Apparecchi da gioco senza vincita in denaro, disciplina transitoria prorogata di un anno
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli proroga di un anno, sino a fine 2024, la disciplina transitoria per gli apparecchi da gioco senza vincita in denaro.
Con una determinazione direttoriale, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha prorogato fino al termine del 2024 la disciplina transitoria che sarebbe dovuta scadere a fine 2023.
Testualmente, la determinazione prevede: "All’articolo 4, comma 5, della determinazione n. 172999 del 1° giugno 2021 (Dra), le parole
'31 dicembre 2023'sono sostituite dalle parole: '31 dicembre 2024'", "All’articolo 5 della determinazione n. 172999 del 1° giugno 2021 (Dra), sono apportate le seguenti modifiche: a. al comma 5, le parole '31 dicembre 2023' sono sostituite dalle parole: '31 dicembre 2024'; b. al comma 6, le parole “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle parole: “31 dicembre 2024”.
Nelle premesse, il direttore generale dell'Agenzia, Roberto Alesse, considera che "gli apparecchi in questione sono da tempo installati e in esercizio e che la loro vetustà ha comportato difficoltà nelle procedure di certificazione, non consentendo il rispetto dei termini previsti" come pure che "in assenza di proroga del periodo transitorio fissato, dal 1° gennaio 2024 dovranno essere disinstallati un elevato numero di apparecchi autocertificati non ancora sottoposti a verifica tecnica di conformità e relativa certificazione, con significativi impatti nella filiera e conseguente perdita del gettito erariale" e ritiene che "gli apparecchi in questione presentano per lo più basso rischio e pericolosità sociale e che le esigenze di sicurezza e di controllo siano transitoriamente garantite dalla conoscenza effettiva dell’ubicazione di ogni apparecchio e dalla assunzione di responsabilità dei singoli gestori, responsabili penalmente ed amministrativamente in caso di falsità delle autodichiarazioni e di presenza di apparecchi non conformi".
Come noto, la determinazione del 2021 detta "le regole amministrative per la produzione, l’importazione, l’installazione e l’utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7, del Tulps ivi compresi i parametri numerici dei medesimi apparecchi installabili nei punti di offerta".
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