Arrivano ulteriori, nuovi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in merito al bando per la gestione del Lotto.
Dopo quelli pubblicati ieri, 30 gennaio, quelli forniti da Adm in risposta ai quesiti degli operatori sono ben sette.
Eccoli di seguito.
QUESITO 1 - Sono pervenute richieste di chiarimento in merito a quanto indicato nelle istruzioni per la redazione del progetto di fattibilità allegato alle Regole amministrative. In particolare, si chiede fornire chiarimenti in merito alle seguenti affermazioni contenute nella documentazione di gara: “dichiarare, secondo lo schema di cui alla tabella 2.3, i tempi di realizzazione per ogni singola iniziativa” “… la tabella 2.3 (Tempi di attuazione della spesa) debba essere compilata per ogni singola iniziativa o se debba piuttosto essere fornito un piano temporale per ogni iniziativa in uno schema diverso ma coerente con la tabella 2.3”; nonché in merito alla questione se … “l'importo di spesa per l'attuazione delle innovazioni tecnologiche del terminale e della rete telematica sia da ricomprendere nell'importo per l'adeguamento dei terminali e della rete telematica (2.1.a) o da suddividere indicando nel punto 2.1.a gli importi relativi all'adeguamento del terminale e della rete telematica rispetto ai requisiti minimi (p. 11 Allegato 3), e nel punto b, gli importi relativi alle innovazioni tecnologiche”.
RISPOSTA AL QUESITO 1 - La tabella 2.3, di cui all’allegato 3 delle Regole Amministrative, consente di fornire le percentuali di effettuazione della spesa proposta nei singoli anni di riferimento per l’adeguamento dei terminali e della rete telematica. L’indicazione di cui si chiede chiarimento, riportata a pag. 10 del predetto allegato 3, è solo un richiamo alla tabella 2.3, non attinente specificamente alla descrizione del piano tecnico di innovazione, trattato in quella parte dell’Allegato. Nella predetta pagina 10 sono pertanto descritti i criteri per l’attribuzione del punteggio al Piano tecnico di innovazione (tabella 1.C e in particolare tabella 1.C.a). Il motivo dell’inserimento di tale richiamo in quella sede è quello di considerare le spese per l’innovazione, volte all’adeguamento dei terminali e della rete telematica, nell’ambito di quelle la cui valutazione temporale dà luogo all’attribuzione del punteggio riguardante i “Tempi di effettuazione della spesa” di cui alla tabella 2.2, secondo le indicazioni del candidato di cui alla tabella 2.3. Pertanto, la locuzione utilizzata, cui fa riferimento il quesito, richiama la singola iniziativa per la descrizione all’interno del piano tecnico di innovazione ma non è necessario, né pertinente il richiamo ai tempi per le singole iniziative, riferendosi la tabella 2.3 ai tempi di effettuazione della spesa per l’adeguamento dei terminali e della rete telematica. Il chiarimento fornito consente di rispondere anche all’ulteriore quesito posto. L’importo della spesa per il Piano economico/finanziario è da suddividere per le voci relative e pertanto tutte le spese per l’innovazione tecnologica vanno inserite nel punto b. della tabella 2.1 e non ricomprese in quelle di cui punto a. della medesima tabella nella quale vanno inserite solo le spese per l’adeguamento dei terminali e della rete telematica. Ovviamente tutte le iniziative di innovazione vanno al contempo dichiarate nel piano tecnico di innovazione per la valutazione ai fini del relativo punteggio a prescindere dall’onere economico da sostenere. Ne consegue, quindi, che i requisiti minimi richiamati a pag. 11 dell’allegato 3 sono da intendersi riferiti alle caratteristiche tecniche e non alla spesa relativa per l’adeguamento.
