Ippodromi e tagli alle risorse, appello all'unità in vista dell'incontro al Mipaaf
Ippodromi in cerca di unità in vista del confronto con il Mipaaf sui tagli agli stanziamenti, il punto sugli emendamenti alla Manovra presentati in difesa del comparto.
Rush finale per la Manovra 2022, che dovrebbe essere approvata intorno al 20 dicembre e comunque non oltre il 31 del mese.
Ultimi giorni per limare il testo quindi, e ultimi giorni anche per definire le sorti del comparto dell'ippica e degli ippodromi, che rischiano di non poter riaprire i battenti il prossimo gennaio a causa dei tagli di sei milioni agli stanziamenti previsti che campeggiano nell'ormai celebre tabella 13 relativa allo “Stato di previsione del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024” allegata al disegno di legge di Bilancio 2022.
Come rimarcato, ad esempio, da Pier Luigi D'Angelo, presidente di Ippodromi partenopei, società di gestione dell'ippodromo napoletano di Agnano, o da rappresentanze quali Sistema gioco Italia, Associazione nazionale ippodromi, Coordinamento ippodromi, Gruppo ippodromi associati.
Uno scenario drammatico, paventato anche dall'Anci - Associazione nazionale Comuni italiani - spesso titolari degli ippodromi - ma che dovrebbe rientrare grazie all'impegno del ministero delle Politiche agricole. Il sottosegretario Francesco Battistoni, forte della sua delega per l'ippica, nei giorni scorsi è intervenuto per rassicurare il comparto e si è detto pronto al confronto.
165.0.52 - Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Casolati, Tosato, Testor, Faggi, Ferrero
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 165-bis.
(Fondo emergenza per il settore degli ippodromi italiani)
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di rilancio e favorire la ripresa delle attività economiche degli impianti ippici che hanno subito una limitazione della presenza di persone sia nelle sale adibite alla raccolta scommesse che negli ippodromi, è costituito un Fondo Emergenza per il settore degli ippodromi italiani riconosciuti dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2022 che sarà erogato dal Ministero stesso in base all'impatto economico documentabile subito dalle società di corse, rispetto all'anno 2019, per le attività di organizzazione delle corse ippiche del 2022, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 imposte dalle autorità competenti.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».
165.0.53 - Damiani
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 165-bis.
1. Al fine di garantire l'attuazione delle prioritarie esigenze di potenziamento e di rilancio delle politiche pubbliche nel settore ippico e di garantire la piena funzionalità del Ministero tramite un potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero medesimo, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono incrementati di una unità, da destinare all'istituzione della posizione dirigenziale di livello generale per il settore ippico, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come definita dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e dall'articolo 1, comma 166 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel numero massimo di dodici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale, è rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale. A tal fine è autorizzata la spesa di 260.000 euro a decorrere dall'anno 2022.
2. Al fine di dare celere attuazione al comma precedente, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro sessanta giorni, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o più decreti adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione di 260.000 euro a decorrere dall'anno 2022 dell'importo del fondo speciale di parte corrente di cui all'allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze».
165.0.54 - Caligiuri
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 165-bis.
(Sovvenzioni per le attività di organizzazione delle corse ippiche)
1. Allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti modificazioni:
alla voce capitolo 1425 ''Fondo di parte corrente alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire tra i programmi di spesa dell'amministrazione'' (capitolo 1425) apportare le seguenti variazioni:
2022:
CP: - 7.000.000;
CS: - 7.000.000».
Conseguentemente, alla voce «Sovvenzioni alle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche e per i servizi televisivi delle immagini delle corse» (capitolo 2297) apportare le seguenti variazioni:
2022:
CP: + 7.000.000;
CS: + 7.000.000.
165.0.108 - De Carlo, Calandrini
Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:
«Art. 165-bis.
(Rafforzamento attività Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali)
1. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella elaborazione e coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca, il settore ippico a livello nazionale, europeo ed internazionale, anche connesse con l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e per far fronte, altresì, alle funzioni di controllo ed ispezione per la tutela del made in Italy, a decorrere dall'anno 2022, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementato di un importo complessivo pari a 2.500.000 euro annui, in deroga ai limiti e termini finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 500.000 euro, a decorrere dall'anno 2022, il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e, in parte, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
192.0.27 - Mirabelli
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 192-bis.
1. Le concessioni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, sono prorogate senza ulteriori oneri sino al 30 novembre 2022.
