Distanziometro gioco Piemonte, CdS chiede 'chiarimenti' alla Regione
Il Consiglio di Stato chiede chiarimenti a ministeri di Economia e Interno e Regione Piemonte per valutare legittimità costituzionale del doppio distanziometro introdotto dalla legge sul gioco del 2016.
Scritto da Fm
"Un supplemento di istruttoria per acquisire ulteriori elementi di fatto, non evincibili dalla documentazione di ricorso, ritenuti utili per la piena cognizione della fattispecie".
Lo ha disposto il Consiglio di Stato a carico di Regione Piemonte, ministeri dell'Interno e dell'Economia e Comune di Verbania nel "rispondere" al ricorso straordinario al presidente della Repubblica della titolare di una società attiva nel comparto del gioco contro la delibera di approvazione del regolamento per la determinazione e funzionamento apparecchi da gioco del Comune di Verbania, risalente al 2017, postulando l'incostituzionalità dell'articolo 5 della legge del Piemonte sul gioco e il suo contrasto con con gli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea sulla libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi.
In particolare, i giudici invitano la Regione Piemonte: "a chiarire i presupposti di fatto in base ai quali essa è pervenuta all’approvazione dell’articolo 5 della legge regionale 9 del 2 maggio 2016 (riprodotto nell’art. 5 del Regolamento del comune di Verbania approvato con deliberazione del consiglio comunale 18 dicembre 2017, n. 136), segnatamente riguardo alla individuazione del limite sul distanziamento degli esercizi commerciali dai luoghi sensibili; quale sia la sua posizione rispetto a tutti i motivi di ricorso, tenuto conto che con il secondo motivo di gravame parte ricorrente ha chiesto la disapplicazione della norma regionale per contrasto con i principi eurounitari o il rinvio alla Corte di Giustizia per l’esame della questione pregiudiziale di compatibilità della stessa con il diritto comunitario; quale sia la sua posizione con riguardo specifico al profilo di compatibilità della norma regionale con il principio dell’affidamento, tenuto conto della mancata previsione di una norma transitoria sul regime degli esercizi commerciali in essere".
Il Comune di Verbania invece dovrà chiarire l’effetto che avrà l’entrata in vigore della norma regolamentare sugli esercizi in essere, mentre il ministero dell'Interno dovrà illustrare "la propria posizione con riguardo alla implicazione e all’impatto della normativa regionale sui profili di ordine pubblico che indirettamente vengano in rilievo nella fattispecie", il ministero dell’Economia e finanze dovrà trasmettere, "con la consentita urgenza, il presente provvedimento alla parte ricorrente presso il suo domicilio legale nonché agli Enti sopra indicati al fine di acquisire dagli stessi la sollecitata documentazione integrativa".
L'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE PIEMONTESE - L'articolo posto sotto la lente del Consiglio di Stato è quello relativo alla Collocazione degli apparecchi per il gioco lecito e recita: "1. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e non inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da: a) istituti scolastici di ogni ordine e grado; b) centri di formazione per giovani e adulti; c) luoghi di culto; d) impianti sportivi; e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario; f) strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori; g) istituti di credito e sportelli bancomat; h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati; i) movicentro e stazioni ferroviarie.
2. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell’impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.
3. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall’esterno".