Sono necessari ulteriori chiarimenti su alcuni “punti controversi” della verificazione elaborata dal consulente tecnico per chiarire se il regolamento comunale ai fini della “Prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito” del Comune di Imola abbia o meno un effetto espulsivo sulle attività del comparto.
A sancirlo i giudici del Tar Emilia Romagna che dopo aver esaminato la verificazione disposta in risposta al ricorso di un operatore – che ha dovuto cessare l'attività di due sale, in quanto entrambe ubicate a meno di 500 metri di distanza dai luoghi sensibili individuati in base alla mappatura stilata dall'amministrazione comunale in attuazione della legge regionale in materia – hanno chiesto al consulente tecnico di integrarla con una breve nota da depositarsi entro il 15 febbraio 2024 e quindi rinviato la trattazione al 29 febbraio.
Andrà in particolare chiarito se colgono nel segno le osservazioni presentate dai legali del ricorrente, che hanno contestato l’accertamento compiuto, in quanto “nell’andare a calcolare le percentuali di territorio la Ctu è incorsa in grossolani errori, prendendo come riferimento non la superficie dell’intero territorio comunale pari a Kmq 204,965 (come richiesto dai quesiti posti dal Tribunale) ma altri territori introdotti nella sua esposizione senza alcun apparente motivo in quanto privi di collegamento sia con la normativa di riferimento sia con i quesiti posti dal Tribunale”.
Ma non solo. L'operatore infatti contesta “presunti errori di calcolo compiuti quanto al calcolo della superficie della delocalizzazione (che secondo il consulente di parte, data la superficie dell’intero territorio comunale calcolata dalla Ctu di Kmq 204,965, sarebbe pari ad una percentuale pari all’1,288 percento per il Rue - Regolamento urbanistico ed edilizio 2017 (contro il 24,67 percento riportato dalla Ctu) e l’ 1,286 percento (contro il 24,60 percento riportato dalla Ctu) per il Rue vigente; il presunto contrasto della conclusione con i dati (numerici e cartografici) da essa stessa presentati nella relazione. Infatti la Ctu ha calcolato che le aree residue di territorio ove la ricorrente avrebbe potuto delocalizzare le due attività all’interno del comune di Imola hanno una superficie che va da un minimo di Kmq 2,635 (Rue vigente, raggio di rispetto 500 mt) ad un massimo di Kmq 3,518 (Rue 2017, raggio di rispetto di 400 mt). Mettendo in relazione questi dati con il totale territorio comunale – che sempre la Ctu ha calcolato in Kmq 204,965 – se ne ricava che oltre il 98 percento del territorio comunale (da un minimo del 98,28 percento ad un massimo del 98,71 percento) è inibito alla delocalizzazione per l’effetto combinato delle normative (urbanistica e sui luoghi sensibili)”.
Inoltre, il Ctu dovrà replicare in merito alla conclusione secondo cui “le aree del comune di Imola ove la ricorrente avrebbe potuto delocalizzare le proprie attività operando nel pieno rispetto sia delle normative urbanistiche sia dei limiti distanziometrici dai luoghi sensibili esistono ed hanno una estensione di Kmq 3,518 tenendo conto del Rue 2017 e di Kmq 3,512 tenendo conto del Rue vigente ad oggi”.
Tali estensioni ammontano – rispettivamente all’ 1,72 percento ed all’1,71 percento del territorio comunale (Kmq 204,965).
Il testo integrale dell'ordinanza è disponibile in allegato.