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Ippica, calendario corse 2024: ecco lo schema di decreto sui criteri

20 dicembre 2023 - 09:56

Il ministero dell'Agricoltura pubblica lo schema di decreto inerente i criteri per il calendario delle corse ippiche 2024. Ecco il testo integrale.

Scritto da Redazione

Nella foto: il ministero dell'Agricoltura © Sito ufficiale Masaf

È in corso di registrazione presso gli uffici preposti lo schema di decreto inerente i criteri per il calendario delle corse ippiche del 2024, pubblicato sul sito del ministero dell'Agricoltura nel tardo pomeriggio di ieri, 19 novembre.

Tale schema è la base per la redazione del calendario, la cui pubblicazione è attesa per la giornata di oggi.

Di seguito, ecco il testo integrale.

Art. 1

1. Per l’anno 2024 l’attività di redazione del calendario annuale delle corse deve razionalizzare, su base annuale, il numero delle giornate di corse distinto per disciplina, al fine di giungere ad un più equilibrato rapporto tra funzionalità delle corse, sviluppo agonistico e montepremi.

2. Per l’anno 2024, al fine di consentire l’ottimizzazione delle risorse disponibili e l’incremento del montepremi medio delle corse, il numero complessivo delle giornate di corse previste su base annuale è ridotto del 3 percento circa rispetto all’anno 2023 e, per l’effetto, le giornate di corsa sono previste nel numero complessivo di 1.258 giornate, di cui n. 836 giornate per la disciplina del trotto e n. 422 giornate per la disciplina del galoppo, oltre alle giornate aggiuntive finanziate dalla Regione Sardegna e da altri enti territoriali.

3. Il numero complessivo delle giornate di corse di cui al precedente comma può essere variato, con provvedimento del Direttore Generale, entro un limite massimo di variazione in aumento o in diminuzione del 2 percento.

4. Nel calendario nazionale delle corse ippiche per l’anno 2024 le giornate di corse da attribuire alle società di corse sono definite tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili ed in considerazione della valutazione dell’ippodromo, operata sulla base delle caratteristiche tecniche degli impianti destinati allo svolgimento dell’attività ippica, delle loro caratteristiche di attrattività e ospitalità, delle caratteristiche legate alle apparecchiature di ripresa televisiva e delle attitudini delle società di corse ad organizzare corse attrattive per operatori, pubblico e scommettitori, riferite all’anno 2023.

5. Le giornate di corse da attribuire alle società di corse, di cui al precedente comma, possono essere variate per specifiche esigenze tecniche di programmazione, con un limite massimo di variazione in aumento o in diminuzione del 15 percento rispetto a quanto previsto nel 2023 nello stesso ippodromo.

6. Su base annuale, il numero di giornate di corse per singolo giorno e nel totale annuale deve essere tale da garantire una distribuzione territoriale il più possibile omogenea tra gli ippodromi in attività; l’assegnazione del montepremi, da attribuire agli ippodromi, è definito tenuto conto del rapporto costo/benefici, dell’esigenza di razionalizzare la distribuzione delle giornate di corsa e delle risorse finanziarie disponibili, prevedendo una maggiore concentrazione delle giornate di corsa durante i fine settimana rispetto ai giorni feriali.

7. Salvo comprovate esigenze specifiche, il numero massimo di riunioni per la stessa giornata di corsa deve essere pari o inferiore a 6, al fine di evitare la possibile coincidenza delle diverse corse in programma e rendere più funzionale la gestione della diretta televisiva.

 

Art. 2

1. Per armonizzare le diverse esigenze che riguardano la selezione agonistica, l'attività degli ippodromi e degli operatori, il numero massimo delle corse disputabili per giornata è stabilito in nove per il trotto ed in sei per il galoppo, salvo autorizzazione, Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste DIQPAI 5 previa richiesta da parte delle società interessate, di un maggior numero di corse, in occasione di manifestazioni di particolare interesse. Le società di corse, previo accordo con le associazioni di categoria, nell’ambito delle risorse stanziate a livello di giornate ordinarie, possono presentare all’approvazione dell’Amministrazione una proposta di aumento del numero di corse o di incremento del montepremi medio per corsa con conseguente rimodulazione del numero di giornate, che non deve recare pregiudizio all’articolazione complessiva del calendario nazionale.

2. Nella redazione del calendario, deve essere evitata la sovrapposizione tra ippodromi limitrofi per specialità, in considerazione della collocazione geografica e del bacino di utenza tra gli impianti in cui si svolge la medesima disciplina.

