Gazzetta, giochi su pc e totem: dubbi costituzionalità su ordinanze
Tre diverse ordinanze, una del Tribunale di Viterbo e due della Corte di Cassazione, sollevano dubbi sulla costituzionalità di norme e sanzioni contro pc e totem in locali pubblici.
Sono tre le ordinanze riportate in Gazzetta ufficiale relative a sentenze rinviate alla Corte Costituzionale per un casi riguardanti sanzioni previste dal decreto Balduzzi.
La prima è relativa a un caso già riportato da GiocoNews nelle scorse settimane, di un esercizio commerciale che si è visto comminare da Adm una sanzione amministrativa di euro 20.000 per aver installato un personal computer ad uso della clientela, con il quale chiunque poteva navigare sul web, visitando anche siti di gioco.
L'esercizio, difeso dagli avvocati Marco e Riccardo Ripamonti, ha ricevuto l'ordinanza rimessione degli atti al Giudice delle Leggi con riferimento alla normativa Balduzzi, sia riguardo al profilo del trattamento sanzionatorio, sia per quanto concerne le problematiche connesse alla responsabilità degli esercenti e ai limiti di installazione ed utilizzo degli apparecchi per la connessione in rete web, potenzialmente utilizzabili per raggiungere portali di gioco.
Simili anche gli altri due casi, entrambi trattati dalla Corte suprema di cassazione, Seconda sezione civile, che nelle due sentenze riporta come la norma non sfugga ai dubbi di costituzionalità, "non essendo descritta in alcun modo la condotta omissiva rilevante, lasciando spazio ad un margine di discrezionalità dell'amministrazione del tutto contrastante con i principi costituzionali in materia di potere sanzionatorio della
Pa, quale il principio di legalità di cui la riserva di legge costituisce espressione."
Nello specifico la Corte di cassazione reputa "che nel caso in esame il dubbio di illegittimità costituzionale per violazione dei medesimi parametri non appaia manifestamente infondato. L'entità della sanzione, anche in questo caso determinata nella misura fissa di euro 20.000, risulta di significativo rilievo, anche rapportandola alla capacità economica modesta di imprese di minime dimensioni, quali sono solitamente i gestori di internet point."
"In altri termini", continua la Cassazione, "qualunque scostamento a prescrizioni viene punita con la medesima sanzione pecuniaria fissa di euro 20.000. Come già affermato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 185/2021 citata, 'la fissita' del trattamento sanzionatorio impedisce di tener conto della diversa gravita' concreta dei singoli illeciti' e 'la reazione sanzionatoria [può] risultare manifestamente sproporzionata per eccesso rispetto al disvalore concreto di fatti pure ricompresi nella sfera applicativa della norma'. La disposizione in esame, infatti, discrimina gli esercenti di internet point dai gestori di pubblici esercizi in genere, come ristoranti e bar, che possono mettere a disposizione dei clienti non solo il wi-fi, ma anche dispositivi per navigare sul web con richiesta di utilizzo di connettivita' internet, e i criteri individuati dal legislatore al riguardo risultano meramente formali."
E chiosa riportando che "devono, pertanto, rimettersi alla Corte costituzionale le questioni di legittimità costituzionale, che si rilevano d'ufficio."
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