QUESITO 2 - È pervenuta una richiesta di chiarimento in merito a quanto indicato nelle istruzioni per la redazione del progetto di fattibilità allegato alle Regole amministrative. In particolare, si chiede di specificare se: “…l’importo di spesa/investimento sostenuto dal candidato per l'acquisto dei terminali, delle altre dotazioni tecnologiche del punto di raccolta e delle dotazioni per le sedi periferiche di Adm, debba essere incluso nel punto b. della tabella 2.1. dell'Allegato 3 alle Regole amministrative, in quanto rientrante tra le iniziative di cui al paragrafo 1.C del medesimo Allegato 3, e che pertanto l'importo da indicare alla lettera a. della stessa tabella 2.1 debba invece includere la spesa per le attività da svolgersi presso i punti di raccolta ai fini dell'adeguamento dei terminali e delle dotazioni tecnologiche di cui sopra”
RISPOSTA AL QUESITO 2 - Le iniziative di cui al paragrafo 1.C dell’allegato 3 sono quelle volte allo studio e all’analisi di soluzioni innovative che consentano un miglioramento del servizio oggetto di affidamento. In tal senso, vanno indicate in generale le proposte attinenti al progetto complessivo e pertanto includendo le innovazioni dei terminali, ma in un contesto di generale profilo innovativo del sistema. Le spese relative a tali iniziative vanno incluse nella tabella 2.1 lettera b dell’allegato 3. Le spese, invece, per l’adeguamento dei terminali e della rete telematica includono tutti gli importi necessari all’aggiornamento tecnologico dei punti di raccolta. Laddove, pertanto, la proposta del candidato comporti l’acquisto di terminali, a prescindere dalle effettive caratteristiche innovative dei medesimi, la relativa spesa è più correttamente da riferire alla lettera a. della tabella 2.1 e da ripartire secondo quanto indicato nella tabella 2.3.
QUESITO 3 - È pervenuta una richiesta di chiarimento in merito a quanto indicato nelle istruzioni per la redazione del progetto di fattibilità allegato alle Regole amministrative. In particolare, si chiede di specificare se: “… la spesa da indicare nella tabella 2.3 si intende relativa al solo "Importo di spesa per l'adeguamento dei terminali e della rete telematica di cui al punto I.B” (Tabella 2.1, punto a, p. 20) e non invece al totale del piano di investimento riportato in Tabella 2.1 Totale (a+b+c+d)”.
RISPOSTA AL QUESITO 3 - Per mero refuso, nella tabella 2.3 di cui all’allegato 3 delle Regole amministrative è riportato il parametro “% di attuazione della spesa del piano economico/finanziario” mentre più correttamente avrebbe dovuto essere indicato il parametro relativo alla “% di attuazione della spesa del piano economico/finanziario indicato nella tabella 2.1. alla lettera a.”, come si può desumere agevolmente dal punteggio massimo di 5 punti attribuibili per i tempi di effettuazione della spesa per l’adeguamento dei terminali e della rete telematica, da dichiarare nella tabella 2.3.
QUESITO 4 - È pervenuta una richiesta di chiarimento in merito a quanto indicato nelle istruzioni per la redazione del progetto di fattibilità allegato alle Regole amministrative. In particolare, si chiede di specificare se: “…se le spese per l’adeguamento e l’attuazione delle iniziative di cui all’Allegato 3 siano da considerarsi relative alla sola fase iniziale di set-up dell’azienda, o anche alla gestione effettiva della concessione per i 9 anni a partire dalla data di inizio della raccolta”.
RISPOSTA AL QUESITO 4 - Le spese per l’adeguamento e l’attuazione delle iniziative di cui all’Allegato 3 sono da intendersi relative alla gestione dell’intero periodo concessorio come si può desumere, per quanto concerne l’adeguamento dei terminali e della rete telematica, dalla necessità di inserire i tempi di realizzazione dall’avvio della concessione come da tabella 2.3.
QUESITO 5 - È pervenuta una richiesta di chiarimento in merito a quanto indicato nello schema di offerta tecnica allegato alle Regole amministrative. In particolare, si chiede di specificare se: “…oltre a fornire le numeriche relative all'adeguamento tecnologico dei punti di raccolta (Tabella 1.B, p.4,Allegato 5), sia necessario descrivere le modalità operative con le quali sarà eventualmente garantito l'aggiornamento”
RISPOSTA AL QUESITO 5 - Le numeriche relative all'adeguamento tecnologico dei punti di raccolta sono da indicare nella tabella 1.B dell’allegato 5. Le modalità operative con le quali sarà eventualmente garantito l'aggiornamento possono essere indicate, ove ritenute pertinenti, nel piano di innovazione di cui al punto C dell’allegato 5.
