Reynders (Commissione Ue): Pubblicità gioco, divieto in linea con direttiva Ce'
Il commissario Ue Reynders, in risposta all'europarlamentare Lokkegaard (Renew), sottolinea che la direttiva 2005/29/Ce sulle pratiche commerciali sleali lascia spazio agli Stati membri nella regolamentazione dei servizi di gioco.
Scritto da Redazione
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“La direttiva 2005/29/Ce riconosce pertanto un ampio grado di autonomia degli Stati membri nella regolamentazione dei servizi di gioco d'azzardo e consente loro di intraprendere ulteriori azioni a tutela dei cittadini a livello nazionale, anche attraverso restrizioni regolamentari alla pubblicità di servizi finanziari e di gioco d'azzardo per motivi di ordine pubblico , in conformità con il diritto dell'Ue.
Sulla base delle informazioni disponibili, i servizi della Commissione non hanno individuato in questa fase un'incompatibilità delle pertinenti misure nazionali con la direttiva 2005/29/Ce”.
Non lascia dubbi la risposta fornita da Didier Reynders, commissario europeo per la giustizia, all'interrogazione a risposta scritta presentata alla fine di aprile dall'europarlamentare Morten Lokkegaard (Renew), per sapere se “è contrario alla direttiva 2005/29/Ce (relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno) introdurre un divieto assoluto di pubblicità per attività finanziarie (non servizi finanziari), ad es. il nome di una banca o il suo logo, in relazione alla commercializzazione del gioco d'azzardo o degli operatori del gioco d'azzardo, e leasing di automobili (che non costituiscono un servizio finanziario) in relazione alla commercializzazione di giochi d'azzardo o operatori di giochi d'azzardo perché un annuncio riporta il nome della società di leasing, che è un'impresa finanziaria e che in altri contesti fornisce servizi finanziari.
Lokkegaard ha chiesto alla Commissione europea anche quali azioni intraprenderà nei confronti della Danimarca nel caso ritenesse che la sezione 11b della legge sulle pratiche di marketing sia contraria alla direttiva 2005/29/Ce.
Reynders nella sua risposta ricorda che “la direttiva 2005/29/Ce sulle pratiche commerciali sleali vieta la pubblicità ingannevole e aggressiva e altre pratiche commerciali da parte dei professionisti nei confronti dei consumatori.
Gli Stati membri non possono stabilire misure più restrittive o prescrittive, salvo diversa disposizione della direttiva, ad es. in caso di servizi finanziari o nell'ambito dei regimi di stabilimento e di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 8-9.
Inoltre, l'ambito di applicazione materiale della direttiva 2005/29/Ce è limitato alla tutela degli interessi economici dei consumatori. A questo proposito il considerando 9 chiarisce che la direttiva lascia impregiudicate le leggi 'sugli aspetti sanitari e di sicurezza dei prodotti, sulle condizioni di stabilimento e sui regimi di autorizzazione, comprese quelle norme che, conformemente al diritto comunitario, riguardano le attività di gioco d'azzardo'”.
Una risposta ovviamente valida anche per l'Italia, dove il divieto di pubblicità del gioco è stato introdotto nel 2018 in seno al decreto Dignità, e dove si parla da tempo di una possibile modifica, con il ministro dello Sport Andrea Abodi che è più volte intervenuto in merito.