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Albo Pvr, Avvocatura di Stato: 'Grave danno da differimento efficacia'

14 aprile 2025 - 18:03

L'Avvocatura di Stato sottolinea il grave danno derivante dal differimento dell'efficacia della disciplina sull'iscrizione all'albo dei Pvr.

Scritto da Redazione
© Pxhere

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Grande attesa per la trattazione, domani 15 aprile in Consiglio di Stato, degli appelli presentati da alcuni operatori di gioco in merito alla determinazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli istitutiva dell'Albo dei Punti vendita ricariche.
Provvedimento la cui applicazione è stata annullata nei confronti dei concessionari in proroga, con varie sentenze, fra la fine di febbraio e la fine di marzo, contro cui Adm ha presentato appello al Consiglio di Stato, comunicando  che l'Albo dei Pvr resterà sospeso “nelle more della definitività del giudicato”.
L'udienza del 15 aprile vedrà la trattazione congiunta anche dell'appello di Adm, considerata la "materia comune".

L'Albo dei Pvr era stato istituito nell'ottobre 2024 dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con una determinazione direttoriale in attuazione del decreto legislativo “Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza”, ai sensi  della Delega al Governo per la riforma fiscale, ritenendo l'iscrizione “presupposto essenziale, e condizione necessaria, per lo svolgimento dell’attività dei Punti vendita”, dietro pagamento preventivo di un importo pari a 100 euro per ognuno di essi.

In attesa di conoscere le determinazioni dei giudici, l'Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria per conto di Adm nella quale, come rende noto Agipronews, evidenzia che “il differimento dell’efficacia della disciplina dell’Albo comporta un danno attuale, grave e irreparabile per l’Amministrazione, in quanto incide sulla coerenza dell’intero sistema di regolarizzazione dei Pvr e dei giochi in generale e sulla stabilità delle entrate pubbliche già acquisite oltre che sulla certezza delle situazioni giuridiche consolidate. La mancata sospensione della sentenza comporterebbe la paralisi dell’attività regolatoria già avviata dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli in un settore come quello in esame, regolato, con effetti pregiudizievoli per la funzionalità del sistema, a fronte dell’iscrizione di oltre 23.000 operatori nonché una disparità di trattamento tra concessionari e operatori, non giustificata né dalla legge né dalla ratio legis, senza considerare che tale danno appare sensibilmente (e realisticamente) più rilevante rispetto a quello ipoteticamente lamentato dagli operatori”.

Inoltre, in riferimento alle sentenze del Tar, secondo l'Avvocatura di Stato, esse si basano “sull’erroneo richiamo all’articolo 2, comma 2, della legge n. 111/2023 e su una confusione concettuale, poiché - si evidenzia - lo strumento deputato alla razionalizzazione territoriale è il riordino delle concessioni, non l’Albo dei Pvr”. 

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