“La Sezione dubita che sia compatibile con il rispetto del generale principio di tutela dell’affidamento (riconosciuto da un costante orientamento della Corte di giustizia) una disciplina nazionale (quale quella che rileva nell’ambito della controversia principale) la quale prevede a carico dei gestori delle sale bingo il pagamento di un oneroso canone di proroga tecnica su base mensile non previsto negli originari atti di concessione, di ammontare identico per tutte le tipologie di operatori e modificato di tempo in tempo dal legislatore senza alcuna dimostrata relazione con le caratteristiche e l’andamento del singolo rapporto concessorio”.
È uno dei dubbi sollevati dal Consiglio di Stato nell'ordinanza con cui rimette alla Corte di giustizia dell’Unione europea una serie di questioni pregiudiziali connesse all’applicazione della normativa nazionale che ha imposto a carico di alcuni gestori di giochi e scommesse (sale bingo), con concessioni ormai scadute da tempo e in regìme di “proroga tecnica”, il pagamento di un “canone di proroga tecnica” su base mensile.
Gli operatori interessati lamentano che l’imposizione di tale canone di proroga tecnica costituisca violazione di numerose disposizioni del diritto Ue primario e derivato.
Il CdS quindi dispone la sospensione del presente processo per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio che nel 2021 ha in parte dichiarato improcedibile ed in parte respinto il ricorso proposto da Ascob - difeso dagli avvocati Luca Giacobbe e Matilde Tariciotti - e da alcuni concessionari per l'annullamento della nota con la quale l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha rigettato l’istanza dei ricorrenti del 2020 con la quale le era stata chiesta la sospensione del pagamento del canone relativo alla proroga tecnica e l’autorizzazione al pagamento del canone in misura ridotta a 2.800 euro (producendo per la restante parte un’appendice alla fidejussione o polizza assicurativa già rilasciata in favore di questa Agenzia contenente la precisazione che la stessa è estesa anche al pagamento del canone mensile relativo alla proroga tecnica), l’assunzione di provvedimenti necessari per preservare l’equilibrio economico finanziario delle concessioni bingo, anche in contraddittorio con gli operatori, postulando un contrasto con gli articoli 2, 3, 41, 42 e 97 della Costituzione.
LE QUESTIONI INTERPRETATIVE - Prima che il Consiglio di Stato possa pronunciarsi, la Corte di giustizia dell’Unione europea dovrà rispondere in merito alle seguenti questioni pregiudiziali.
“I. 'Se la direttiva 2014/23/Ue sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché i principi generali desumibili dal Trattato, e segnatamente gli artt. 49 e 56, Tfue debbano essere interpretati nel senso che essi trovano applicazione a fronte di concessioni di gestione del gioco del Bingo le quali siano state affidate con procedura selettiva nell’anno 2000, siano scadute e poi siano state reiteratamente prorogate nell’efficacia con disposizioni legislative entrate in vigore successivamente all’entrata in vigore della direttiva ed alla scadenza del suo termine di recepimento'.
II. 'nel caso in cui al primo quesito sia fornita risposta affermativa, se la direttiva 2014/23/Ue osta ad una interpretazione o applicazione di norme legislative interne, o prassi applicative sulla base delle norme stesse, tali da privare l’Amministrazione del potere discrezionale di avviare, su istanza degli interessati, un procedimento amministrativo volto a modificare le condizioni di esercizio delle concessioni, con o senza indizione di nuova procedura di aggiudicazione a seconda che si qualifichi o meno modifica sostanziale la rinegoziazione dell’equilibrio convenzionale, nei casi in cui si verifichino eventi non imputabili alle parti, imprevisti ed imprevedibili, che incidono in modo significativo sulle condizioni normali di rischio operativo, finché perdurino tali condizioni e per il tempo necessario per eventualmente ripristinare le condizioni originarie di esercizio delle concessioni'.