2. Al fine di consentire all'Agenzia delle Dogane e dei monopoli l'indizione delle gare, la quantità e le caratteristiche dei punti di commercializzazione del gioco legale, nonché i criteri per la loro distribuzione territoriale, sono definiti, in osservanza con quanto sancito in sede di Conferenza Unificata Stato Regione n. 103/U del 7 settembre 2017, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge.
3. I termini per l'indizione delle rispettive procedure di selezione previste dall'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 24 comma 1 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati al 30 giugno 2022.».
192.0.30 - Damiani, Ferro, Saccone, Modena
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 192-bis.
(Sostegno e riordino del settore dei giochi pubblici)
1. In ragione della necessità di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni in materia di giochi pubblici dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19, i termini di scadenza relativi alle concessioni gestite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia già in proroga che in vigenza sono prorogati secondo le modalità previste dal presente articolo.
2. Le scadenze delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici assegnate ai sensi dell'articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009 n. 88, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2022, per consentire ai titolari delle stesse la partecipazione alla gara per l'assegnazione delle nuove concessioni, di cui all'articolo 1, comma 727, lettera e) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, senza l'interruzione delle raccolta e dei proventi erariali.
3. Le concessioni in materia di apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per dette proroghe sono determinati calcolando il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e l'importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del Tulps proporzionato alla durata della proroga posseduti da ciascun concessionario al 31 dicembre 2020. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli terrà conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 della convenzione di concessione stipulata il 20 marzo 2013, nonché delle condizioni di sospensione dell'attività verificatesi nel corso della dell'emergenza epidemiologica Covid-19.
4. Le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per detta proroga sono confermati nella misura definita dall'articolo 1, comma 1048 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli terrà conto delle condizioni di sospensione dell'attività verificatesi nel corso della dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e quantificate in 9 mesi.
5. Le concessioni dei Giochi numerici a quota fissa, dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle Lotterie ad estrazione istantanea sono prorogate di 36 mesi; tale proroga modifica le naturali scadenze di dette concessioni. Gli oneri concessori dovuti per la proroga sono calcolati nella misura di quanto originariamente versato al momento dell'aggiudicazione delle concessioni attualmente in essere parametrati alla durata della proroga.
6. Le concessioni del Bingo sono prorogate al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di dette concessioni sono confermati nella misura definita dall'articolo 1, Gomma 1130 e seguenti della legge 30 dicembre 2020. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli terrà conto delle condizioni di sospensione dell'attività verificatesi nel corso della dell'emergenza epidemiologica Covid-19.
7. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui ai commi 3, 4, 5 come definiti con determinazione del direttore generale dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, sono versati in tre rate di pari importo in data 31 marzo 2021, 30 marzo 2022 e 30 marzo 2023.
8. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 2 sono pari a euro 5.600 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni e a euro 2.800 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni, da versare entro il giorno 10 del mese successivo, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza delle concessioni e il 31 dicembre 2022.
9. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 6 sono pari a euro 2.800 per ogni mese, da versare entro il giorno IO del mese successivo, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza delle concessioni e il 31 dicembre 2024.
10. Nelle more dell'approvazione e attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi, previsto dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza per l'anno 2021 quale collegato a completamento della manovra di bilancio 2022-2024:
a) sono sospesi gli effetti espulsivi e limitativi di tutti i locali autorizzati alla raccolta del gioco adottati con provvedimenti delle Regioni o dei comuni con facoltà di reinstallazione in esercizio degli apparecchi rimossi a seguito dell'entrata in vigore dei suddetti provvedimenti. Sono fatti salvi gli effetti di eventuali sentenze passate in giudicato o di provvedimenti di carattere amministrativo o sanzionatorio avverso i quali siano scaduti i termini per l'impugnazione.
b) il numero dei diritti per la commercializzazione dei giochi pubblici presso i punti di vendita ed il numero dei Nulla Osta di esercizio per gli apparecchi da intrattenimento nonché i criteri per la loro distribuzione territoriale sono definiti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2022, previa intesa con la conferenza Stato Regioni e consultati gli organismi rappresentativi degli operatori economici del settore, assicurando le condizioni di equilibrio economico-finanziario degli operatori e delle relative filiere e la sostenibilità territoriale di tutti i locali autorizzati alla raccolta del gioco.
11. Restano fermi, per le attività di cui ai dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazioni del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
12. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 727 è abrogato.
13. L'articolo 27 e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, sono abrogati.
14 All'onere di cui al presente articolo, quantificato in 400 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento di spesa di cui all'articolo 194 della presente legge.».
198.0.1 - Nannicini
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 198-bis.
