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Alluvione Romagna, Tar Lazio: 'Giusto esonerare sala bingo dal canone'

21 agosto 2024 - 17:20

Per il Tar Lazio, sarebbe stato giusto esonerare dal pagamento del canone il gestore di una sala bingo devastata dall'alluvione in Romagna del maggio 2023 almeno per la durata dello stato di emergenza.

Scritto da Fm

© Pxhere

L’Agenzia avrebbe dovuto accogliere l’istanza di esonero dal pagamento del canone presentata dalla ricorrente quantomeno per il periodo di durata dello stato di emergenza dichiarato dal Dl 1° giugno 2023, n. 61 (ed eventuali sue proroghe).”

Lo rileva il Tar Lazio nella sentenza di accoglimento del ricorso presentato da una concessionaria per l’esercizio del gioco del bingo ad impugnare il provvedimento con il quale l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha rigettato l’istanza finalizzata ad ottenere l’esonero dal pagamento dei canoni mensili di esercizio in proroga della concessione, per il periodo in cui la raccolta di gioco era preclusa dall’inagibilità della sala gestita dalla ricorrente determinata dai gravi eventi alluvionali che hanno colpito la regione Emilia Romagna nel maggio 2023.

Il provvedimento di diniego dell’esonero, ricorda la sentenza, “si fondava esclusivamente sul rilievo che il canone di concessione in questione non fosse contemplato tra le categorie di prestazioni patrimoniali non dovute dagli abitanti delle zone colpite dall’alluvione ai sensi del Dl 1° giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, che aveva dichiarato lo stato di emergenza”.

La società ricorrente - rappresentata e difesa dagli avvocati Matilde Tariciotti, Luca Giacobbe, Claudia Menichini - ha impugnato il suddetto provvedimento “deducendo l’errata applicazione delle disposizioni e dei principi generali in materia di concessioni amministrative che impongono ad Adm di rimediare alle eventuali condizioni di squilibrio eventualmente occorse nello svolgimento del rapporto concessorio ed alla sospensione dell’attività dovuta ad eventi di forza maggiore”.

Per i giudici amministrativi capitolini, “sebbene la normativa emergenziale non prevedesse espressamente l’esonero dal pagamento del canone concessorio, la ratio legis - chiaramente di favore e agevolazione per la popolazione colpita dall’alluvione - avrebbe dovuto anch’essa condurre all’accoglimento dell’istanza seppur limitatamente al periodo di durata dello stato di emergenza. Non è, infatti, legittima la pretesa della ricorrente di ottenere l’esonero dal pagamento del canone sino alla data imprecisata di ripristino dell’operatività della sala in quanto laddove tali lavori dovessero avere una durata superiore a quella dello stato di emergenza, ben potrebbe la ricorrente richiedere il trasferimento, anche solo temporaneo, presso altri locali.”

Ciò detto, conclude il Tar, la nota di Adm recante il diniego all'istanza presentata dalla ricorrente per l'ottenimento del formale esonero dal pagamento del canone di concessione per il periodo necessario alla conclusione dei lavori di rifacimento della sala, resisi necessari a seguito dei gravi eventi meteorologici del mese di maggio 2023 che ne hanno causato la devastazione, deve essere annullata con la conseguenza che l'Agenzia “dovrà rideterminarsi sull’istanza presentata dalla ricorrente nel rispetto dei limiti conformativi derivanti dalla presente decisione, fatta salva la possibilità di richiedere una ulteriore estensione della garanzia per il periodo ritenuto necessario a tutelare le ragioni creditorie dell’amministrazione”.

 

 

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