III. 'Se la direttiva 89/665/Ce, quale modificata dalla direttiva 2014/23/Ue, osta ad una interpretazione o applicazione di norme nazionali interne, o prassi applicative sulla base delle norme stesse, tali che il Legislatore o l’Amministrazione pubblica possano condizionare la partecipazione alla procedura per la riattribuzione delle concessioni di gioco all’adesione del concessionario al regime di proroga tecnica, anche nell’ipotesi in cui sia esclusa la possibilità di rinegoziare le condizioni di esercizio della concessione al fine di ricondurle in equilibrio, in conseguenza di eventi non imputabili alle parti, imprevisti ed imprevedibili, che incidono in modo significativo sulle condizioni normali di rischio operativo, finché perdurino tali condizioni e per il tempo necessario per eventualmente ripristinare le condizioni originarie di esercizio delle concessioni'.
IV. 'Se, in ogni caso, gli artt. 49 e 56 del Tfue e i principi di certezza ed effettività della tutela giuridica, nonché il principio del legittimo affidamento ostino ad una interpretazione o applicazione di norme legislative interne, o prassi applicative sulla base delle norme stesse, tali da privare l’Amministrazione del potere discrezionale di avviare, su istanza degli interessati, un procedimento amministrativo volto a modificare le condizioni di esercizio delle concessioni, con o senza indizione di nuova procedura di aggiudicazione a seconda che si qualifichi o meno modifica sostanziale la rinegoziazione dell’equilibrio convenzionale, nei casi in cui si verifichino eventi non imputabili alle parti, imprevisti ed imprevedibili, che incidono in modo significativo sulle condizioni normali di rischio operativo, finché perdurino tali condizioni e per il tempo necessario per eventualmente ripristinare le condizioni originarie di esercizio delle concessioni'.
V. 'Se gli artt. 49 e 56 del Tfue e i principi di certezza ed effettività della tutela giuridica, nonché il principio del legittimo affidamento ostino ad una interpretazione o applicazione di norme nazionali interne, o prassi applicative sulla base delle norme stesse, tali che il Legislatore o l’Amministrazione pubblica possano condizionare la partecipazione alla procedura per la riattribuzione delle concessioni di gioco all’adesione del concessionario al regime di proroga tecnica, anche nell’ipotesi in cui sia esclusa la possibilità di rinegoziare le condizioni di esercizio della concessione al fine di ricondurle in equilibrio, in conseguenza di eventi non imputabili alle parti, imprevisti ed imprevedibili, che incidono in modo significativo sulle condizioni normali di rischio operativo, finché perdurino tali condizioni e per il tempo necessario per eventualmente ripristinare le condizioni originarie di esercizio delle concessioni'.
VI. 'Se, più in generale, gli artt. 49 e 56 del Tfue e i principi di certezza ed effettività della tutela giuridica, nonché il principio del legittimo affidamento ostino a una normativa nazionale (quale quella che rileva nella controversia principale, la quale prevede a carico dei gestori delle sale Bingo il pagamento di un oneroso canone di proroga tecnica su base mensile non previsto negli originari atti di concessione, di ammontare identico per tutte le tipologie di operatori e modificato di tempo in tempo dal legislatore senza alcuna dimostrata relazione con le caratteristiche e l’andamento del singolo rapporto concessorio'”.
IL COMMENTO DEI LEGALI GIACOBBE E TARICIOTTI - "È con grande soddisfazione che apprendiamo dell’ordinanza con la quale il Consiglio di Stato ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Si tratta di un’ordinanza dove la Sezione ha dato mostra di condividere i nostri dubbi sulla compatibilità eurounitaria della disciplina di proroga tecnica delle concessioni bingo", sottolineano i legali di Ascob, Luca Giacobbe e Matilde Tariciotti. "Numerose sono le questioni rimesse alla Corte, con le quali per un verso si dubita della legittimità di norme che paiono impedire qualsivoglia forma di riequilibrio delle concessioni a fronte di eventi imprevedibili; per altro verso e più in radice si dubita della validità di un regime di proroga in cui è lo stesso Stato ad essere intervenuto a modificare le condizioni della concessione. Si tratta di una pronuncia di grande interesse, oltre che per le concessioni bingo, anche per il settore del gioco in genere, anche in prospettiva delle gare da indire. Ma l’ordinanza reca principi di interesse anche per le concessioni in genere. Ringraziamo Salvatore Barbieri di Ascob per la fiducia e per aver coltivato con convinzione insieme a noi questa complessa vicenda contenziosa".