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Tar Toscana: ‘Limiti orari validi anche per le sale scommesse autorizzate’

22 agosto 2023 - 13:11

I limiti orari all'apertura delle sale gioco valgono anche per le sale scommesse ai sensi dell’articolo 88 del Testo unico: così il Consiglio di Stato respinge l'appello di una società contro una sentenza del Tar Toscana.

Scritto da Cc
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“Come esattamente osservato dal primo giudice, e contrariamente alle deduzioni dell’appellante, l’ordinanza numero 204 del 3 luglio 2018 ha introdotto una disciplina diversificata, stabilendo che le sale giochi autorizzate ai sensi dell’articolo 86 e dell’articolo 88 del Tulps debbano osservare la chiusura dei locali in cui sono ospitate, nelle ore dalle 18 alle 00, mentre agli apparecchi autorizzati ai sensi dell’art. 110, comma 6, è riservato un diverso trattamento, ossia lo spegnimento dei suddetti apparecchi nelle ore dalle 13 alle 19.”

Così il Consiglio di Stato respinge il ricorso di una società, titolare di una sala bingo, proposto contro il Comune di Firenze per la riforma della sentenza del Tar Toscana che nel 2019 aveva confermato la liceità dell'ordinanza sindacale per cui la chiusura oraria della sale gioco autorizzate ai sensi dell’art. 86 Tulps deve valere anche per le sale scommesse autorizzate ai sensi del successivo art. 88.

Nel respingere il ricorso, il Tar Toscana aveva rilevato "in particolare la adeguatezza della istruttoria procedimentale, essenzialmente basata su uno studio dell’università di Firenze del 2017, in cui si evidenzia il notevole incremento del fenomeno del gioco; nonché, la non eccessiva compressione della libera iniziativa economica del privato concessionario, considerato che il divieto consiste in 6 ore di chiusura o spegnimento delle macchine, dalle 18 a mezzanotte o dalle 13 alle 19.”

In base a quanto si legge nel testo pubblicato dal Consiglio di Stato: “La disciplina diversificata per le due tipologie di esercizi era chiaramente evincibile (a una interpretazione condotta secondo il canone di buona fede) già dal contenuto dell’ordinanza numero 204 del 3 luglio 2018, che in motivazione faceva distintamente riferimento - per un verso - ai vincoli di orario per gli eventuali apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6 Tulps, presenti all’interno delle sale suddette.” A questo aggiunge che va ricordato come spetta al sindaco il potere di adottare “provvedimenti funzionali a regolamentare gli orari delle sale giochi e degli esercizi pubblici in cui sono installate apparecchiature da gioco.”

Nella sentenza si legge ancora: “Quanto al dedotto difetto di istruttoria, il Tar ha bene evidenziato come l’ordinanza impugnata tragga il suo fondamento in autorevoli studi del contesto comunale fiorentino in materia di dipendenza dal gioco, espressamente richiesti dall’amministrazione comunale quale base cognitiva per eventualmente procedere alla adozione di limitazioni all’attività in questione e di contrasto al fenomeno della ludopatia. In particolare, il citato studio dell’Università di Firenze ha definito una situazione di particolare diffusione del gioco sul territorio comunale di per sé tale da giustificare l’intervento dell’amministrazione.”

Infine: “È pur vero, come denunciato dall’appellante, che lo studio si basa su dati risalenti al 2016 ma questo non è un rilievo sufficiente per inficiarne la valenza conoscitiva, sia perché ciò che rileva è la tendenza del fenomeno (e lo studio dimostra che il fenomeno del gioco d’azzardo nel territorio fiorentino è in forte crescita, con una diffusione in aumento dell’11,84 percento nel 2016 rispetto al 2015), sia perché non è plausibile che tale dato sia diminuito o fortemente attenuato, vista la tendenza in atto, nell’arco di soli due anni (ossia dal 2016, anno di riferimento degli ultimi dati raccolti; al 2018, anno di adozione dell’ordinanza del sindaco), sia perché nessun elemento di prova in tal senso è stata prodotto in giudizio dall’appellante.”

Pertanto il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello e condannato la società ricorrente al pagamento delle spese giudiziali in favore del Comune di Firenze per il valore di 4.000 euro oltre agli accessori di legge.

 

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