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Uif, grande spazio al gioco nel primo quaderno della Rassegna normativa

30 settembre 2024 - 17:17

La Rassegna dell'unità di informazione finanziaria per l'Italia illustra i principali aggiornamenti della normativa internazionale e nazionale in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Scritto da Dd

Si parla anche di prevenzione del riciclaggio, di conti gioco e tracciabilità, anche nell'ottica delle nuove disposizioni apportate dal riordino del settore, come anche di contrasto e repressione del gioco illegale nell'ultimo numero della collana dei Quaderni dell’antiriciclaggio dell'Unità di informazione finanziaria, con il quale prende avvio il filone Rassegna normativa.

Come spiega una nota introduttiva pubblicata oggi, 30 settembre, sul sito web della Uif, la nuova Rassegna illustra i principali aggiornamenti della normativa internazionale e nazionale in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Sono fornite, inoltre, eventuali informazioni su consultazioni pubbliche e su pronunce di particolare rilevanza emesse nell'esercizio dell’attività giurisdizionale.

Nel primo numero è compreso un approfondimento dedicato alla recente normativa della Ue sugli obblighi antiriciclaggio e sull'Amla, la nuova Autorità europea che inizierà la sua attività a metà del 2025.

Nella sezione dedicata al gioco del primo quaderno viene ricordato come "dopo aver definito i principi ordinamentali del gioco (artt. 3 e 4)", il decreto disciplini "i requisiti, gli obblighi e le responsabilità dei concessionari e detta disposizioni in materia di rete telematica e punti vendita di ricariche (artt. da 6 a 13). Sono altresì previste norme per la tutela e protezione del giocatore (artt. 14 e 15) e per la gestione dei giochi a distanza e delle vincite (artt. da 16 a 21); infine, è inserita una specifica previsione per il contrasto all’offerta di gioco a distanza in difetto di concessione (art. 22)."

"Per quanto riguarda la prevenzione del riciclaggio, si segnalano le novità relative alla tracciabilità e al 'punto vendita ricariche'. In materia di tracciabilità, si specifica che il contratto di gioco predisposto dal concessionario deve prevedere l’utilizzo del conto di gioco in osservanza delle disposizioni Aml/Cft, stabilendo che tutte le operazioni di accredito e addebito debbano avvenire “mediante strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari."

Spiega quindi il quaderno che "il punto vendita ricariche è definito come il 'luogo della rete fisica il cui titolare, autorizzato alla raccolta di giochi pubblici, è scelto e contrattualizzato direttamente dal concessionario per la sola erogazione di servizi esclusivamente accessori al gioco pubblico online, consistenti nella assistenza al giocatore nella apertura, ricarica e chiusura del conto di gioco, esclusa in ogni caso sia l’offerta di gioco a distanza sia la movimentazione delle somme, anche frutto di giocate, depositate nel conto di gioco del giocatore' (art. 2, comma 1, lett. r); è espressamente esclusa l’attività di prelievo delle somme giacenti sul conto e del pagamento delle vincite (art. 13, comma 3)."

"Presupposto e condizione necessaria ed essenziale per lo svolgimento dell’attività di punto vendita ricariche è l’iscrizione in un apposito albo istituito e tenuto dall’Adm. Inoltre, fermi gli obblighi antiriciclaggio di cui al D.lgs. 231/2007 posti in capo al prestatore di servizi di gioco, è richiesto al punto vendita ricariche di identificare il titolare del conto di gioco online e di verificare l’identità della persona che chiede l’apertura, la chiusura nonché la ricarica presso il punto vendita (artt. 6, comma 8, lett. b) e 13, comma 5)."

"Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 53, comma 2, del decreto antiriciclaggio, il D.lgs. 41/2024 stabilisce altresì che la ricarica del conto di gioco avvenga mediante gli strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, già in precedenza indicati dal titolare del conto di gioco al concessionario e da quest’ultimo già validati per l’effettuazione delle operazioni."

"Per il contrasto all’offerta di gioco a distanza in assenza di concessione, l’art. 22 del D.lgs. 41/2024 prevede l’emanazione di un regolamento del Ministro dell’Economia e delle finanze, adottato su proposta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che disciplinerà, da un lato, le modalità di esclusione dell’offerta di gioco proveniente da soggetto privo di concessione e, dall’altro, di concerto con la Banca d’Italia, 'le modalità per impedire ai prestatori di servizi di pagamento la gestione di operazioni di raccolta e di versamento di somme, relative a operazioni di gioco, a favore o per conto di soggetti privi della predetta concessione'."

"Il medesimo regolamento dovrà altresì prevedere 'misure informatiche, anche implicanti il ricorso a soluzioni di intelligenza artificiale, preordinate alla individuazione dei siti informatici, cui inibire l’accesso, di offerta di gioco a distanza non legale in quanto non riferiti ai concessionari selezionati ai sensi dell’articolo 6'."

E chiude la sezione dedicata al gioco illustrando come l’Adm, d’intesa con la Guardia di finanza, rediga "la lista dei siti informatici di offerta legale di gioco a distanza direttamente ed esclusivamente riferiti ai concessionari selezionati ai sensi dell’art. 6 del decreto; redige altresì e aggiorna costantemente la lista dei siti informatici il cui accesso è inibito in quanto volti a una offerta non legale di gioco a distanza. Le liste in questione sono rese pubbliche, con la più adeguata evidenza, in apposite sezioni dei siti istituzionali dell’Adm e della Guardia di finanza."

 

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