"L’articolo 49 Tfue deve essere interpretato nel senso che, laddove sia dimostrato che una normativa nazionale, la quale impone un prelievo avente per effetto una riduzione dei compensi dei concessionari incaricati della gestione dei giochi praticati mediante apparecchi da gioco, comporta una restrizione della libertà garantita dal medesimo articolo 49 Tfue, tale disposizione del Trattato osta a che una restrizione siffatta possa essere giustificata sulla scorta di obiettivi fondati esclusivamente su considerazioni attinenti al miglioramento delle finanze pubbliche".
Così recita la sentenza della Corte di giustizia europea, chiamata a esprimersi sulla tassa dei 500 milioni che il Governo italiano aveva imposto al settore degli apparecchi da intrattenimento, pubblicato oggi, 22 settembre, in risposta ai ricorsi - poi unificati - presentati da diversi concessionari di gioco.
"Laddove l’articolo 49 Tfue sia applicabile, il principio della tutela del legittimo affidamento deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che riduca temporaneamente, durante la vigenza di convenzioni di concessione concluse tra delle società e l’amministrazione dello Stato membro di cui trattasi, il compenso dei concessionari pattuito nelle suddette convenzioni, salvo che risulti, tenuto conto dell’ampiezza dell’impatto di tale riduzione sulla redditività degli investimenti effettuati dai concessionari, nonché dell’eventuale carattere improvviso e imprevedibile di tale misura, che ai concessionari in parola non è stato lasciato il tempo necessario per adeguarsi a questa nuova situazione".
Lo scorso aprile l'avvocato generale della Corte di giustizia europea, Athanasios Rantos, nelle sue conclusioni aveva ritenuto giusta la decisione di ridurre gli aggi e i compensi ai concessionari in nome del contrasto al gioco patologico, sottolineando però che spettava al giudice nazionale identificare gli obiettivi effettivamente perseguiti da tale normativa nazionale, e che il principio della tutela del legittimo affidamento non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale la quale riduca, per un anno determinato e per importi limitati, l’aggio stipulato in una convenzione di concessione di giochi d’azzardo mediante apparecchi eroganti vincite in denaro.
Spettando però al giudice del rinvio verificare, nell’ambito di una valutazione concreta dell’insieme delle circostanze pertinenti, se tale principio sia stato rispettato.