3. Nell’ipotesi di impianti di nuova apertura che in ogni caso non abbiano svolto nell’anno precedente alla data di approvazione del presente provvedimento attività di corse, i convegni saranno programmati in considerazione del numero di giornate assegnate nella macroarea, in modo da non arrecare pregiudizio agli ippodromi già in attività nel medesimo bacino di utenza ed in funzione delle risorse finanziarie disponibili, mentre il montepremi è determinato in funzione delle risorse finanziarie disponibili e del bacino di utenza in modo da non creare squilibri rispetto alle altre aree geografiche.

4. Il recupero di convegni o corse non disputati è escluso qualora la mancata effettuazione dipenda da cause non riconosciute di forza maggiore dall’Amministrazione oppure da scioperi. In tale fattispecie, come in caso di revoca del riconoscimento alla singola Società di corse, l’Amministrazione ha facoltà di assegnare ad altri ippodromi le giornate di corse inserite in calendario oppure utilizzare le risorse disponibili nell’ambito della programmazione nazionale tenendo conto della collocazione geografica e del bacino di utenza.

 

Art. 3

1. Al fine di costruire un percorso tecnico volto alla selezione dei migliori cavalli, il calendario annuale e le relative dotazioni dei Grandi Premi del trotto viene emanato sulla base degli accordi raggiunti in sede dell’Unione Europea del Trotto (Uet), tenendo conto anche delle risorse finanziarie disponibili.

2. L'assegnazione dei Grandi premi Anact, del Gran Premio Federnat e del Palio dei Proprietari, per il trotto viene effettuata a seguito di presentazione, da Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste DIQPAI 6 parte delle Società di corse interessate, di un progetto relativo alle modalità di organizzazione dell'evento.

3. Il calendario annuale e le relative dotazioni delle corse di Gruppo e Listed di galoppo viene emanato secondo la classificazione operata dal Comitato Pattern Europeo sulla base dei rating dei cavalli partecipanti alle corse e delle disposizioni contenute nell’European Pattern Book che disciplinano le corse di Gruppo e Listed dei diversi paesi aderenti, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

 

Art. 4

1. La programmazione delle corse degli ippodromi in attività è organizzata su sei giorni la settimana, ordinariamente da martedì a domenica, salvo festività.

2. Per il periodo da aprile a ottobre, la programmazione delle corse degli ippodromi in attività è organizzata, in via sperimentale e salvo specifiche esigenze, su sette giorni la settimana.

3. Nella singola giornata, la programmazione delle corse è articolata, salvo esplicita autorizzazione, nella fascia oraria tra le 13,00 e le 20,00. Nel periodo estivo, che decorre dal 6 giugno 2024 al 7 settembre 2024, le corse devono svolgersi nella fascia oraria dalle 18,30 alle 23,30 (orario di partenza dell’ultima corsa della giornata). Eventuali deroghe potranno essere concesse esclusivamente qualora la disputa delle giornate di corse avvenga in condizioni di temperatura e di umidità relativa tali da consentire l’attività agonistica del cavallo in condizioni di sicurezza e di benessere. Per il pagamento dei compensi dovuti agli addetti al controllo e disciplina corse l’indennità notturna sarà corrisposta per le giornate in cui l’ultima corsa parte dopo le ore 22.00.

4. La predisposizione del palinsesto deve avvenire indirizzando la programmazione, in modo da lasciare intercorrere, tra l’una e l’altra corsa, una costanza di tempo minimo di 10 minuti. Tale limite è ampliato in occasione della programmazione di Grandi Premi del trotto e corse di Gruppo, Listed ed Handicap principali di galoppo.

 

Art. 5

1. Al fine di ottimizzare la programmazione delle corse, l’Amministrazione può autorizzare l’espletamento di specifiche manifestazioni aggiuntive, con provvedimento del Direttore Generale che ne disciplina le modalità.

2. La predisposizione dei libretti-programma deve avvenire in ogni caso nel rispetto dello stanziamento massimo previsto per il singolo ippodromo e osservando le disposizioni dirette ad evitare sovrapposizioni con ippodromi limitrofi per specialità nella formulazione delle corse, tenuto conto della collocazione geografica e del bacino di utenza tra gli impianti in cui si svolge la medesima disciplina.

3. L’Amministrazione opera il monitoraggio sulle risorse utilizzate per il montepremi, provvedendo, ove necessario, a rimodulare le dotazioni dei premi stabiliti per ogni singola giornata di corse, nel limite massimo di variazione in aumento o in diminuzione del 15 percento rispetto a quanto previsto nel 2023 nello stesso ippodromo.

4. Il presente provvedimento è sottoposto a revisione, ove necessario, in caso di modifica dei regolamenti delle corse, delle circolari di programmazione e del sistema di remunerazione degli ippodromi, con adozione di un sistema di classificazione degli impianti.

 

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