Bassa raccolta del Lotto nel 2022, Tar: 'Revoca concessione è illegittima'
Il Tar Lazio accoglie il ricorso del titolare di una ricevitoria del Lotto contro la revoca della concessione disposta da Adm per il mancato raggiungimento del reddito annuo richiesto, nel 2022 c'era ancora lo stato di emergenza Covid-19.
“Se è vero che la determinazione direttoriale prot. n. 147669/RU del 17 marzo 2023 si limita a prevedere che l’applicazione dell’art. 4, comma 1, del decreto direttoriale 12 dicembre 2003 è sospesa per il biennio 2021/2022 ai fini della revoca delle ricevitorie del lotto per il mancato raggiungimento del reddito annuo richiesto, è pur vero che tale sospensione determina l’esclusione dell’annualità 2022 dall’accertamento in questione in ragione del fatto che, come noto, lo stato di emergenza Covid-19 è terminato in data 31 marzo 2022, con la conseguenza se l’annualità 2022 non poteva essere valutata ai fini dell’applicazione della disciplina sulla revoca per il mancato raggiungimento del reddito annuo richiesto, tale esclusione doveva valere, per coerenza con la ratio della disciplina stessa, anche per il biennio 2022/2023.”
Lo ricorda il Tar Lazio nella sentenza con cui accoglie il ricorso presentato dal titolare di una ricevitoria del Lotto di Roma per l'annullamento del provvedimento di revoca della relativa concessione adottato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli per aver effettuato in due esercizi consecutivi una raccolta del gioco del lotto inferiore al limite reddituale di raccolta annua fissato dall'art. 4, comma 1, del decreto direttoriale 12 dicembre 2003, come rideterminato dall'art. 3 del decreto direttoriale 16 maggio 2007, in 26.746,27 euro nei comuni con una popolazione superiore a 100 mila abitanti.
Tale decisione, e le valutazioni svolte dall'Agenzia, secondo il ricorrente sarebbero in contrasto con quanto disposto dall’art. 1 della determinazione direttoriale dell’Agenzia prot. 147669/RU del 17 marzo 2023, che ha sospeso ai fini del calcolo degli anni reddituali l’annualità 2022, invece (in tesi) erroneamente considerata da Adm nel caso di specie.
Per i giudici amministrativi la revoca disposta nei confronti del ricorrente è illegittima e pertanto deve essere annullata. Vista la situazione eccezionale determinata dall'emergenza Covid infatti per il Tar appare preferibile un'interpretazione della disciplina regolamentare maggiormente “rispettosa del principio di buona e fede e di affidamento rispetto ad una interpretazione più restrittiva fondata sul mero dato testuale”.
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