Fornire chiarimenti sull'applicazione per il 2023 dell'imposta sugli intrattenimenti prevista dal Dpr del 1972, alla luce della nuova regolamentazione introdotta nel 2021 per gli apparecchi senza vincita in denaro, ossia quelli previsti dall'articolo 110, comma 7, del Tulps. Questo l'obiettivo della circolare dell'Agenzia delle accise, dogane e dei monopoli, a firma del direttore giochi Stefano Saracchi.
In particolare, Saracchi chiarisce che "ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti, gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lett. a) e lett. c): si considerano installati, ai fini della quantificazione dell’imposta dovuta, nel mese in cui l’Agenzia rilascia il relativo nulla osta. Gli apparecchi che siano stati disinstallati dal soggetto titolare del nulla osta, con richiesta dell’attestato di sospensione dell’efficacia del titolo autorizzatorio fatta entro il 31 dicembre dell’anno precedente tramite l’applicativo predisposto da Adm, si considerano installati, ai fini della quantificazione dell’imposta dovuta, nel mese in cui il gestore ripristina nuovamente l’efficacia del titolo autorizzatorio, tramite il medesimo applicativo".
Invece, "per gli apparecchi installati antecedentemente al primo marzo, l’imposta è versata per l’intero anno solare entro il 16 marzo. Per gli apparecchi installati a decorrere dal primo marzo, l’imposta è versata entro il giorno del mese successivo a quello di prima installazione nell’anno in ragione della frazione di anno residua". Ancora, "le basi imponibili forfetarie, a cui applicare l’aliquota d’imposta dell’8%, sono
quelle previste dall’articolo 14-bis, comma 3-bis del DPR n. 640/1972, pari a 1.800,00 euro".
GLI APPARECCHI PRE-RIFORMA - Quanto invece agli apparecchi antecedentemente alla riforma definiti “meccanici ed elettromeccanici” ed
attualmente inquadrati fra gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lett. c-bis) e lett. c-ter), dotati di titoli autorizzatori, la circolare chiarisce che "si considerano installati, ai fini della quantificazione dell’imposta dovuta, nel mese in cui l’Agenzia rilascia il relativo nulla osta. Gli apparecchi che siano stati disinstallati dal soggetto titolare del nulla osta, con richiesta dell’attestato di
sospensione dell’efficacia del titolo autorizzatorio fatta entro il 31 dicembre dell’anno precedente tramite l’applicativo predisposto da Adm, si considerano installati, ai fini della quantificazione dell’imposta dovuta, nel mese in cui il gestore ripristina nuovamente l’efficacia del titolo autorizzatorio, tramite il medesimo applicativo".
Per gli apparecchi installati antecedentemente al primo marzo, "l’imposta è versata per l’intero anno solare entro il 16 marzo. Per gli apparecchi installati a decorrere dal primo marzo, l’imposta è versata entro il giorno del mese successivo a quello di prima installazione nell’anno in ragione della frazione di anno residua".
Infine, "le basi imponibili forfetarie, a cui applicare l’aliquota d’imposta dell’8 percento, sono quelle previste dal Decreto Direttoriale del 10 marzo 2010, che, da ultimo, ha individuato tale base differenziando l’imponibile a seconda delle diverse categorie di appartenenza cui sono riconducibili tali apparecchi, di sotto riportate".
GLI APPARECCHI PRE-RIFORMA SENZA OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE - La circolare di Saracchi si sofferma anche sugli gli apparecchi antecedentemente alla riforma definiti “meccanici ed elettromeccanici”,
attualmente inquadrati fra gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lett. c-bis) e lett. c-ter) ed inseriti nell’elenco Amee e, pertanto, non necessitanti titoli autorizzatori.
Per essi, si stabilisce che "i gestori, per l’installazione degli apparecchi, devono attenersi agli obblighi dichiarativi previsti dal decreto direttoriale 7 agosto 2003, compilando e presentando ad Adm, gli allegati A e B al decreto direttoriale 10.03.2010".
Inoltre, "il pagamento è effettuato dal soggetto passivo d’imposta in un’unica soluzione, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18 luglio 2003, entro il giorno 16 del mese di marzo di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione nell’anno in ragione della frazione di anno residua". Infine, "le basi imponibili forfetarie, a cui applicare l’aliquota d’imposta dell’8 percento, unitamente alla disciplina relativa alla liquidazione dell’imposta medesima, è indicata dal Decreto Direttoriale del 10 marzo 2010, che, da ultimo, ha individuato tale base differenziando l’imponibile a seconda delle diverse categorie di appartenenza cui sono riconducibili tali apparecchi".