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Amidei (FdI): 'Un'agenzia specifica per promuovere il cavallo allevato in Italia'

01 marzo 2024 - 12:13

Il senatore Amidei (FdI) chiede semplificazione legislativa per favorire lo sviluppo della filiera agricola legata all'ippica e la creazione di un'Agenzia per la promozione del cavallo allevato in Italia. L'11 marzo la Camera esamina la Pdl di Gadda (Iv) sull'ippicoltura.

Scritto da Fm

Nella foto: il senatore Bartolomeo Amidei (Fratelli d'Italia) © Pagina Facebook Bartolomeo Amidei

Quando si affronta la questione della riforma generale dell'ippica non si parla solo della necessità di aumentare le risorse a sua disposizione, della riduzione dei tempi di pagamento dei premi, o di ammodernamento delle strutture, ma anche di maggiori sostegni e sgravi per l'allevamento, fondamentale anello di partenza di tutta la filiera.

 

Un punto già al centro della proposta di legge presentata alla Camera da Maria Chiara Gadda (Italia viva) e intitolata “Disciplina dell’ippicoltura”, approvata da alcune commissioni e attesa l'11 marzo in Aula per la discussione generale, ma anche del disegno di legge depositato al Senato lo scorso autunnoda Bartolomeo Amidei (Fratelli d'Italia).

 

Ora è finalmente possibile conoscere anche il testo integrale di tale Ddl, che muove da questa considerazione: “L’allevamento degli equini con finalità economiche, cosiddetta ippicoltura, eccellenza del made in Italy, è stato caratterizzato, negli ultimi decenni, da una forte contrazione produttiva dovuta alla progressiva riduzione dell’utilizzazione del cavallo stesso e a un aumento limitato del consumo di carne. Ciò nonostante, le imprese di allevamento hanno reagito alla crisi sviluppando attività correlate all’allevamento stesso e modernizzando le aziende anche attraverso forti investimenti di capitale. A fronte di queste situazioni, gli interventi del legislatore si sono dimostrati, sostanzialmente, sporadici e non coordinati”.

 

A questa frammentarietà si propone di dare soluzione proprio Amidei: “Nel complesso, la filiera dell’allevamento del cavallo si è sviluppata senza un appropriato e complessivo inquadramento agricolo e mancano, inoltre, adeguati strumenti di promozione per il rilancio dell’allevamento del cavallo in Italia. È necessario rafforzare il comparto per poter affrontare meglio i mercati esteri e creare prodotto interno lordo (Pil) e occupazione. È sulla base delle indicate considerazioni che si è ritenuto di presentare questa iniziativa legislativa per meglio disciplinare il settore dell’ippicoltura, fornendo alla filiera dell’allevamento del cavallo un quadro legislativo coerente e maggiori possibilità di sviluppo”, scrive nella relazione che accompagna il disegno di legge.

 

Il senatore quindi esplicita: “Con l’articolo 1 si è inteso ricomprendere esplicitamente nell’attività agricola, conformemente al dettato dell’articolo 2135 del codice civile, l’allevamento del cavallo in tutte le sue fasi, nonché le attività che concretizzano la filiera dell’allevamento, facendo venir meno le possibili situazioni giuridicamente non chiare e quelle che si possono prestare a interpretazioni fuorvianti. L’ippicoltura, pertanto, è una attività agricola a tutti gli effetti che si caratterizza dall’insieme delle attività elencate al comma 1, quali: la gestione della riproduzione del ca­vallo, l’allevamento dello stesso con le relative operazioni di stallaggio, la sua valorizzazione, la gestione e il mantenimento, l’allenamento, le scuole di equitazione, l’agriturismo legato al cavallo e la relativa assistenza tecnica alle imprese di allevamento. Viene, inoltre, precisato che chi esercita l’attività di ippicoltura è, ai sensi del predetto articolo 2135, un imprenditore agricolo. Conseguentemente, l’appartenenza del settore all’agricoltura comporta l’applicazione delle disposizioni fiscali e previdenziali del settore agricolo stesso. Il comma 4 precisa che i lavoratori dipendenti delle imprese che svolgono l’attività di ippicoltura debbano essere inquadrati, dal punto di vista previdenziale, nel settore agricolo e pertanto considerati come lavoratori agricoli. Il comma 5, tenendo conto anche di altre iniziative legislative concernenti il benessere degli animali, vieta l’impiego a scopo alimentare degli equini utilizzati per motivi sociali o per finalità terapeutiche.

