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Tar censura Comune Roma: 'Distanziometro vale solo per l'apertura di nuove sale gioco'

19 luglio 2024 - 10:18

Il Tar Lazio dà ragione ad un tabaccaio e annulla diniego del Comune di Roma alla prosecuzione delle attività di installazione di apparecchi da gioco per la vicinanza con una parrocchia. Regolamento contrasta con legge del Lazio.

Scritto da Fm
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“Atteso, dunque, che la norma regionale di cui all’art.4, co.1 introduce limitazioni per la sola ipotesi di 'apertura di nuove sale gioco', la previsione di cui all’art.7, co.1 della delibera di Roma Capitale n.31/2017, come novellata ad opera della delibera n.92/2019, è illegittima, e perciò passibile di disapplicazione, per contrasto con la fonte normativa superiore (la legge regionale n.5/2013, art.4, co.1), nella parte in cui estende le limitazioni anche alle sale gioco già in essere (ossia in ipotesi di cambio di titolarità dell’attività).”

 

A sancirlo è il Tar Lazio accogliendo il ricorso del titolare di una tabaccheria – con attività di slot machine e giochi leciti – per l'annullamento della determinazione con cui Roma Capitale ha espresso il proprio diniego alla prosecuzione delle attività di installazione di apparecchi in applicazione del regolamento comunale vigente per il contrasto alla ludopatia, sostenendo che “l’esercizio commerciale acquistato dalla ricorrente si troverebbe, rispetto ad una parrocchia (come meglio identificata nel provvedimento e nella narrativa del ricorso), ad una distanza inferiore rispetto al limite stabilito dal predetto art.6, co.1 (500 metri)”.

 

I giudici amministrativi capitolini sottolineano: la normativa laziale, “novellata dapprima con l.r n.16/2022 e quindi con l.r. n.19/2022, al comma 1 stabilisce, fra l’altro, che l’apertura di nuove sale gioco è consentita a condizione che (lett. a) siano ubicate a distanza non inferiore a 250 metri dagli istituti scolastici di qualsivoglia grado. Il co.1 bis autorizza i Comuni ad introdurre 'ulteriori limitazioni' e, in caso di contrasto con la normativa regionale, prevale, ai sensi del successivo co.1 ter, la norma più restrittiva.

Ora, il regolamento adottato da Roma Capitale non solo prevede disposizioni allo stato più restrittive, laddove (all’art.6, co.1) mantiene la condizione della distanza non inferiore a 500 metri (quando invece la norma della legge regionale novellata nel 2022, la riduce a 250), ma soprattutto all’art.7, co.1, amplia (rispetto alla legge regionale) l’ambito applicativo della restrizione, introducendola anche nella diversa ipotesi di 'cambio di titolarità dell’attività' (circostanza aderente alla fattispecie in esame).

Tale indirizzo è in effetti censurabile, per diretto contrasto con l’art.4, co.1 della l.r. Lazio n.5/2013, che limita le condizionalità solo al caso di 'apertura di nuove sale gioco'”.

Quindi, “la possibilità che l’art.4, co.1 bis l.r. n.5/2013 prefigura, in capo ai Comuni, di 'individuare ulteriori limitazioni' va interpretata, in una logica di equilibrato bilanciamento fra contrapposti interessi (il contrasto alla ludopatia da un lato, la tutela della libertà di iniziativa economica da un altro), nel senso che le 'ulteriori restrizioni' rappresentano 'ulteriori condizioni' suscettibili di introduzione ad opera della regolazione comunale, nella (sola) fattispecie prefigurata dalla legge regionale (l’apertura di nuove sale gioco)”.

Il testo integrale della sentenza è disponibile in allegato.

 

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