È stata rinviata alla Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (Imco) del Parlamento europeo per il parere la petizione presentata dal consulente Eugenio Bernardi nell'aprile del 2022, sul contrasto fra le regole tecniche per il comparto del gioco senza vincita in denaro introdotte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel maggio 2021 e la 2006/123/CE dell'Unione europea 2006/123/CE, conosciuta come Direttiva Bolkestein e relativa ai servizi nel mercato europeo comune.
Nella seduta di oggi, 22 marzo, la Commissione per le petizioni del Parlamento europeo ha audito in proposito lo stesso Bernardi, concludendo che da parte dell'Italia non si configuri nessuna violazione delle normative europee.
Ecco, di seguito, una sintesi dei principi esposti dal consulente di fronte alla Commissione per le petizioni. “La nuova regolamentazione non persegue certamente obiettivi di adeguamento allo sviluppo tecnologico o di semplificazione delle procedure autorizzatorie né tantomeno contempla 'regole di certificazione più leggere e immediate', come dichiarava l’amministrazione nel presentare la notifica 2021/97/I", puntualizza Bernardi, che rivendica il valore e gli “effetti” della sua petizione. “Probabilmente grazie a questa petizione e ad alcune segnalazioni alla Commissione europea, per le citate violazioni alle norme europee, il Governo italiano e Adm hanno modificato atteggiamento, alcuni dei giochi come calcio balilla, carambole, biliardi, flipper, freccette e giostre per bambini, sono stati eliminati da tale onere, ma restano da certificare le migliaia di giochi ticket redemption, autocertificati e che sono da riomologare: infatti è arrivata a fine anno l’ennesima proroga al 31/12/2023 per mantenere la validità delle autocertificazioni e poterle usare da parte dei proprietari gestori, allineandosi alla scadenza dello spettaccolo viaggiante.
Spettacolo viaggiante, che Adm ha incluso nel decreto 18 maggio 2021, ma che comprende attrazioni e giochi dipendenti dal ministero del Turismo e dello spettacolo e operante sotto l'articolo 69 del Tulps (non gli articoli 86 o 88 del Tulps) e sul quale Adm non avrebbe la competenza per operare o imporre decreti amministrativi. Riomologa, ovvero una nuova certificazione, da parte dei gestori proprietari, assai ardua, in caso di mancanza del vecchio produttore, e non potendo quindi disporre del materiale richiesto dagli enti certificatori visto che Adm pretende che gli enti certificatori debbano acquisire i codici sorgente e i codici eseguibili dei programmi dei giochi, da parte degli importatori e produttori col rischio anche della violazione del copyright”.
Con la nuova legge nel 2022 e di seguito la determina del 5 luglio 2022 che ha istituito l'elenco Amee - cioè degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici che non necessitano della verifica di conformità del modello, né del rilascio dei titoli autorizzatori a produttori, importatori, e gestori - “vengono quindi annullate le certificazioni, tutte le autocertificazioni, le richieste di nulla osta e di Rfid, tutto eliminato, di fronte all’esborso di oltre 1 milione di euro di costi amministrativi e senza calcolare il fermo di 14 mesi improduttivi per i produttori e nella totale incertezza per i gestori.
Tale nuova determina è la dimostrazione della poca onestà dello Stato italiano e dell’amministrazione statale che prima accusa e poi fa marcia indietro parziale cancellando dall’obbligo alcuni giochi meccanici ed elettromeccanici che fino al 18 maggio 2021, da sempre ne erano fuori, e che nelle premesse di Adm considerava pericolosi, talmente pericolosi, che poi li hanno nuovamente esclusi”, rimarca ancora il consulente.
“Ancora oggi comunque fra gli apparecchi elettromeccanici, non inclusi nell’elenco Amee, oltre alle ticket redemption, ci sono kiddie ride (dondolini e giostrine) con un piccolo gioco su monitor con cui il bimbo interagisce, distributori di gadget o palline con monitor e piccolo intrattenimento, distributori tipo 'prendi sempre' o 'vinci sempre' che per il solo fatto di essere distributori elettromeccanici non sono stati inseriti nell’esclusione. Manca infine chiarezza sui giochi tipo esport che per loro caratteristica non sono al momento certificabili, come apparecchi videogiochi tipo Comma 7/c del 110 Tulps, non avendo un software residente all’interno della scheda di gioco ma funzionano collegati a sistemi di download e scarico programmi dalla rete su computer”.
Bernardi quindi conclude: “L’Amministrazione italiana non ha minimamente dimostrato - né del resto avrebbe potuto farlo - la sussistenza in concreto di esigenze imperative di interesse generale (sia che si tratti di ordine pubblico che di tutela dei consumatori) tali da giustificare l’estensione a tutti gli apparecchi senza vincite in denaro con lo stesso regime (normativo e autorizzatorio) nazionale in materia di giochi aleatori ovvero con vincite in denaro. Vengono ad essere illegittimamente assimilati prodotti e servizi che presentano caratteristiche e rischi per l’ordine pubblico e per i consumatori totalmente diversi ed oggettivamente non comparabili, in ragione del fatto che gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 7 Tulps. non distribuiscono vincite in denaro, non vengono in rilievo controindicazioni per l’ordine pubblico e/o per la salute che giustifichino l’assoggettamento ad un preventivo regime autorizzatorio così complesso”.