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Canoni bingo, Tar Lazio: 'Non dovuti per i periodi di chiusura durante la pandemia di Covid'

12 giugno 2024 - 13:13

Il Tar Lazio conferma che i canoni per il bingo non sono dovuti dai concessionari per i periodi in cui l’attività non poteva essere esercitata in forza dei Dpcm per il contenimento del Covid 19.

Scritto da Fm
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Vanno annullate le note con cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha richiesto ai concessionari il pagamento dei canoni di concessione del bingo per i periodi in cui l’attività non era esercitabile in forza dei Dpcm per il contenimento della pandemia di Covid 19.

Lo sancisce il Tar Lazio, nella sentenza in accoglie il ricorso di un operatore per l'annullamento delle note con cui Adm aveva affermato la sussistenza di un credito a titolo di canoni concessori in relazione all’esercizio di una sala bingo, per il periodo da giugno 2020 a marzo 2021.

I giudici amministrativi capitolini condannano l’Agenzia alla restituzione, in favore della parte ricorrente, delle somme versate dalla ricorrente a tale titolo, mentre in relazione “al periodo in cui l’attività del bingo non era impedita dall’applicazione di provvedimenti imperativi, occorre altresì disporre la sospensione cosiddetta 'impropria' in senso lato dell’odierno giudizio in attesa che si definisca la questione di pregiudiziale attualmente pendente innanzi alla Corte di giustizia europea sollevata da altro giudice in relazione a disposizioni di analogo tenore poste a fondamento delle decisioni amministrative impugnate nelle cause in esame”.

Secondo il Collegio, però, “non può condividersi la tesi, affermata in via principale dalla ricorrente, secondo cui l’obbligo di pagamento dei canoni deve essere escluso, per l’intero periodo in contestazione (ossia da giugno 2020 a marzo 2021) per il solo fatto che, a fare data dal marzo 2020, la società non aveva ri-avviato l’attività, optando in tal modo (secondo la tesi patrocinata nel ricorso) per non proseguire nella concessione, in regime di proroga tecnica ex lege.

Al contrario di quanto opinato dalla difesa della ricorrente, la società ha comunicato all’Agenzia resistente la volontà di rinunciare al rapporto concessorio solo con nota del 26.5.2021, restituendo formalmente la concessione e gli atti integrativi. Fino ad allora, tale rapporto, se pure in regime di proroga tecnica in forza della legge n.147/2013 e s.m.i., era pienamente in vigore, tant’è vero che la società aveva ritualmente prestato fideiussione, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi concessori, con efficacia fino al 31.12.2020. Nondimeno, la libera scelta della società di non riaprire la sala bingo (a seguito della prima sospensione ordinata con Dpcm dell’8.3.2020), in costanza di rapporto concessorio, rientra nella sfera esclusiva di responsabilità della concessionaria, talchè il canone non può non essere dovuto per tutto il periodo in cui, vigente la concessione siccome in proroga, l’attività poteva (recte: doveva) essere esercitata, in assenza di provvedimenti superiori che la vietassero”.

Infine, si legge nella sentenza del Tar Lazio, “merita anche riconoscimento, limitatamente ai periodi in questione, la domanda di accertamento del diritto alla ripetizione di quanto (indebitamente) versato e, ulteriormente, di condanna dell’Agenzia resistente al relativo pagamento in favore della parte ricorrente. Sulle relative somme, in applicazione della regola fissata dall’art.2033, secondo periodo, c.c., graveranno altresì, come richiesto, gli interessi legali, con decorrenza dal giorno del deposito del presente ricorso, stante la condizione di buona fede dell’accipens”.

 

 

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