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Ristorni, ok in commissione a subemendamento che salva anche Campione

18 dicembre 2024 - 10:57

La commissione Bilancio della Camera approva un subemendamento all'emendamento governativo che riduce i ristorni ai comuni di frontiera.

Scritto da Amr
foto tratta dalla pagina Facebook del deputato Andrea Pellicini

foto tratta dalla pagina Facebook del deputato Andrea Pellicini

Dopo la doccia gelata dei giorni passati, una buona notizia arriva per Campione d'Italia dai lavori del Parlamento.
Al termine di una una lunga maratona, che del resto si ripete ogni anno, la commissione Bilancio, stavolta della Camera, ha dato il via libera al disegno di legge di Bilancio per il 2025, che approda, così è stato deciso dalla conferenza dei capigruppo, domani mattina 19 dicembre in Aula per avere il suo via libera entro venerdì sera.
Tra i subemendamenti approvati, figura anche quello del deputato di Fratelli d'Italia Andrea Pellicini che permette ai comuni con popolazione fino a quindicimila abitanti, con una percentuale di frontalieri superiore al 3 per cento rispetto al numero complessivo di abitanti, di continuare a beneficiare dei ristorni delle tasse che i lavoratori pagano in Svizzera.
Come noto, infatti, il Governo ha presentato un emendamento che porta al 4 percento la soglia di frontalieri necessaria per continuare a beneficiare dei ristorni.

Per maggiore precisione, l'Esecutivo punta infatti a modificare la legge 83 del 2023 , con la quale è stato ratificato in Italia l'accordo Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri e il protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni. In particolare,  la disposizione all'articolo 10 comma 5, secondo la quale “con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono stabiliti i termini e le modalità di determinazione del contributo di cui ai commi 1 e 2 anche tenuto conto delle informazioni assunte ai sensi del comma 4. In ogni caso il rapporto tra numero di frontalieri e popolazione di un comune, qualora adottato come criterio per l'attribuzione diretta ai comuni di frontiera delle risorse finanziarie di cui al comma 1, non può eccedere la quota del 3 per cento”. 
I commi 1 e 2 dell'articolo di legge citato il numero 10 (Risorse finanziarie per i comuni di frontiera)  stabiliscono che “durante il periodo transitorio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i), del medesimo Accordo, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, compete un contributo statale idoneo a garantire, tenuto conto anche dei versamenti di cui all'articolo 9 della presente legge effettuati dalle autorità cantonali, un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, corrispondente all'importo assicurato, per l'anno 2019, tramite i trasferimenti dai cantoni della Svizzera effettuati sulla base dell'Accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974. 2. Terminato il periodo transitorio di cui al comma 1 del presente articolo, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, è comunque garantito lo stesso livello di finanziamento di cui al medesimo comma 1 del presente articolo”. 
L'emendamento governativo presentato prevede dunque che “al comma 5, le parole: 'del 3 per cento' sono sostituite dalle seguenti: ' del 4 per cento '”. 

Numerosi i subemendamenti presentati alla disposizione, e non solo a firma dei rappresentanti dell'opposizione. È stato dunque approvato quello di Pellicini, del partito di Giorgia Meloni, e che recita testualmente: 
All'emendamento 15.8 del Governo, parte principale, comma 3-ter, lettera a), numero 1), sostituire le parole: del 4 per cento con seguenti: del 4 per cento per i Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti e del 3 per cento per i comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti
0.15.8.16. Pellicini. 

Dunque, per i Comuni fino a 15mila abitanti, Campione d'Italia compreso, tutto resta com'è e questa nuova disposizione non vale.

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