Effetto espulsivo legge Provincia Trento, CdS: 'Tutelare le attività di gioco'
Il Consiglio di Stato sospende l'esecutività della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa che ha ritenuto insussistente ogni ipotesi di 'effetto espulsivo' della legge provinciale di Trento sul gioco nel comune di Malé.
Scritto da Fm
“A fronte della scelta del legislatore della Provincia autonoma di concedere una 'vacatio' applicativa di molti anni dall’entrata in vigore della legge (censurata nel ricorso assieme all’atto impugnato) prima che l’obbligo di conformazione alle sue prescrizioni divenisse cogente, non appare congruo, nelle more del giudizio d’appello e sol perché tale termine è venuto a scadenza, considerare prevalente la necessità d’immediato adeguamento della situazione di fatto al precetto legislativo, mosso da finalità preventive, al cospetto d’un verosimile pregiudizio per la continuità aziendale”.
Lo rileva il Consiglio di Stato in un'ordinanza con cui accoglie l'istanza cautelare presentata da una società contro Provincia Autonoma di Trento e Comune di Malé per la riforma della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa che ad aprile ha ritenuto insussistente ogni ipotesi di “effetto espulsivo” della legge provinciale sul gioco, “rimarcando che il 3,2 percento del territorio urbano è insediabile per le attività di gioco”.
Per l'effetto, il Trga sospende l'esecutività della sentenza impugnata e fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 2 novembre 2023.
Il Collegio – si legge nel decreto - “reputa in questa fase processuale, all’esito del complessivo bilanciamento dei contrapposti interessi ed al fine di preservare l’utilità dell’impugnazione nel merito, di accogliere l’istanza cautelare proposta, anzitutto per la sussistenza del periculum in mora. Quest’ultimo, comprovato dall’appellante e non specificamente contestato dalle controparti, è rappresentato dalla consistente perdita di introiti (anche da attività del bar, per verosimile connessione) che deriverebbe dall’esecuzione del provvedimento impugnato (di individuazione dei luoghi 'sensibili' nel Comune ai fini della successiva rimozione degli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, co. 6, lett. a) del Tulps), con possibili conseguenze di rilievo sull’andamento complessivo dell’impresa individuale del ricorrente”.