Comma 7, da Adm le nuove regole per produzione, importazione, installazione e utilizzo
Pubblicata la determinazione direttoriale che modifica di alcuni articoli del Dra con la cancellazione di verifica di conformità e titoli autorizzatori per gli apparecchi indicati.
L'Agenzia della dogane e dei monopoli pubblica la nuova attesa determina direttoriale che aggiorna le Regole amministrative per produzione, importazione, installazione e utilizzo in locali aperti al pubblico di apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, c. 7 del Tulps.
La nuova determinazione sui "comma 7" modifica dunque la precedente Dd. n. 172999 del 01/06/2021 (ivi compresi parametri numerici dei medesimi apparecchi installabili nei punti di offerta), Dd poi modificata dall'analogo provvedimento n. 480037 del 16 dicembre 2021 (Dra).
La nuova determinazione all'articolo 1 va modificare l'articolo 2 della Dra, comma 1, aggiungendo, dopo la lettera q) le seguenti lettere: r) elenco apparecchi Amee, l’elenco degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici senza vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 7 del Tulps non soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 38, commi 3 e 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, istituito ai sensi dell’articolo 18-ter, comma 2 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; s) apparecchi Amee, gli apparecchi da intrattenimento meccanici ed elettromeccanici senza vincita in denaro previsti dall’articolo 110, comma 7, lettere c-bis) e c-ter), individuati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fra quelli basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e/o video o sono privi di interazione con il giocatore e che non distribuiscono tagliandi.
L'articolo 2 della nuova determinazione modifica l’articolo 3 della Dra aggiungendo, dopo il comma 7, il seguente comma: 8. Gli apparecchi di cui all’elenco Amee non necessitano della verifica di conformità del modello, né del rilascio dei titoli autorizzatori a produttori e importatori, nonché ai loro gestori, di cui all’articolo 38, commi 3 e 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per tali apparecchi si applica il regime previsto dall’articolo 3 della Dramee.
L'articolo 3 modifica l'articolo 5 della Dra, in questo modo: a. all’inizio del comma 1, prima delle parole “Gli apparecchi meccanici” è aggiunto il seguente periodo “Fatto salvo quanto previsto per gli apparecchi di cui all’elenco Amee ai quali si applica il regime previsto dall’articolo 3 della Dramee”; b. al comma 5, le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2023”.
E infine l'articolo 4 modifica l'articolo 8 della Dra, cancellando al comma 3, le parole “all’articolo 4 e”.
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