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Trga Bolzano: 'Distanziometro gioco, nessuna illegittimità costituzionale'

06 marzo 2023 - 18:28

Il tribunale regionale di giustizia amministrativa boccia i ricorsi di alcune rivendite di tabacchi contro il Comune di Bolzano e il rigetto della richiesta di proroga automatica della licenza.

Scritto da Fm
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È legittimo il provvedimento comunale che, in applicazione dell’art. 5-bis della L.P. n. 13/1992, ha negato alla ricorrente la proroga automatica della licenza per l’installazione di apparecchi da gioco appartenenti alla tipologia di cui all’art. 110, commi 6 e 7, del R.D. n. 773/1931, per la presenza di siti sensibili nel raggio di 300 metri”.

Questa la pronuncia che accomuna una serie di sentenze emesse dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa in risposta ai ricorsi presentati dai titolari di alcune rivendite di tabacchi dotati di corner scommesse e slot contro il Comune di Bolzano e volti a ottenere l'annullamento degli “atti di rigetto della richiesta di proroga automatica della licenza” per la raccolta.

Con le sentenze viene ritenuto insussistente il fatto che il distanziometro provinciale produca un effetto espulsivo del gioco legale dal territorio, come, ad avviso dei legali dei ricorrenti, invece confermerebbe anche la consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Consiglio di Stato nell’ambito di diversi ricorsi analoghi.

“Nel merito del provvedimento impugnato il Comune sottolinea come il territorio insediabile accertato dalla Ctu, pari a 1, 67 kmq, corrisponda al 26,9 percento della superficie utilizzabile, al netto, cioè, del paesaggio naturale (doc. 13 del Comune), e individua le zone produttive come aree particolarmente idonee a ospitare il gioco legale, arricchendo l’argomento con un elenco di sale giochi e tabacchini insediatevisi e valorizzando i collegamenti ottimali di queste zone rispetto al contesto cittadino (doc. 9 del Comune). Non sussisterebbe, pertanto, il rappresentato vizio di motivazione del provvedimento gravato”, si legge nella sentenza.

Sentenza in cui viene sottolineato che “la consulenza tecnica d’ufficio conferma espressamente per il territorio del Comune di Bolzano, e anche in ambito provinciale, l’inesistenza dell’effetto espulsivo lamentato, pur rilevando incertezza nell’individuazione in concreto dei siti sensibili e con l’avvertenza che le aree non coperte da divieto non sono state indagate con riguardo alla loro concreta insediabilità”. Esito per cui il Consiglio di Stato, con un incedere argomentativo pienamente condiviso dal Collegio, viene dichiarata “la manifesta infondatezza dei dubbi di costituzionalità prospettati dalla ricorrente”.

Quanto all'effetto espulsivo ribadito dai ricorrenti, rimarca il Trga Bolzano, “occorre ribadire come esso, determinato in circa l’1 percento del territorio comunale, sia smentito dalle numerose nuove aperture di punti gioco nel periodo successivo all’entrata in vigore del distanziometro. Ne dà un elenco il Comune di Bolzano nella propria memoria di replica del 30.1.2023, in ragione del quale perde di consistenza l’assunto attoreo per cui, condotta sul piano delle concrete possibilità insediative, valutate immobile per immobile, sarebbe da escludere una ragionevole capacità di radicamento delle imprese che offrono gioco legale nel Comune di Bolzano”. Un dato “certamente falsato”, secondo i giudici amministrativi, “atteso che non si può determinare la percentuale di superficie incisa dal divieto derivante dall’applicazione del distanziometro rapportandola all’intero territorio comunale, comprensivo cioè di quella sua parte, ampiamente preponderante, in cui l’edificazione è interdetta tout court”.

