Tar Molise annulla limiti al gioco di Campobasso: 'Manca istruttoria'
Il Tar Molise annulla l'ordinanza sul gioco del Comune di Campobasso per mancanza di istruttoria, si ripete quanto accaduto a Firenze e Grosseto.
Annullata, per mancanza di un'istruttoria con dati scientifici. E' la sorte toccata all'ordinanza oraria sul gioco del Comune di Campobasso, oggetto del ricorso di un esercente accolto dal Tar Molise.
Come già accaduto nei confronti dei provvedimenti varati a Firenze e a Grosseto, i giudici amministrativi sottolineano che "il sindaco del Comune ha un potere contingibile e urgente di ordinanza per la tutela dell’igiene e della salute pubblica" ma che "in assenza di un’apposita istruttoria che provi, ad esempio, l’insufficienza delle misure preventive e terapeutiche poste in essere dalle strutture sanitarie pubbliche rispetto a fenomeni di co-dipendenza psicologica ovvero metta in luce altre fenomenologie di contesto, il provvedimento contingibile e urgente difetta degli elementi di fatto e motivazionali che giustifichino l’intervento extra ordinem dell’autorità comunale".
"Le limitazioni di orario all’attività degli esercizi commerciali troverebbero giustificazione, anche alla luce del dettato costituzionale e della normativa comunitaria sulla libertà dell’iniziativa economica, in esigenze concrete – da dimostrare volta per volta - di prevenire, almeno per un periodo di tempo limitato (stante la natura provvisoria e contingente di tali misure) il fenomeno della ludopatia tra le fasce più deboli della popolazione, ad esempio, gli adolescenti, ovvero di contenere il fenomeno dell’evasione scolastica durante l’anno scolastico, ovvero ancora di regolare i problemi di traffico e viabilità dovuti all’afflusso notevole di utenza in prossimità dei locali di gioco-scommesse, e via dicendo. Tutto questo non può essere semplicemente affermato in via apodittica ma deve trovare riscontro nei dati che l’Amministrazione comunale può e deve acquisire, in via istruttoria, in sede procedimentale, prima di adottare un provvedimento di tal genere e di tale impatto.
Pertanto, è insufficiente e, comunque, tardiva la giustificazione postuma fornita dalla difesa della resistente, versando in atti l’allegazione di dati parziali del S.e.r.t.-A.S.Re.M., sulla diffusione territoriale della ludopatia", si legge nella sentenza.
"Accertato il difetto di istruttoria e di motivazione, il provvedimento impugnato deve essere annullato, ferma restando la possibilità di una riedizione del potere, al compimento di un’adeguata istruttoria che valuti congruamente in via analitica le criticità di contesto del territorio comunale", concludono i giudici.