Rappresentante punto gioco, Tar: 'Sì a revoca licenza Tulps, ha violato codice penale'
Il Tar Sardegna conferma la revoca della nomina a rappresentante nella licenza nella licenza di un punto gioco a causa di una condanna penale.
Scritto da Fm
© Wesley Tingey / Unsplash
“La ricorrente risulta effettivamente essere stata condannata con decreto penale del Gip presso il Tribunale di Cagliari 'per avere, in qualità di custode di bene sottoposto a sequestro amministrativo, poiché privo delle necessarie autorizzazioni (sequestro dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Cagliari), sottratto e comunque occultato l’apparecchio in sequestro poiché non rinvenuto sul posto in occasione di verifica ispettiva e non avendo fornito alcuna giustificazione sulla sua sparizione.”
Lo ricorda il Tar Sardegna nell'ordinanza con cui respinge l’istanza cautelare presentata da un'esercente contro la Questura di Cagliari per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto con cui ha disposto la revoca della nomina a rappresentante nella licenza ai sensi dell’articolo 88 Tulps per condanna penale riportata dall’interessata per il reato di cui all’articolo 334, comma 2 del codice penale, vale a dire “Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa”, per aver nascosto un apparecchio da gioco sequestrato da Adm.
La predetta condanna, rimarcano i giudici amministrativi sardi, “oltretutto, concerne proprio una condotta attinente alla attività oggetto della rappresentanza dell’interessata, in quanto il titolare della licenza ex art. 88 Tulps cui si riferisce l’autorizzazione alla rappresentanza accordata alla ricorrente ed oggetto della gravata revoca – svolge attività di esercizio e raccolta di giochi e scommesse”.