Con l’articolo 2 si intende favorire lo sviluppo della filiera agricola del cavallo conferendo delega al Governo di intervenire a favore del settore secondo i principi e i criteri direttivi indicati che consistono, principalmente, in una semplificazione legislativa, nel favorire la libera concorrenza tra le imprese della filiera, nel rendere coerente con la natura agricola dell’attività la disciplina amministrativa, urbanistica e ambientale, nel promuovere l’allevamento dei cavalli sportivi da parte delle aziende agricole, nel garantire l’accesso ai programmi di sviluppo rurale 2023-2027 e infine nel rilanciare l’allevamento del cavallo attraverso un' Agenzia per la promozione del cavallo allevato in Italia”.

 

IL TESTO INTEGRALE DEL DISEGNO DI LEGGE DI AMIDEI – Ecco di seguito il testo integrale del disegno di legge presentato dal senatore Amidei.

Art. 1. (Attività di ippicoltura) 1. Costituiscono esercizio dell’attività di ippicoltura, di seguito 'filiera', ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, e sono attività agricole: a) la gestione della riproduzione, gestazione, nascita e svezzamento del cavallo; b) l’attività delle stazioni di fecondazione pubbliche o private e l’assistenza e gestione della produzione del seme del cavallo; c) l’allevamento, la doma, l’addestra­ mento, l’allenamento e le operazioni di stallaggio del puledro e del cavallo di qualsiasi razza e per qualsiasi utilizzo; d) la promozione dell’allevamento del cavallo e la valorizzazione delle razze, autoctone e non, di equini anche attraverso competizioni equestri o la partecipazione a fiere e mostre; e) la gestione e il mantenimento dei cavalli di proprietà di soggetti terzi non allevatori, a prescindere dall’età del cavallo; f) l’allenamento del cavallo per prove di selezione e per competizioni sportive, anche presso ippodromi o strutture correlate; g) la scuola di equitazione e la gestione dei cavalli da scuola, l’attività dei centri ippici e dei maneggi e l’attività delle associazioni equestri sportive dilettantistiche; h) il turismo equestre, l’agriturismo legato al cavallo e l’ippoterapia; i) l’attività di assistenza tecnica a favore delle imprese di allevamento del cavallo. 2. È imprenditore agricolo chi esercita una delle attività di cui al comma 1. 3. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, nelle more dell’adozione dei decreti legislativi di cui all’articolo 2 e per quanto non previsto dai medesimi, si applicano le norme vigenti per il settore agricolo. Si applicano altresì le disposizioni fiscali e previdenziali previste per il settore agricolo. 4. Agli effetti delle norme di previdenza e assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato dalle imprese che esercitano una delle attività di cui al comma 1. 5. È vietato destinare alla filiera alimentare gli equini impiegati a scopo sociale o terapeutico.