1. In ragione dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato a identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni pubbliche di gioco da mettere a gara, anche a seguito della straordinarietà derivante dall'emergenza epidemiologica Covid-19 e della conseguente normativa emergenziale che ha determinato la chiusura dei punti di raccolta di gioco, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati sono prorogate senza ulteriori oneri fino al 30 novembre 2022.
2. Nelle more dell'approvazione e attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi, previsto dal Documento di economia e finanza per l'anno 2021 quale collegato a completamento della manovra di bilancio 2022-2024, il numero dei nulla osta di esercizio per gli apparecchi da intrattenimento, nonché i criteri per la loro distribuzione territoriale, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge.
3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, anche ai fini di un allineamento temporale delle concessioni che consenta una decorrenza uniforme, secondo le indicazioni presenti nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, indice entro il 15 settembre le procedure aperte, competitive e non discriminatorie per l'attribuzione delle concessioni di cui al comma 1.
4. Laddove non si dovesse addivenire all'indizione delle gare, al momento della scadenza delle concessioni in proroga, eventuali e successive proroghe saranno determinate con apposito provvedimento da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro sessanta giorni dalla scadenza del 30 novembre 2022.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 727 e l'articolo 1 comma 1130 della legge 20 dicembre 2020, n. 178, per quanto in contrasto con le disposizioni di cui al presente articolo, sono abrogate.».
199.0.10 - Perosino
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 199-bis.
(Disposizioni in materia di giochi)
1. In vista del riordino del settore dei giochi pubblici le concessioni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, sono prorogate sino al 30 novembre 2022 e comunque fino all'aggiudicazione delie nuove concessioni.
2. I termini per l'indizione delle procedure di selezione previste dall'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 24 comma 1 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati al 30 giugno 2022, al fine di adeguare i bandi di gara, prevedendo le più ampie misure preventive e di contrasto dell'infiltrazione mafiosa.
3. Gli oneri complessivi di cui al comma 1, tenuto conto dei giorni di chiusura e di sospensione del gioco avvenuti nel corso del 2020 e del 2021, sono determinati in una quota annuale pari a 160 milioni di euro.
4. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze determina le modalità applicative degli oneri di cui al comma 3. Le somme previste per la proroga delle concessioni di cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese successivo, mediante modello F24, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; il controllo sulla tempestività e congruità dei versamenti eseguiti è effettuato dal partner tecnologico Sogei s.p.a.. Le somme non sono dovute unicamente per i giorni di chiusura o sospensione del gioco eventualmente disposte da parte delle pubbliche autorità a causa dell'emergenza da Covid-19, e comunque tenendo conto del calo del valore delle concessioni rispetto al 2019 di almeno il 35 per cento».
201.Tab.2.6.5 - Lanzi, Montevecchi, Fede, Puglia
Alla Tabella n. 13 recante Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, missione: 1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma: 1.3. Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla voce ''Sovvenzioni alle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche e per i servizi televisivi delle immagini delle corse'' (capitolo 2297) apportare le seguenti variazioni:
2022:
CP: + 6.500.000 quindi totale 46.500.00 (prec. 40.000.000);
CS: +6.500.000 quindi totale 46.500.00 (prec. 40.000.000).
Conseguentemente, alla Tabella n. 2 stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: 23. Fondi da ripartire (033), programma: 23.1. Fondi da assegnare (033.001), alla voce Fondo da assegnare per interventi di settore (capitolo 7) apportare le seguenti variazioni:
2022:
CP: - 6.500.000 quindi totale 8.752.270.278 (prec. 8.758.770.278);
CS: - 6.500.000 quindi totale 8.752.270.278 (prec. 8.758.770.278).
201.Tab.2.7.5 - La Pietra, De Carlo, Calandrini
Alla Tabella n. 13 recante Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, missione: 1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma: 1.3. Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla voce ''Sovvenzioni alle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche e per i servizi televisivi delle immagini delle corse'' (capitolo 2297) apportare le seguenti variazioni:
2022:
CP: + 6.500.000 quindi totale 46.500.00 (prec. 40.000.000);
CS: +6.500.000 quindi totale 46.500.00 (prec. 40.000.000).
Conseguentemente, alla Tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: 23. Fondi da ripartire (033), programma: 23.1. Fondi da assegnare (033.001), alla voce Fondo da assegnare per interventi di settore (capitolo 7) apportare le seguenti variazioni:
2022:
CP: - 6.500.000 quindi totale 8.752.270.278 (prec. 8.758.770.278);
CS: - 6.500.000 quindi totale 8.752.270.278 (prec. 8.758.770.278).