Rilancio ippica e allevamento, ecco il testo integrale del Ddl di Romeo (Lega)
'Far emergere i punti di forza del settore, partendo dall’inquadramento dell’attività di allevamento come attività agricola': è il punto di partenza del disegno di legge per il rilancio dell'ippica presentato dal senatore Massimiliano Romeo (Lega) di cui GiocoNews.it anticipa il testo.
Tre articoli, per lo sviluppo ed il rafforzamento della la filiera equina, intervenendo sia sotto il profilo del rilancio delle attività di allevamento, che della pratica sportiva della corsa.
Potremmo riassumere così il disegno di legge "Disposizioni per il rilancio del settore dell’ippica", presentato dal senatore leghista Massimiliano Romeo e di cui GiocoNews.it è in grado di anticipare il testo integrale.
Il Ddl, che si aggiunge a quelli presentati dai "colleghi" di maggioranza di Fratelli d'Italia Bartolomeo Amidei - per la creazione di un'Agenzia per la promozione del cavallo allevato in Italia - e Patrizio La Pietra, sottosegretario al ministero dell'Agricoltura e firmatario insieme con Lucio Malan del disegno di legge per la “Istituzione dell'Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell'ippica nazionale e disposizioni per la riforma del settore ippico”, "intende individuare delle opportunità su cui poter investire per riportare l’ippica ad essere uno sport vivo e seguito da tanti appassionati".
L’obiettivo, si legge nel testo, "è quello di far emergere i punti di forza del settore, partendo proprio dall’inquadramento dell’attività di allevamento come attività agricola, e costruendo poi, attraverso l’adozione di un piano di riforma dell’ippica nella sua interezza, l’impalcatura necessaria per la valorizzazione ed il rilancio di questo sport, nel panorama nazionale e internazionale".
Nello specifico, si legge nella relazione che accompagna il Ddl, "L’articolo 1, individua le attività di gestione della riproduzione, della gestazione, della nascita, dello svezzamento, nonché dell’allevamento di cavalli per la pratica sportiva professionale come attività agricole, applicando alle suddette un regime di maggior favore sia in termini fiscali che previdenziali. Sempre l’articolo 1, al comma 3, prevede che, qualora le medesime attività siano svolte per conto di terzi, alle stesse si applica un trattamento agevolato, di cui all’articolo 56-bis, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
L’articolo 2, disciplina il piano per la riforma dell’ippica. Il piano, adottato con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha l’ambizione di riposizionare l’ippica su più alti livelli competitivi attraverso: la creazione delle condizioni per il rilancio delle scommesse sulle corse dei cavalli, al fine di favorire attraverso il gioco, una riqualificazione del settore; l’individuazione delle modalità di riduzione delle aliquote destinate all’erario a fronte dell’aumento della raccolta delle scommesse; l’individuazione dei criteri per il rilancio degli ippodromi, anche attraverso l’adozione di una loro nuova classificazione; la previsione delle modalità per il rilancio della comunicazione e del marketing; la previsione delle modalità per la costituzione di un’Agenzia vigilata da Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nella quale possano essere rappresentate tutte le professionalità che operano nella filiera dell’ippica; il rilancio della disciplina dell’equitazione, anche attraverso la promozione nelle scuole primarie e secondarie di campagne di sensibilizzazione per la diffusione della cultura del cavallo legato alla pratica dell’equitazione sportiva, ad opera delle federazioni sportive di riferimento; la previsione dei criteri per il rafforzamento del sistema di verifica dello stato di salute e della condizione psico-fisica dei cavalli.
L’articolo 3, reca la copertura degli oneri che sono pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024".
Il testo integrale del disegno di legge è consultabile in allegato.