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Fondi nuovi ippodromi, il Tar Lazio dà ragione a Sistema cavallo

21 giugno 2024 - 17:22

Il Tar Lazio accoglie il ricorso di Sistema cavallo, gestore dell'ippodromo di Livorno, e richiama il ministero dell'Agricoltura a erogare le somme residue previste dal 'fondo per il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura' stabilito dalla legge di Bilancio 2022.

Scritto da Fm

A fronte della specifica istanza di parte ricorrente volta alla conclusione del procedimento di ripartizione delle somme residue, quantificate in 1.216.875,68 euro, l’amministrazione resistente si è limitata a replicare l’insussistenza di un obbligo di provvedere, dal momento che il relativo procedimento si sarebbe già concluso mediante la sottoscrizione degli accordi ex art. 11, legge n. 241/1990. Orbene, sul punto, è sufficiente osservare che se da un lato è pacifico che l’erogazione delle sovvenzioni in questione avviene mediante la conclusione di accordi sostitutivi del provvedimento amministrativo (come evidenziato dallo stesso Ministero), tuttavia, dall’altro lato è anche vero che ciò non esclude la possibilità che successivamente alla conclusione dei suddetti accordi residuino o sopravvengano delle somme, le quali 'sono destinate ad elevare la quota della sovvenzione organizzazione corse' (art. 1, comma 4, lett. a), punto iii), decreto-omissis-).”

Questo si legge nella sentenza con cui il Tar Lazio accoglie il ricorso proposto da Sistema cavallo, in qualità di gestore dell'ippodromo di Livorno,  contro il ministero dell'Agricoltura, avverso il silenzio serbato dall’amministrazione resistente in ordine all’istanza avanzata  volta alla conclusione del procedimento finalizzato alla ripartizione ed erogazione delle somme residue disponibili sul capitolo di spesa 2299, pari a complessivi 1.216.875,68 euro per il 2022 e a 347.607,96 euro per il 2023, ascrivibili al “Fondo per il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura” stabilito dalla legge di Bilancio 2022.

Contestualmente i giudici amministrativi capitolini ordinano al ministero dell'Agricoltura di concludere il procedimento entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione a cura della segreteria. 

Il Collegio rimarca: “La sussistenza di somme residue sul capitolo di spesa 2299, circostanza contestata dalla resistente con riferimento alla somma di 347.607,96 euro afferente l’anno 2023 (di cui al decreto direttoriale del 14 marzo 2023 n. 154050) determinando, secondo quanto si afferma in ricorso, comunque un dovere di ripartizione ed assegnazione fra la Sistema cavallo S.r.l. e la Sipet (gestore dell'ippodromo di Palermo, Ndr), imponeva all’amministrazione l’obbligo di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso, restando comunque impregiudicata l’ulteriore questione relativa alla eventuale spettanza (e successiva quantificazione) della quota da ripartire, trattandosi di questione che esula dall’ambito di cognizione del presente giudizio.

Peraltro, deve ritenersi inconferente il rilievo di parte resistente secondo il quale la società avrebbe dovuto impugnare il decreto che definiva gli importi della sovvenzione per le gli anni 2021 e 2022, in quanto la ricorrente non contesta affatto la determinazione dei suddetti importi, ma chiede invece l’applicazione dell’ulteriore previsione di cui al decreto, secondo cui 'eventuali risorse residue o eventuali sopravvenienze attive provenienti a qualsiasi titolo sono destinate ad elevare la quota della sovvenzione organizzazione corse' (art. 1, comma 4, lett. a), punto iii), decreto - Omissis). In definitiva, quindi, in accoglimento della domanda ex art. 31 e 117 c.p.a., deve ordinarsi al ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concludere il procedimento entro il termine di 30 giorni”.

 

Con decreto dell'allora sottosegretario Francesco Battistoni di Stato, adottato nel febbraio 2022 è stato poi previsto che le risorse assegnate al Fondo istituito con l’art. 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dovessero essere destinate alla remunerazione dell’attività di organizzazione delle corse relative “anche all’anno 2021”, stabilendo così uno stanziamento di 4 milioni di euro per le attività svolte nel 2021 e 2022 (esercizio finanziario 2022) e 4 milioni di euro per le attività del 2023 (esercizio finanziario 2023).

Inoltre, con il medesimo decreto sono stati stabiliti i criteri di riparto delle risorse del Fondo, rinviando ad un successivo decreto direttoriale la “determinazione analitica delle sovvenzioni” spettanti alle società che gestiscono impianti ippici aperti nel 2021, da adottarsi in ogni caso sulla base dei criteri ivi indicati .

In applicazione di tali criteri, è stato quindi emanato il decreto con il quale sono stati individuati negli ippodromi di Livorno e Palermo gli impianti ippici di nuova apertura nell’anno 2021.

Orbene, si legge ancora nella sentenza del Tar Lazio, "nella fattispecie in esame, la società ricorrente ha specificamente allegato che, ai sensi del decreto (art. 1, comma 4, lett. a), punto iii), 'residuano sul capitolo di spesa 2299 somme disponibili pari a complessivi €1.216.875,68 che, nondimeno, non sono state ancora ripartite e conseguentemente erogate'”.

Respinta invece la domanda risarcitoria proposta da Sistema cavallo per “l’inosservanza colposa del termine di conclusione del procedimento da parte dell’amministrazione” che secondo la società avrebbe prodotto un danno in misura non inferiore a 170mila euro”.

In questo caso il Tar Lazio rimarca che “ai fini risarcitori non soltanto è necessaria la dimostrazione da parte dell’istante che il danno sussista e che sia ingiusto (ovvero incida su un interesse materiale sottostante), ma deve essere anche concretamente provato ed allegato nel suo esatto ammontare.

La richiesta in esame appare genericamente formulata nell’atto introduttivo del giudizio, non essendo, peraltro, evincibili i relativi criteri di quantificazione e le relative prove, il cui onere di allegazione incombeva sulla parte ricorrente.

Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, con correlativo obbligo di concluderlo con un provvedimento espresso; deve invece essere respinto quanto alla domanda di risarcimento del danno”.

  

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