QUESITO 6 - È pervenuta una richiesta di chiarimento in merito a quanto indicato nello schema di offerta tecnica allegato alle Regole amministrative. In particolare, si chiede di specificare se: “…se la compilazione del medesimo documento e la consegna degli allegati b, c, d, e, 1 e 2, siano mutualmente esclusive oppure se è possibile compilare l’allegato 5 “schema di offerta tecnica” e contestualmente presentare gli allegati.”
RISPOSTA AL QUESITO 6 - Al riguardo si precisa che l’allegato 5 “schema di offerta tecnica”, pur essendo parte integrante della procedura di gara, non è vincolante nella forma, costituendo solo uno strumento di ausilio per il candidato. Proprio in tale logica, lo stesso allegato costituisce una base di riferimento per dar modo al candidato di fornire la dichiarazione dell’offerta tecnica riguardante il progetto di fattibilità, direttamente attraverso il modello fornito ovvero attraverso gli allegati da contrassegnare con le lettere e i numeri indicati, inserendo tutti gli elementi richiesti nell’allegato 5.
QUESITO 7 - Sono pervenuti alcuni quesiti in ordine alle modalità di redazione delle garanzie previste. In particolare, si chiede se: (i) la garanzia provvisoria, di cui al Cap.9, par. 9.1 delle Regole Amministrative, debba essere redatta secondo lo schema tipo per la “garanzia provvisoria” di cui all’allegato a2.1 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n.193; (ii) alla garanzia provvisoria debba essere allegata la relativa scheda tecnica di cui all’allegato B del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n.193; (iii) lo schema tipo e la relativa scheda tecnica debbano essere integrati e/o modificati alla luce della documentazione di gara e i riferimenti normativi dello schema tipo devono essere adeguati al vigente codice dei contratti pubblici; (iv) “per la garanzia definitiva, ferme le caratteristiche stabilite dalle Regole Amministrative e dallo schema di atto di convenzione, non è richiesta la conformità allo schema di cui al sopra citato decreto Mise 193/2022 posto che detto schema non è richiamato al paragrafo 9.6 delle Regole Amministrative”.
RISPOSTA AL QUESITO 7 - Con riferimento ai quesiti sopra riportati si ritiene utile evidenziare quanto segue. L’articolo 225 del D.lgs. 36/2023, recante disposizioni transitorie e di coordinamento, al comma 7 stabilisce che “per le garanzie previste all’articolo 117, comma 12, nelle more dell’adozione del decreto ivi previsto, si applicano le disposizioni del decreto del ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n.31”. Tuttavia, il DM 16 settembre 2022, n. 193, ritenendo necessario provvedere alla riunificazione alla disciplina degli schemi di garanzia previste dall’allora vigente codice dei contratti ha rideterminato lo schema da utilizzare e abrogando, all’articolo 4, il succitato DM 31/2018. Premesso quanto sopra, si precisa che: (i) la garanzia provvisoria deve essere redatta secondo lo schema tipo per “garanzia provvisoria” di cui all’allegato a2.1 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n.193; (ii) alla garanzia provvisoria deve essere allegata la relativa scheda tecnica redatta secondo lo schema di cui all’allegato B del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n.193; (iii) attesa l’intervenuta modifica del codice dei contratti, le garanzie devono essere integrati e/o modificati alla luce della normativa vigente e della documentazione di gara; (iv) l’articolo 117 del D. lgs.36/2023, al comma 12, prevede che “le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy …”. Pertanto, atteso il combinato disposto di tale norma con quella di cui al succitato articolo 225 del medesimo D.lgs.36/2023, anche la garanzia definitiva deve essere redatta secondo lo schema tipo del decreto MISE 193/2022. Il 9.6 delle Regole Amministrative non richiama lo schema in quanto descrittivo dell’impegno alla presentazione della garanzia definitiva che, ovviamente, non deve necessariamente rispettare lo schema tipo ma deve, in ogni caso, prevedere il contenuto descritto nel secondo periodo del medesimo punto.