Eurispes: prioritaria riforma del comparto e della distribuzione
L'Osservatorio su giochi e legalità di Eurispes torna a fare il punto sulla corretta distribuzione e regolamentazione del gioco pubblico.
“Il tema dei criteri della distribuzione del gioco pubblico sul territorio è prioritario e dovrà essere affrontato e risolto prima dello svolgimento delle prossime gare per l’assegnazione delle concessioni, già scadute e prorogate (anche) dall’ultima Legge di Bilancio per il 2023”. Parola dell'Istituto di ricerche Eurispes, che nell'ultimo aggiornamento proveniente dall’Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie, osserva come, finchè non verrà attuata una riforma generale del comparto, “a seguito delle iniziative giudiziarie delle imprese di settore, la 'questione territoriale' è rimessa al giudice amministrativo, ancora una volta supplente di un legislatore nazionale ricalcitrante”.
“Infatti – scrivono i legali Andrea Strata e Chiara Sambaldi - è nelle aule di giustizia che si discute se le normative regionali, che attraverso lo strumento del cosiddetto 'distanziometro”'stabiliscono ‒ a tutela della salute ‒ l’ubicazione degli esercizi che offrono gioco pubblico a una determinata distanza minima da determinati luoghi 'sensibili' (tra cui scuole ed ospedali ma anche “compro oro”, bancomat, centri sportivi, chiese e parchi pubblici), sono costituzionalmente legittime e rispettose del principio di proporzionalità, nella misura in cui sacrificano il diritto delle imprese di gioco, circoscrivendo le aree in cui è possibile insediare gli esercizi in percentuali anche al di sotto dell’1% delle aree urbane”.
Un’analisi della giurisprudenza in merito al distanziometro
“L’analisi della giurisprudenza, svolta dall’Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie dell’Eurispes, restituisce un quadro che per certi aspetti è definito, con l’affermazione di princìpi ormai consolidati, e che per altri è ancora in divenire, con una lenta e progressiva evoluzione da un piano tutto teorico ad uno più aderente alla realtà e alla concretezza dei territori e delle loro caratteristiche.
In questo solco, va segnalato il correttivo recentemente introdotto dal Consiglio di Stato al proprio orientamento, attraverso la precisazione che il principio di proporzionalità è violato (dalla disciplina delle distanze minime), non soltanto quando lo spazio di insediamento dell’offerta di gioco è totalmente inesistente (per il numero e la dislocazione dei luoghi sensibili), ma anche quando è impossibile o estremamente gravosa la delocalizzazione delle attività esistenti, per insufficienza quantitativa di spazi o per limitazioni urbanistico-edilizie. È stato, quindi, precisato che l’accertamento va condotto in concreto e non in astratto (cfr. Sez. V, Sentenze n. 11036 del 16.12.2022 e n. 11426 del 28.12.2022).
Tuttavia, nonostante il correttivo, il giudice amministrativo, sulla base degli accertamenti tecnici disposti (e contestati dagli operatori di gioco sia nei presupposti sia nelle conclusioni), continua ad escludere un effetto 'espulsivo' del gioco pubblico dai territori urbani, ad opera del 'distanziometro', rilevando che è adeguata anche una percentuale minima del territorio urbanizzato disponibile per la localizzazione dell’offerta di gioco.
Ne deriva che il tema del bilanciamento degli interessi in campo e del criterio di valutazione dell’interesse imprenditoriale in questione, pur a fronte del prevalente interesse pubblico alla tutela della salute, si traduce in un mero calcolo percentuale per cui, secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa esaminata, anche lo “zero virgola” garantisce la sopravvivenza dell’offerta di gioco legale a livello territoriale, senza nessun’altra considerazione di fattori sociali ed afferenti alla sicurezza e all’ordine pubblico”.
Le sentenze pubblicate nell’ultimo bimestre del 2022 dai Tribunali Amministrativi Regionali, analizzate dall’Osservatorio, vanno nella medesima direzione di affermare la legittimità della mappatura dei luoghi “sensibili” disposta dai Comuni interessati (in applicazione delle normative regionali) e dei provvedimenti emanati nei confronti di esercizi/sale giochi ubicate al di sotto delle distanze minime previste.
Distanziometro, una questione ancora aperta
“In estrema sintesi, la conclusione raggiunta nei casi esaminati è che il “distanziometro” regionale è legittimo e non produce un effetto espulsivo del gioco legale dai territori urbani considerati.
Se lo scontro giudiziario è, quindi, destinato a durare, risulta lampante agli occhi degli osservatori che la sede deputata ad affrontare e risolvere la “questione territoriale” è quella politica e non quella giudiziaria, connotata inevitabilmente, quest’ultima, da confini e limiti formalistici di valutazione insuperabili che prescindono da un esame a 360°, invece necessario per trovare il bandolo della matassa ed iniziare a dipanarla. La risposta alla domanda Quid est veritas? rimane, pertanto, ancora aperta, non potendosi ricondurre ad un solo calcolo percentuale”.
Giochi: regolamentare, non vietare
Appare legittima – secondo Eurispes - l’aspettativa di vedere il legislatore nazionale riappropriarsi del proprio ruolo di decisore, in un’area caratterizzata da un’interconnessione tra gli interessi pubblici in campo, se è vero come è vero che le misure di contrasto delle dipendenze patologiche introdotte dalle Regioni e dai Comuni, ed in particolare il “distanziometro”, possono impattare sulla sicurezza dei territori e sull’ordine pubblico (si vedano le conclusioni raggiunti negli studi dell’Osservatorio), la cui tutela spetta in via esclusiva allo Stato ‒ questa volta senza possibilità di “rinuncia”.
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