Gioco vicino a luoghi sensibili, Tar Piemonte: 'No a reinstallazione apparecchi'
Il Tar Piemonte respinge l’istanza cautelare proposta da un'attività di gioco – vicina a luoghi sensibili ai sensi della legge regionale del 2021 – contro il diniego alla reinstallazione di apparecchi.
Scritto da Fm
“A un sommario esame, l’iscrizione nell’elenco Ries sembra equivalere al possesso di un titolo abilitativo, talché la società istante pare suscettibile di rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 26, comma 2, della L.R. n. 19/2021”.
Così il Tar Piemonte, nell'ordinanza con cui respinge l’istanza cautelare proposta dal titolare di un'attività di gioco per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza del dirigente del Comune di Novara - Settore sviluppo del Territorio - Uoc Commercio e artigianato che ha disposto l'annullamento d'ufficio del titolo formatosi a seguito di mancata notificazione del provvedimento di diniego all'istanza per la reinstallazione di apparecchi da gioco ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 15 luglio 2021.
La ricorrente ha chiesto anche l'annullamento “di ogni atto ad essa presupposto e conseguente, ancorché incognito, ivi comprese, per quanto occorrer possa, la 'Faq' pubblicata sul sito informatico istituzionale della Regione Piemonte e la e-mail, allo stato ignota, del 18 febbraio 2022 della Regione Piemonte - Gruppo di lavoro Gap dell'Assessorato alla Sanità, in quanto richiamate per relationem dalla suddetta ordinanza”.
Secondo i giudici amministrativi “ nel caso di specie non sembrano rispettate alcune delle distanze prescritte dall’art. 16 della L.R. n. 19/2021” e il gravato provvedimento a un primo sommario esame, appare “adottato tempestivamente”.
Quindi “l’istanza cautelare deve essere respinta, per difetto del fumus boni iuris, in relazione alla parte dell’atto impugnato riferita alle distanze da luoghi sensibili”.