Trga Bolzano conferma stop a licenza sala giochi: 'Non contestati luoghi sensibili'
Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa boccia il ricorso di una società contro il provvedimento di decadenza della licenza per la raccolta di gioco emesso dalla Provincia autonoma di Bolzano.
Scritto da Fm
“La resistente Provincia con la propria memoria difensiva ha eccepito che nel caso di specie la sala giochi è ubicata nel raggio di 300 metri da un laboratorio di ergoterapia, da un centro giovanile, da una casa di ospitalità per uomini senza fissa dimora da un liceo scientifico, nonché da altri 'luoghi sensibili' specificatamente indicati nel provvedimento di decadenza. In merito i ricorrenti non hanno contestato alcunché. Pertanto, la lamentata specificazione delle caratteristiche dei c.d. 'luoghi sensibili' e delle categorie di persone vulnerabili identificabili in base al provvedimento impugnato è superata dai chiarimenti offerti dall’amministrazione resistente, non contestati dai ricorrenti ai sensi dell’art. 64, comma 2, del Cpa”.
Questa è delle motivazioni con cui il Tribunale regionale di giustizia amministrativa rigetta il ricorso presentato da una società contro il provvedimento di decadenza della licenza per la raccolta delle giocate tramite apparecchi emesso dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti di una sala giochi, in attuazione della legge provinciale in materia.
I ricorrenti lamentano che “il provvedimento impugnato non indichi rispetto a quale distanza si troverebbero i locali di esercizio condotti dai ricorrenti rispetto ai c.d. luoghi sensibili”, ma il Collegio rileva che esso “indica esattamente i luoghi sensibili che rientrano nel raggio di 300 m dalla sala giochi in contestazione” e “i ricorrenti non contestano che tali luoghi rientrino nella superficie delimitata dalla circonferenza anzidetta. Il codice del processo amministrativo impone alle parti l’onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni. Spettava pertanto ai ricorrenti contestare che nessuno di tali luoghi rientrasse nella superficie delimitata dalla circonferenza anzidetta”. In questi termini si è già espresso il Trga con una sentenza del 2020.
Il Tribunale quindi boccia la sollevata questione di costituzionalità della norma provinciale ed evidenzia che “la distanza dai luoghi sensibili prescritta dalla Provincia autonoma di Bolzano non è diversa da quella individuata da altre Regioni, oscillante fra i 300 e i 500 metri, e non determina ex sé un divieto generalizzato di apertura di esercizi dedicati al gioco. Anche sul metodo di calcolo, la Provincia di Bolzano si colloca nella media delle Regioni che hanno scelto il criterio della distanza calcolata non secondo il metodo del 'più breve tragitto pedonale'. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che una distanza ben superiore, pari a 500 metri, risulta essere sufficientemente ragionevole, adeguata e proporzionata, rispetto ai fini di prevenzione della ludopatia e di tutela della salute dei soggetti più deboli”.
Il Collegio infine sottolinea “la legittimità delle discipline, regionali e delle Province autonome, che pongono limiti alla collocazione nel territorio delle sale da gioco e di attrazione e delle apparecchiature per giochi leciti, dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale affermandone, altresì, la compatibilità con il diritto eurounitario”.