É di tutta evidenza che "il rigetto della nuova domanda di autorizzazione, adottata sul fallace presupposto che questa fosse già scaduta, mentre era, al contrario, ancora efficace in virtù della proroga legale, è illegittimo per violazione del art. 103 del D.L. n. 18/2020", ossia il cosiddetto decreto Cura Italia, che dispone che "tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori (...) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza".
Con questa motivazione il Tar di Bolzano ha annullato il provvedimento con cui il sindaco di Marlengo, il 27 ottobre 2021, aveva rigettato l'istanza ai sensi dell'articolo 88 del Tulps relativa all'ottenimento da parte di una società, rappresentata e difesa dall'avvocato Geronimo Cardia, relativa all'ottenimento dell'autorizzazione per l'esercizio di scommesse di cui al decreto dell'allora Aams del 22 aprile 2010 (apparecchi Vlt - videoterminali).
L'operatore, ricostruisce il Tar, era stato autorizzato nel 2016 alla raccolta di giocate tramite Vlt in una "sala dedicata" di Marlengo. La licenza aveva scadenza al 14 settembre 2021.
Il 25 agosto 2021 la società aveva presentato al sindaco di Marlengo istanza per una nuova autorizzazione, al fine di poter proseguire l’attività di raccolta gioco. Infatti, nel frattempo, con l’art. 12 della legge provinciale 16 novembre 2017 n. 18, era stato delegato al sindaco competente per territorio il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio delle sale gioco, unitamente alle relative funzioni amministrative.
La normativa provinciale sul gioco, ricorda il Tar, fissa un distanziometro di 300 metri dai luoghi sensibili e sulla base di ciò "il Comune di Marlengo negava il rinnovo dell’autorizzazione per la presenza, nel raggio di 300 metri dalla sala dedicata, della residenza assistita dell’associazione La Strada - Der Weg e vietava la prosecuzione dell’attività in quanto l’autorizzazione era scaduta".
Ne è seguito un contenzioso legale sul distanziometro provinciale sul suo effetto espulsivo culminato con l'udienza dello scorso 8 marzo, quando "la causa è stata trattenuta in decisione", ma in questo caso "il ricorso è fondato per l’assorbente censura della mancata applicazione della proroga, di cui all’art. 103 del D.L. n. 18/2020 (cd. decreto Cura Italia), al provvedimento autorizzativo".
Inoltre, "il Collegio ritiene che, benché il termine della proroga legale sia nel frattempo spirato, la ricorrente, abbia tuttora un interesse a far valere la lesione del diritto a proseguire l’attività di raccolta giochi fino a 90 giorni dopo la fine dello stato di emergenza, in quanto lo scopo della censura non era tanto quello di lamentare la mancata protrazione dell’esercizio fino alla scadenza legale, ma di affermare che in costanza di pandemia non poteva essere applicata una scadenza all’attività difforme da quella prorogata ex lege, con effetti sul provvedimento di rigetto della domanda di rinnovo da parte del Comune, di cui l’autorizzazione scaduta è presupposto".
Quindi il Tar ribadisce che la proroga di cui all'articolo 103 del Cura Italia "secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (...) si applica anche alle autorizzazioni dell’attività di raccolta di gioco lecito attraverso apparecchi". Va aggiunto che "la proroga legale, al pari della sospensione (del decorso) dei termini procedimentali prevista dal comma 1 dello stesso art.103 del D.L. n. 18 del 2020, ha natura imperativa ed automatica e dunque si applica senza che l'amministrazione debba provvedere a disciplinarne gli effetti alla stregua di una valutazione discrezionale".
Il diniego dell’autorizzazione è, pertanto, illegittimo.
Invece, "sulla domanda di nuova autorizzazione eventualmente ripresentata l’Amministrazione dovrà esprimersi sulla base di una nuova istruttoria volta a verificare l’esistenza, in quel momento, di siti cd. sensibili".