quello contenuto nella Pdl di Vaccari (e analogamente, in Senato, da Franco Mirabelli, che anch'esso chiede di intervenire pure sui casinò) saranno oggetto di valutazione, come proposta di legge a sè stante o come "base" di discussione e confronto, una volta che la Delega prenderà il suo iter parlamentare.
Di certo, tra i punti che più differenziano la proposta governativa da quella del Partito democratico, c'è appunto il tema casinò, un interessante rilievo che apre a futuri sviluppi.

IL TESTO DELL'ARTICOLO 41 DELLA PDL VACCARI
(Altre disposizioni in materia di case da gioco)

1. All’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quarto comma è sostituito dal seguente:
« La ritenuta sulle vincite e sui premi dei giochi esercitati dallo Stato è compresa nel prelievo operato dallo Stato previsto, per ognuno di tali giochi».

2. In deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l’apertura di case da gioco in tutto il territorio nazionale per perseguire, in particolare, le seguenti finalità:
a) contrasto del gioco non autorizzato e clandestino nonché dei fenomeni malavitosi ad esso connessi;
b) sicurezza del gioco e dei luoghi ove esso è svolto nonché la qualificazione tecnico-professionale degli operatori del settore.

3. Con regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze e della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 281, si provvede al riordino della normativa vigente in materia di case da gioco, in coerenza con i princìpi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale, prevedendo in particolare una società unica nazionale a partecipazione pubblica che ne detiene la proprietà e ne assicura la gestione.

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