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Riordino gioco online e penali concessionari, CdS: 'Serve parere Garante privacy'

31 gennaio 2025 - 09:55

Il Consiglio di Stato sospende l'espressione del parere chiesto dal Mef sull'articolo 8 del decreto sul riordino del gioco online, va sentito il Garante per la privacy.

Scritto da Fm
Consiglio di Stato © Daderot / Wikipedia

Consiglio di Stato © Daderot / Wikipedia

Il Consiglio di Stato ha sospeso l’espressione del parere sullo "Schema di decreto ministeriale relativo alle disposizioni per il procedimento di accertamento, contestazione e irrogazione delle penali convenzionali da attribuire al concessionario di gioco per inadempienza. Art. 8, co. 3, Dlgs. n. 41 del 2024", vale a dire le disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, chiesto dal ministero dell'Economia e delle finanze.

La Sezione infatti ritiene necessario, ai fini dell’espressione del parere definitivo, che il Ministero acquisisca il parere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali sul testo in esame.

 La relazione illustrativa ricorda che il decreto legislativo, emanato in prima parziale attuazione della delega prevista dall’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111, prevede all’articolo 8 che: “Gli schemi di convenzione relativi alle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici affidate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto contengono clausole relative a penali contrattuali predisposte, oltre che nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, non automaticità, nonché di gradualità in funzione della gravità dell’inadempimento, tenendo conto ... [di specifiche] condizioni minime”.

Lo schema sottoposto per il parere, "procede quindi, a regolamentare il procedimento di accertamento, contestazione e irrogazione delle penali convenzionali, nonché le modalità di partecipazione e contraddittorio nell’ambito di tale procedimento e a indicare i criteri e i dati necessari alla precisa individuazione del valore complessivo della penale da irrogare", ricorda il Consiglio di Stato.

L'espressione del parere da parte dei giudici di Palazzo Spada è stato sospeso, per la ragione che segue: "L’articolo 4 ('Procedimento di accertamento, contestazione e irrogazione delle penali convenzionali') prevede fra l’altro, al comma 2, lettera b), che l’Agenzia proceda all’accertamento degli inadempimenti da parte dei concessionari tramite la 'analisi dei dati presenti nelle banche dati del partner tecnologico Sogei S.p.A, nel sistema centralizzato o nel sistema del concessionario, qualora l’adempimento convenzionale consista nello svolgimento di specifiche operazioni, attività o nell’adozione di specifiche regole tecniche o procedure informatiche, misurabili tramite gli applicativi di controllo all’uopo predisposti'. Analogamente, il comma 3 prevede che l’Agenzia possa effettuare la rilevazione dei livelli di servizio - ai fini della contestazione dell’irrogazione delle penali collegate ai livelli di servizio stessi – anche sulla base dei dati presenti sul sistema del concessionario.

In mancanza di chiarimenti sul punto da parte della relazione illustrativa, l’accesso al sistema del concessionario da parte dell’Agenzia così prefigurato appare suscettibile di implicare (o comunque non esclude) che l’Agenzia possa accedere anche ai dati personali relativi ai singoli utenti del gioco on line, detenuti dai concessionari. Che i concessionari detengano dati personali rilevanti di quanti accedono ai giochi on line appare del resto confermato, a titolo di esempio, da quanto indicato sul sito https://www.giocodellotto-online.it, ove una società titolare della concessione per l' esercizio del gioco del lotto automatizzato informa che, per l'instaurazione e la gestione del rapporto contrattuale con l' utente interessato all' apertura di un conto di gioco, la società stessa è titolare del trattamento dei dati personali del cliente ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il 'Gdpr').

Stante fra l’altro la evidente delicatezza dei dati personali relativi a quanti praticano il gioco on line che i concessionari hanno modo di acquisire (quali, ad esempio, numero e ammontare delle giocate), la Sezione ritiene quindi che le disposizioni in esame ricadano nell’ambito di applicazione dell'articolo 36, paragrafo 4, del Gdpr, ai sensi del quale: 'Gli Stati membri consultano l'autorità di controllo durante la fase di elaborazione di una misura legislativa o regolamentare che preveda il trattamento di dati personali, al fine di garantire che i diritti e le libertà delle persone fisiche siano tutelati.'

La Sezione ritiene, quindi, necessario, ai fini dell’espressione del parere definitivo, che il Ministero acquisisca il parere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali sul testo in esame, quindi trasmetta nuovamente alla Sezione il testo stesso, con il parere espresso dal Garante e le modifiche eventualmente introdotte a seguito di questo, nonché una relazione integrativa che ne motivi eventualmente il mancato o parziale accoglimento".

 

Il testo integrale della pronuncia del Consiglio di Stato è disponibile in allegato.

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