Per quanto, più in particolare, attiene all’effetto espulsivo totale che il distanziometro determinerebbe sugli esercizi che accanto ai tabacchi offrono il gioco legale, a causa del concorso di un ulteriore strumento distanziale che la vigente normativa impone alle rivendite di generi di monopolio fra loro, “va osservato che la ratio sottesa al distanziometro imposto all’offerta del gioco rispetto ai siti cd. sensibili e quella sottesa ai limiti distanziali afferenti alle rivendite di tabacchi, rispondono a logiche autonome e differenti e perseguono interessi pubblici distinti. Con il primo – lo si è già detto – il legislatore provinciale persegue lo scopo di prevenire il gioco patologico. Con il secondo si è, invece, inteso garantire all’utenza una rete di vendita adeguatamente dislocata sul territorio. Quando un’impresa intende sommare l’una e l’altra tipologia di offerta deve necessariamente osservare la disciplina di entrambe. Diversamente opinando si giungerebbe all’irragionevole conclusione che per eludere i vincoli imposti all’offerta di gioco è sufficiente combinarla con quella di generi di monopolio. In tal caso, alla luce del considerevole numero (secondo l’elenco fornito dalla stessa ricorrente) di tabacchini che propongono, accanto alla vendita di generi di monopolio, occasioni di gioco legale, se ne avrebbe, sotto il profilo dello scopo di prevenzione alla ludopatia perseguito dallo strumento del distanziometro, la sua severa vanificazione, e sotto il profilo della concorrenza e della parità di trattamento, l’insorgere di effetti distorsivi e discriminatori a danno delle imprese specializzate nell’offerta di gioco e a favore di quelle che cumulano le due diverse tipologie di offerta. Posto, dunque, che l’effetto espulsivo indagato nel presente giudizio afferisce all’offerta di gioco legale, esso non può essere determinato – come pretende parte ricorrente - tenendo conto di ulteriori e diversi effetti limitativi inerenti a una distinta tipologia di offerta, solo perché questa si combina alla prima in un’attività d’impresa che le cumula. Le tabaccherie dotate di corner per il gioco, in definitiva, in relazione all’offerta di gioco che possono eventualmente proporre, subiscono il distanziometro per cui è causa nella stessa misura in cui lo subiscono le sale gioco e non possono, di conseguenza, accampare la sua incostituzionalità per il ricorrere di un predicato effetto espulsivo 'maggiore', determinato dal concorso di due diversi e autonomi strumenti limitativi rispondenti a logiche di localizzazione finalizzate al perseguimento di scopi del tutto autonomi e distinti, entrambi necessariamente da conseguire. Non ha pertanto pregio, ai fini della delibazione attorno alla pretesa incostituzionalità del distanziometro provinciale, la distinzione tra tabaccherie con offerta di gioco e sale gioco”.

Secondo i giudici infine, il distanziometro è uno strumento adeguato “allo scopo di contrasto alla ludopatia che esso si prefigge. È sufficiente ribadire, a tale riguardo, che la misura distanziale in questione mira a contrastare la ludopatia agendo, non sui soggetti che hanno sviluppato una patologia di dipendenza, per i quali, effettivamente, sembra potersi affermare, in base alle emergenze scientifiche portate a conoscenza del Collegio, che la marginalizzazione dell’offerta di gioco possa addirittura agevolare il gioco compulsivo, ma su quelli che, per la giovane età o perché psicologicamente fragili, sono particolarmente vulnerabili e dunque facile preda di una pervasiva offerta di gioco che dette fragilità intercetta e cattura. La misura individuata dal legislatore nella discrezionalità che gli è propria, consistente nell’allontanare l’offerta di gioco dai luoghi che concentrano soggetti maggiormente vulnerabili, in modo da attenuare la sua capacità di indurre negli stessi il bisogno di gioco e prevenire, per tale via, l’insorgenza di forme patologiche di gioco, non appare, invero, implausibile, laddove si considerino le diverse tipologie di giocatore, razionale, problematico e patologico, come corrispondenti a fasi di un processo involutivo. Né essa appare lesiva del canone di ragionevolezza e proporzionalità, posto che, nell’ottica del contemperamento degli opposti interessi, non sacrifica la libertà d’iniziativa economica d’impresa, ma la limita attraverso vincoli localizzativi, in un delicato bilanciamento di interessi confliggenti. Nel quadro descritto perde di consistenza l’affermazione della ricorrente che imputa al distanziometro introdotto dal legislatore provinciale un effetto discriminatorio a danno di coloro che abitano nelle periferie rispetto agli agiati residenti dei centri urbani, posto che lo strumento in questione non è tarato sulla distinzione centro/periferia, ma sui siti cd. sensibili che aggregano persone ritenute vulnerabili, a prescindere da dove detti siti sono dislocati.

Al lume delle considerazioni svolte, la questione di legittimità costituzionale per conflitto con l’articolo 41 Costituzione in rapporto con l’ articolo 3 Costituzione, della disciplina provinciale che impone alle imprese che erogano gioco legale di mantenersi a una distanza minima di 300 metri dai siti cd. sensibili come individuati dal legislatore e, su sua delega, dal governo provinciale, è manifestamente infondata. Escluso, per quanto evidenziato in precedenza, un effetto espulsivo insito nel distanziometro, cade la censura di vizio motivazionale dedotta al paragrafo D del ricorso contro il provvedimento comunale che nega alla ricorrente la proroga automatica della licenza. La ricorrente, nella sostanza, imputa al Comune di essere incorso in un errore tecnico laddove ha affermato che l’area libera da vincoli è pari al 26,9 percento. Al riguardo occorre osservare che il provvedimento è adeguatamente motivato con l’incontestata esistenza, nel raggio di 300 metri, di siti cd. sensibili, incompatibili con l’erogazione dell’offerta di gioco da parte della ricorrente. Ogni altra affermazione del Comune che, in risposta alle osservazioni dell’interessata, affronta i dubbi di costituzionalità del distanziometro, assume il carattere di un semplice obiter dictum, privo di autonomo significato, ai fini della motivazione che sorregge il provvedimento, e, comunque, irrilevante per l’insussistenza, accertata a mezzo della sopra richiamata consulenza tecnica d’ufficio condotta sul territorio comunale di Bolzano, di un effetto espulsivo”.

 

 

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