skin

Tar Lazio sconfessa il Comune di Roma: 'Gioco, distanziometro vale solo per nuove aperture'

06 novembre 2023 - 12:39

Il Tar Lazio annulla provvedimento del Comune di Roma che ferma l'attività di gioco in esercizio già autorizzato: il distanziometro regionale vale solo per le nuove attività e non in caso di cambio di titolarità.

Scritto da Fm
© Tingey Injury Law Firm / Unsplash

© Tingey Injury Law Firm / Unsplash

“Atteso che la norma regionale di cui all’articolo 4, comma 1 introduce limitazioni per la sola ipotesi di 'apertura di nuove sale gioco', la previsione di cui all’articolo7, comma 1 della delibera di Roma Capitale n.31/2017, come novellata ad opera della delibera n.92/2019, è illegittima, e perciò passibile di disapplicazione, per contrasto con la fonte normativa superiore (la legge regionale n° 5/2013, art.4, co.1), nella parte in cui estende le limitazioni anche alle sale gioco già in essere (ossia in ipotesi di cambio di titolarità dell’attività)”.

 

È quanto si legge nella sentenza con cui il Tar Lazio accoglie il ricorso presentato da un'esercente per l'annullamento della determinazione del Comune di Roma che ha fermato installazione di apparecchi da gioco avviata con apposita Scia - Segnalazione certificata di inizio attività nell’ambito di un esercizio commerciale per somministrazione di alimenti e bevande acquistato nel 2022 e già comprensivo delle suddette attività di slot machine e giochi leciti.

Il diniego opposto da Roma Capitale si fonda sull’applicazione del regolamento delle sale gioco adottato nel 2017, modificato nel 2019, “quanto al combinato disposto di cui agli articoli 6, comma 1 e 7, comma 1, in relazione alla circostanza fattuale rilevata per cui l’esercizio acquisito dalla ricorrente si troverebbe, rispetto ad un istituto scolastico (come meglio identificato nel provvedimento e nella narrativa del ricorso) a distanza (265 metri) inferiore al limite stabilito dal predetto articolo 6, comma 1 (500 metri)”, riporta la sentenza.

 

Ma, secondo i giudici amministrativi capitolini, il provvedimento di Roma Capitale va annullato in quanto “ la possibilità che l’articolo 4, comma 1 bis legge regionale n° 5/2013 prefigura, in capo ai Comuni, di 'individuare ulteriori limitazioni va interpretata, in una logica di equilibrato bilanciamento fra contrapposti interessi (il contrasto alla ludopatia da un lato, la tutela della libertà di iniziativa economica da un altro), nel senso che le 'ulteriori restrizioni' rappresentano 'ulteriori condizioni' suscettibili di introduzione ad opera della regolazione comunale, nella (sola) fattispecie prefigurata dalla legge regionale (l’apertura di nuove sale gioco)”.

 

Ora, si evidenzia nella sentenza, “il regolamento adottato da Roma Capitale non solo prevede disposizioni allo stato più restrittive, laddove (all’articolo 6, comma 1) mantiene la condizione della distanza non inferiore a 500 metri (quando invece la norma della legge regionale novellata nel 2022, la riduce a 250, ma (soprattutto) all’articolo 7, comma 1, amplia (rispetto alla legge regionale) l’ambito applicativo della restrizione, introducendola anche nella diversa ipotesi di 'cambio di titolarità dell’attività' (circostanza aderente alla fattispecie in esame). Tale indirizzo è in effetti censurabile, per diretto contrasto con l’articolo 4, comma 1 della legge regionale Lazio n° 5/2013, che limita le condizionalità solo al caso di 'apertura di nuove sale gioco'”.

 

La sentenza integrale è consultabile in allegato.

 

Altri articoli su

Articoli correlati