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Una 'guerra' a colpi di distanziometri: l'impatto sul settore del gioco e la concorrenza

24 agosto 2024 - 10:10

L'avvocato Geronimo Cardia evidenzia che le norme sulla distribuzione dei punti di gioco, così come i distanziometri, possono rappresentare autentici strumenti di concorrenza nei rapporti tra operatori.

© Diana Polekhina / Unsplash

© Diana Polekhina / Unsplash

L'avvocato Geronimo Cardia torna sulla questione territoriale in un articolo pubblicato sull'ultimo numero della rivista GiocoNews analizzando gli effetti delle norme locali sul gioco sulla concorrenza fra operatori del settore.

In questo articolo metto in evidenza le motivazioni che sono state poste dal giudice amministrativo per considerare legittime le richieste di un operatore privato in merito all’applicazione di un distanziometro regionale ad un punto di gioco di un suo concorrente diretto. Tale aspetto mette in evidenza in modo chiaro quanto le norme sulla distribuzione dei punti, così come in particolare le norme sui distanziometri, possano rappresentare autentici strumenti di concorrenza nei rapporti tra soggetti privati. Anche tale aspetto trova in qualche modo spazio nel testo nel libro edito da Giappichelli “Il gioco pubblico in Italia. Riordino, questione territoriale e cortocircuiti istituzionali”, con le prefazioni dell’onorevole Sandra Savino, sottosegretario di Stato all’Economia e alle Finanze con delega ai rapporti con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, del senatore Massimo Garavaglia, presidente della VI commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica, dell’onorevole Marco Osnato, presidente della VI commissione Finanze della Camera dei Deputati, del dottor Tommaso Miele, presidente aggiunto della Corte dei conti e presidente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti del Lazio.

 

PREMESSA - La materia del contendere, in questo caso, riguarda in particolare la verifica della corretta applicazione della normativa regionale in materia di distanziometro da luoghi sensibili. Ma il particolare la peculiarità della sentenza di cui ci occupiamo in questo articolo oggi attiene ad una delle eccezioni preliminari formulate dai controinteressati e che riguarderebbe la presunta carenza di legittimazione ed interesse a ricorrere dell’istante. Qui l’istante è un operatore privato che ha denunciato la presunta non corretta applicazione del distanziometro da parte dell’amministrazione interessata con riferimento all’apertura di un nuovo punto di distribuzione del gioco appartenente ad altro e diverso operatore privato (Tar Campania n. 3315/2024, del 22/5/2024 nel proc. 5920/2023).

 

VA TUTELATO IL BENE DELLA VITA DELLA “VICINITAS” - I giudici ritengono che l’operatore privato abbia pieno diritto a ricorrere, facendo discendere la decisione dal noto principio generale secondo cui: "La legittimazione e l'interesse al ricorso trovano giustificazione nella natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, che non risulta preordinata ad assicurare la generale legittimità dell'operato pubblico, bensì tende a tutelare la situazione soggettiva del ricorrente, correlata ad un bene della vita coinvolto nell'esercizio dell'azione autoritativa oggetto di censura” (Adunanza Plenaria, n. 3/2022 e n. 4/2011)”. In altre parole, se c’è un bene della vita da tutelare, l’istante ha diritto a ricorrere e i giudici sono tenuti a fare le valutazioni sui contenuti del ricorso presentato. In particolare, i giudici hanno spiegato che il “bene della vita” dell’istante nel caso in questione andrebbe individuato nell’applicazione corretta del criterio della cosiddetta “vicinitas”, che al di là del significato letterale di “vicinanza” consente di dire che ci si deve occupare “della ubicazione del centro giochi oggetto di contestazione rispetto all’esercizio commerciale afferente al medesimo settore di attività gestito dalla società ricorrente”.

 

I GIUDICI INTENDONO TUTELARE LA CONCORRENZA E LE POSIZIONI DI MERCATO DEGLI OPERATORI PRIVATI - Nell’articolazione delle motivazioni a sostegno della necessità di dover decidere sulle presunte criticità denunziate nell’applicazione del distanziometro, i giudici chiariscono che “la giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2324/2015 e n. 4480/2014), analizzando i rapporti intercorrenti tra l’impugnativa degli atti aventi ad oggetto (…) l’esercizio del commercio abbia precisato come (…) la vicinitas in senso spaziale deve essere trasferita nell’ambito della nozione di bacino commerciale, ossia dell’area in cui si dispiega l’influenza economica del concorrente ed è quindi idonea a incidere sulle posizioni di mercato del controinteressato. In questo settore, difatti, la rilevanza della posizione del ricorrente si rapporta all’interesse ad un regolare svolgimento della concorrenza, tale da non ledere illegittimamente la posizione di un altro operatore nel proprio settore di mercato”. Inoltre, vengono chiariti alcuni parametri che devono essere verificati per riconoscere se ci si trovi nell’abito della problematica rappresentata che necessita di tutela. I giudici infatti ricordano che: (i) non è necessario che il danno in questione sia concretamente provato, potendo rilevare “in chiave meramente potenziale”; (ii) in ogni caso occorre che il danno stesso sia in qualche modo “prospettato in modo non implausibile e suffragato da elementi di prova dotati di apprezzabile significatività”. Ebbene, su questi due punti i giudici hanno chiarito che “la licenza impugnata afferisce ad una nuova struttura commerciale, operante nel medesimo settore di attività della società ricorrente e ad essa adiacente (i due centri, difatti, sono ubicati (…) ad una distanza di pochi metri (…)); vi è dunque un nuovo soggetto concorrente che (…) opera nel medesimo bacino di utenza ed in [presunta] violazione delle disposizioni che governano la disciplina dei giochi e delle scommesse e, più in generale, volte alla tutela della salute pubblica”. Il tutto, facendo discendere da ciò che: “è quindi comprovata l’afferenza della licenza ex art. 88 Tulps alla medesima area in cui si dispiega l’attività economica svolta dalla società ricorrente che persegue legittimamente l’interesse ad un regolare svolgimento della concorrenza dolendosi, in ultima analisi, del pregiudizio che potrebbe derivarle per effetto della riduzione del volume d’affari connesso all’attività esercitata”.

 

CONCLUSIONI - A prescindere dal pure interessante iter logico descritto, ciò che emerge dalle note poste dai giudici nella sentenza richiamate è che, in effetti, la normativa sulla distribuzione dei punti di gioco, le sue modalità di applicazione, gli effetti concreti che derivano dalla sua applicazione sono questioni che impattano non solo sugli interessi costituzionali della tutela della salute, dell’ordine pubblico, del gettito erariale, dell’impresa e del lavoro. Essi hanno un impatto diretto anche in termini di tutela della concorrenza, del mercato ed anche delle posizioni di mercato degli operatori privati e tra gli operatori del privati stessi. Anche per tale ragione, come può dedursi anche dai contenuti del libro citato in premessa, il riordino del comparto ha bisogno di essere attuato con quell’equilibrio necessario a rispondere a tutte le esigenze rappresentate, facendo la difficile ma utile e necessaria sintesi richiesta al legislatore responsabile.

 

 

 

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