Art. 2. (Sviluppo della filiera dell’ippicoltura) 1. Il Governo, per favorire lo sviluppo della filiera di cui all’articolo 1, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare le attività di cui all’articolo 1, comma 1. 2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) assicurare la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina prevista per le attività di cui all’articolo 1; b) garantire la libera concorrenza tra le imprese della filiera e una equa ripartizione dei margini lungo la filiera; c) assimilare la disciplina amministra­ tiva delle attività di cui all’articolo 1 a quella relativa all’attività agricola; d) rendere omogenea la disciplina urbanistica relativa all’agricoltura con le attività di cui all’articolo 1; e) valorizzare l’ambiente, il paesaggio e il territorio attraverso la gestione dei terreni per la produzione di foraggi per cavalli; f) applicare alle attività di cui all’articolo 1 le disposizioni relative alla gestione dei reflui in ambito agricolo; g) promuovere l’allevamento dei cavalli sportivi da parte delle aziende agricole e valorizzare i soggetti allevati, sia a livello nazionale che internazionale; h) garantire l’accesso degli allevatori del cavallo ai programmi di sviluppo rurale 2023-2027 e alle misure di sostegno previste per il settore agricolo in generale; i) favorire, nei programmi di sviluppo rurale 2023-2027, l’ammissibilità di misure per la valorizzazione degli equini da riproduzione, dell’allevamento e della stabulazione degli equini; l) favorire l’inserimento degli allevatori del cavallo tra i beneficiari delle misure previste dai programmi di sviluppo rurale 2023- 2027 in materia di cooperazione, con particolare riferimento alla misura 16, e di benessere degli animali, con particolare riferimento alla misura 14; m) equiparare, ai fini delle misure previste dai programmi di sviluppo rurale 2023- 2027, i cavalli destinati alla produzione alimentare a quelli non destinati a detta produzione; n) prevedere l’inserimento nei pro­ grammi di sviluppo rurale 2023- 2027 di misure per l’acquisto di attrezzature per l’attività di pensionamento degli equini e per l’ippoterapia da parte delle imprese agrituristiche; o) provvedere al rilancio dell’alleva­mento degli equini attraverso la costituzione di una Agenzia per la promozione del cavallo allevato in Italia e la valorizzazione coordinata dei diversi comparti, anche allo scopo di incentivare l’esportazione delle eccellenze italiane. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del­l’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per mate­ria e per i profili finanziari, che devono essere resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei medesimi. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. 5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo”.

 

L'IVA RIDOTTA SUI CAVALLI E I PREMI AGGIUNTI – Il disegno di legge fornisce lo spunto per tornare su due questioni particolarmente care agli allevatori.

La prima è sicuramente il recepimento della direttiva dell'Unione europea che consente agli Stati membri, al sussistere di taluni presupposti, di applicare un’aliquota Iva ridotta, non inferiore al 5 percento, sulla voce “equini vivi e prestazioni di servizi connessi agli equini vivi”, tema su cui ha puntato l'attenzione anche l'Analisi degli effetti finanziari redatto dal Servizio Bilancio dello Stato in merito al disegno di legge “Disciplina dell'ippicoltura” di Gadda così come la filiera.

Un altro possibile argomento su cui confrontarsi potrebbe essere anche  l'aumento del 10 percento – con il passaggio dal 60 al 70 percento - del premio aggiunto al proprietario per i cavalli purosangue di 2 e 3 anni, lasciando invariata la percentuale per i 4 e 5 anni, sempre per dare nuovo slancio all'allevamento, proposto ad esempio dall'Anac- Associazione nazionale allevatori cavalli purosangue.

Senza dimenticare che nelle circolari di programmazione delle corse al trotto e al galoppo per il 2024 pubblicate alla metà di febbraio è stata confermata la corresponsione del premio nella misura del 60 percento (per i cavalli di 3 e 4 anni) e del 50 percento (per i cavalli di 5 e 6 anni)  ma mettendo in chiaro nel decreto direttoriale del ministero dell'Agricoltura firmato dal direttore generale della Direzione generale per l'ippica, Remo Chiodi, che  è previsto “un ulteriore incontro a fine maggio/inizio giugno” in cui “valutare i risultati e capire se sono necessari adeguamenti" ed evidenziato nel decreto direttoriale che accompagna le circolari: "L’Amministrazione opera un monitoraggio periodico delle risorse effettivamente distribuite attraverso l’erogazione dei premi al traguardo e implementa eventuali azioni correttive, laddove necessarie".

 

  

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