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Comma 7, le regole per spettacoli viaggianti: 12 mesi per adeguarsi

10 giugno 2022 - 17:29

Con una determina, l'Adm spiega le modalità applicative delle norme sui comma sette in uso nelle attività di spettacolo viaggiante e fissa dodici mesi di tempo per adeguarsi.

Scritto da Anna Maria Rengo
Comma 7, le regole per spettacoli viaggianti: 12 mesi per adeguarsi

Le modalità applicative delle regole dettate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli agli apparecchi comma sette in uso nelle attività di spettacolo viaggiante e quelle che si trovano all'interno delle attrazioni denominate “padiglioni e sale trattenimento”.

Le spiega in una determina l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, annunciando inoltre di "aderire alla richiesta della Direzione Generale dello Spettacolo, prevedendo un termine di 12 mesi per l’adeguamento degli apparecchi in uso nelle attività di
spettacolo viaggiante". Una buona notizia per gli operatori, che guardavano con preoccupazione all'imminente scadenza di fine giugno come termine ultimo per adeguarsi, e che d'altro canto attendevano un provvedimento da parte dell'Adm.

Dall'applicazione della determina sono escluse le attrazioni “gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato a ruspe, pesca verticale di abilità (...) che risultino già installati al 31 dicembre 2002".

La determina dettaglia all'articolo 2 l'applicazione a tali apparecchi della Drtec, della Dra e dell'imposta sugli intrattenimenti, mentre l'articolo 3 è dedicato ai nulla osta di esercizio per gli apparecchi installati prima del 1° gennaio 2003, affermando che essi "cessano di avere efficacia al 30 giugno 2023". Inoltre, "dal 1° luglio 2023 possono essere installati solo gli apparecchi di cui al comma 1 provvisti di un nulla osta per la messa di esercizio rilasciato secondo quanto previsto dai commi seguenti e del relativo dispositivo di identificazione elettronica".

Chi li possiede deve presentare "entro il 30 giugno 2023, apposita richiesta a Adm per il rilascio, in sostituzione del precedente, di un nuovo titolo autorizzatorio per la messa in esercizio e del dispositivo di identificazione elettronica".

Entro il 31 dicembre 2024 gli apparecchi per i quali sia stato rilasciato il titolo autorizzatorio di cui al comma 3 devono comunque essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti di cui alla Drtec.

L'articolo 4 si sofferma invece sui nulla osta di esercizio per gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici già installati, prevedendo che dal "1° luglio 2023 possono essere installati solo gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui al comma 1 provvisti di un titolo autorizzatorio per la messa di esercizio rilasciato secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 e del relativo dispositivo di identificazione elettronica".

Anche in questo caso, "I gestori degli apparecchi di cui al comma 1 possono presentare, entro il 30 giugno 2023, apposita richiesta a Adm per il rilascio di un titolo autorizzatorio per la messa in esercizio e del dispositivo di identificazione elettronica".

Entro il 31 dicembre 2023 gli apparecchi di cui al comma 1 che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita per i quali sia stato rilasciato il titolo autorizzatorio di cui al comma 3 devono comunque essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti.

Si parla poi, all'articolo 5, dei nulla osta di esercizio per gli apparecchi comma 7 a) e coma 7 c) verificati e certificati secondo le regole tecniche previgenti, statuendo che "1. I certificati nonché i nulla osta di distribuzione già rilasciati per apparecchi comma 7 a) e 7 c) verificati e certificati secondo le regole tecniche previgenti rimangono validi" e che "I nulla osta per la messa in esercizio rilasciati per gli apparecchi indicati nel comma 1 sulla base delle regole tecniche previgenti cessano di avere efficacia al 30 giugno 2023".

I soggetti ai quali sono stati rilasciati i nulla osta per la messa in esercizio di cui al
precedente comma "possono presentare, entro il 30 giugno 2023, apposita richiesta a Adm per il rilascio, in sostituzione del precedente, di un nuovo titolo autorizzatorio per la messa in esercizio e del relativo dispositivo di identificazione elettronica, qualora smarrito o non funzionante".

Spazio poi, all'articolo 6, agli apparecchi privi di nulla osta già installati: "Gli apparecchi elettromeccanici che erogano premi di modico valore, nonché i simulatori e
gli apparecchi muniti di monitor e scheda di gioco basati sulla sola abilità privi di nulla osta e già installati alla data del 1° luglio 2022 nelle attività di spettacolo viaggiante, se conformi alla normativa e alle regole tecniche vigenti, sono inquadrati rispettivamente tra gli apparecchi comma 7 a) e gli apparecchi comma 7 c) del Tulps" e "I gestori degli apparecchi di cui al comma 1 possono presentare, entro il 30 giugno 2023, apposita richiesta a Adm per il rilascio di un titolo autorizzatorio per la messa in esercizio e
del dispositivo di identificazione elettronica".

Ci sono poi le regole e i termini per le attrazioni denominate padiglioni e sale trattanimento, trattate all'articolo 7: in essi "possono essere installati esclusivamente gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7 del Tulps, nonché gli apparecchi 'gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato a ruspe, pesca verticale di abilità', già installati al 31 dicembre 2002".

Qualsiasi tipo di apparecchio che consente il gioco senza vincita in denaro non conforme alle regole tecniche di cui alla Drtec installato al 1 luglio 2022 all’interno dei padiglioni e delle sale trattenimento dovrà essere dotato di titolo autorizzatorio entro e non oltre il 30 giugno 2023.

All'articolo 8, infine, l'ubicazione degli apparecchi comma 7 in uso nelle attività di spettacolo viaggiante: "Non sono soggetti all’obbligo di dichiarazione di ubicazione. Nel caso in cui un apparecchio passi dall’utilizzo nell’ambito delle attività di spettacolo viaggiante ad utilizzo in altri luoghi in cui è possibile installare apparecchi ai sensi dell’articolo 7 della Dra, il proprietario/possessore dell’apparecchio dovrà procedere a dichiarare il cambio di tipologia di ubicazione, indicando da quel momento il luogo di installazione".

 Nel periodo intercorrente fra il 1° luglio 2022 e il 30 giugno 2023 nelle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del Tulps rimane valida la disciplina previgente. La presente determinazione entra in vigore il 1 luglio 2022.

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